Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 giugno 2018, n. 16591

Licenziamento - Impugnazione stragiudiziale effettuata dalle OOSS - Validità - Termine

 

Fatti di causa

 

1. Con la sentenza n. 1003/2016 la Corte di appello di Bologna ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell'art. 1 comma 58 legge n. 92/2012 da A. N. nei confronti della ditta Onoranze Funebri I. di M. S., avverso la sentenza emessa il 13.6.2016 dal Tribunale di Modena, con cui era stata a sua volta respinta l'opposizione avverso l'ordinanza di rigetto di tutte le domande relative alla richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento (intimato il 21.8.2014) per intervenuta decadenza in ordine alla proposizione del ricorso giudiziario.

2. A fondamento del decisum i giudici di seconde cure hanno rilevato che: 1) la questione della titolarità del sindacato all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento (anche attraverso un rappresentante sprovvisto di procura e senza necessità di una ratifica del lavoratore) era ormai pacificamente stata risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che l'art. 6 della legge n. 604/1966 conferiva all'associazione il potere di rappresentare il lavoratore a tal fine, equiparando l'impugnazione effettuata dalle OOSS a quella compiuta direttamente dagli interessati; 2) la eventuale mancata conoscenza del lavoratore dell'avvenuta impugnazione stragiudiziale non incideva sulla validità dell'atto, rendendo irrilevante quella successiva inoltrata a mezzo avvocato munito di mandato speciale; 3) una tale possibilità poteva essere fonte di una obbligazione risarcitoria da promuovere nei confronti dell'organizzazione sindacale; 4) la lettera raccomandata costituiva prova certa della trasmissione del plico spedito e la data risultante dal timbro postale sulla busta doveva ritenersi certa anche in relazione alla predetta lettera; 5) le spese di lite dovevano seguire il criterio della soccombenza.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione A. N. affidato a quattro motivi illustrati con memoria.

4. La ditta Onoranze Funebri I. di M. S. ha resistito con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione, per errata applicazione, dell'art. 6 della legge 15.7.1966 n. 604, così come modificato dall'art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e successivamente dalla legge 28.6.2012 n. 92, art. 1 comma 38, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo che, a seguito delle modifiche legislative introdotte, il potere rappresentativo, il cui esercizio può anche prescindere dalla attiva partecipazione e collaborazione del lavoratore, riconosciuto al sindacato con riguardo alla impugnazione stragiudiziale del licenziamento, o si estende anche alla seconda decadenza (ricorso giudiziario) oppure può determinare il decorrere della decadenza solo qualora si sia messa in condizione la parte di attivarsi in tal senso e a sua tutela; in caso contrario il N. chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale perché la norma, come interpretata dalla Corte di merito, violerebbe il diritto costituzionale alla difesa garantito dall'art. 24 Cost. nonché il diritto al lavoro e alla parità di trattamento di cui agli artt. 1, 3 e 4 Cost.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione di legge per errata applicazione degli artt. 2704 e 1335 cc, in tema di inopponibilità al terzo della scrittura privata di data certa in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere errato la Corte di appello nel ritenere che la spedizione, attestata dal timbro postale apposto sulla busta, fosse idonea a conferire inequivocabilmente data certa anche alla impugnativa del licenziamento: tale deduzione non poteva essere condivisa in quanto non era dato sapere se la busta contenesse l'impugnativa o altro e comunque il ricorrente nulla poteva sapere in quanto terzo rispetto al documento.

4. Con il terzo motivo il N. si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (revoca del mandato al Sindacato) in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte territoriale valutato la circostanza della revoca intervenuta, nel caso in esame, già prima del ricevimento della lettera di licenziamento.

5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge per errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., come modificati dall'art. 45 comma 11 legge n. 69/2009 (condanna alle spese) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte di appello, pur a fronte della particolarità e della novità della questione, come già riconosciuta dal giudice di primo grado, aveva invece ritenuto di condannarlo alle spese, oltre al pagamento del contributo unificato; in via residuale e subordinata, chiede la modifica della pronuncia impugnata, con la declaratoria di compensazione delle spese di lite, in considerazione della assoluta novità della questione.

6. Il primo motivo è fondato.

7. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 6, commi 1° e 2°, legge n. 604 del 1966, che nel testo originario così disponevano:

"1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 2. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento."

8. La legge n. 183/2010, art. 32 comma 1, ha sostituito i primi due commi dell'art. 6 come segue:

"1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla sua comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretta ad impugnare il licenziamento stesso.

2. L'impugnazione è inefficace se non seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restano la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non si sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. "

9. La ratio della modifica è stata individuata nell'esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l'introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l'art. 111 Cost., operando un non irragionevole bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore (cfr. Cass. 5.11.2015 n. 22627).

10. Infatti, è stata creata una nuova fattispecie decadenziale, costruita su una serie successiva di oneri di impugnazione strutturalmente concatenati tra loro e da adempiere entro tempi ristretti (cfr. in motivazione Cass. 9.11.2015 n. 22824) e le novità introdotte vanno certamente analizzate nel contesto normativo in cui si inserisce la disposizione.

11. Quanto al diritto di difesa del lavoratore, pertanto, è evidente che il suo contenuto debba essere rimodulato con riguardo alla nuova regolamentazione dell'esercizio dei poteri e facoltà previsti dalla norma.

12. Orbene, all'impugnazione stragiudiziale del licenziamento (ex art. 6 legge n. 604 del 1966), che costituisce un atto giuridico (non negoziale), unilaterale, tra vivi, a carattere patrimoniale e ricettizio, si applicano le norme sui contratti in quanto compatibili (cfr. Cass. 20.9.2012 n. 15888; Cass. 23.4.2014 n. 9182).

13. Il dato letterale della norma prevede che la impugnazione deve avvenire, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

14. In relazione alla precedente versione normativa, si è affermato che l'atto deve essere idoneo a manifestare al datore di lavoro, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali, la volontà del lavoratore di contestare la validità e l'efficacia del licenziamento (cfr. Cass. 27.2.1998 n. 2200; Cass. 16.12.1997 n. 12709) e che la disposizione di legge ha inteso più che imporre una forma vincolata per l'atto in questione, semplicemente assicurare, attraverso la forma richiesta, il controllo sull'osservanza del termine stabilito, come è reso palese anche dalla prevista equivalenza dell'intervento dell'organizzazione sindacale (Corte Cost. ord. N. 161 del 1987).

15. A tale ultimo riguardo, in sede di legittimità è stato specificato che, in materia di licenziamenti individuali, il termine decadenziale per l'impugnazione del licenziamento di cui all'art. 6, 1° comma, legge n. 604 del 1966 può essere interrotto, con atto scritto, oltre che del lavoratore, anche di una Organizzazione Sindacale, senza che sia necessario il conferimento di una procura ex ante -o la ratifica successiva- da parte del lavoratore, dovendosi ritenere il sindacato idoneo a valutare gli interessi del lavoratore (cfr. Cass. 27.11.2013 n. 26514).

16. Fatta questa premessa sistematica, ritiene il Collegio che tale ultimo principio, che si intende confermare, debba tuttavia essere specificato in relazione ad una fattispecie, quale è quella del presente ricorso, in cui vi sono state due impugnative stragiudiziali, entrambe proposte nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, di cui una dell'Organizzazione Sindacale, senza che vi sia la prova della conoscenza del lavoratore, e l'altra, formulata dal difensore, munito di procura speciale, del lavoratore stesso.

17. Il problema di diritto che si pone (ai fini di accertare la correttezza della statuizione della Corte di merito oggetto di censura) è quello di stabilire da quale delle due debba decorrere il termine di decadenza per la successiva proposizione del ricorso giudiziale entro il successivo termine di centottanta giorni.

18. E' stato sopra specificato che la nuova formulazione dell'art. 6 citato contempla una nuova fattispecie decadenziale, costituita da una serie di oneri concatenati tra loro e da adempiere in tempi ristretti.

19. Il nuovo sistema, pertanto, per la rigidità che lo caratterizza, privilegia la sussistenza dei requisiti di volontà e consapevolezza da parte del lavoratore dell'atto -sebbene non diretto nell'intenzione a produrre un effetto giuridico che consegue, invece, automaticamente ex lege dal compimento dell'atto stesso- perché da questo si innescano le ulteriori attività procedurali finalizzate alla difesa della vantata situazione giuridica soggettiva.

20. Infatti, la volontà e la consapevolezza della esistenza dell'atto incidono sull'esercizio del diritto di difesa in quanto solo una visione completa e informata da parte dell'interessato delle varie scansioni temporali, cui è successivamente obbligato, non determina una compromissione della sua tutela giudiziaria, in violazione dell'art. 24 Cost. dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e degli artt. 6 e 13 della CEDU.

21. L'Organizzazione Sindacale, pertanto, resta idonea a valutare gli interessi del lavoratore iscritto e a proporre, nel suo interesse e a prescindere dalla conoscenza di questi, l'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni, ma qualora entro lo stesso termine di legge, il lavoratore abbia avanzato autonoma impugnazione, personalmente o a mezzo di difensore munito di mandato speciale, il successivo termine di decadenza per proporre il ricorso giudiziale non potrà che decorrere da tale ultima impugnazione, in relazione alla quale vi è la certezza della cognizione da parte dell'interessato, in una prospettiva di un pieno ed effettivo esercizio del suo diritto alla tutela giudiziaria che è un bene, a livello ordinamentale, costituzionalmente ed euro-unitariamente riconosciuto e garantito.

22. Alla stregua di quanto esposto, va rilevato che la Corte territoriale è incorsa nella denunziata violazione e falsa applicazione della norma indicata, avendo aderito all'altra opzione interpretativa, di talché la gravata pronuncia deve essere cassata in relazione al motivo accolto, rimanendo assorbito l'esame degli altri e delle restanti questioni prospettate, e la causa va rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Firenze, che procederà a nuovo esame della fattispecie attenendosi ai principi sopra richiamati e provvederà, altresì, alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.