Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 18 ottobre 2018, n. 38

Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Revoca fruizione credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali - Articolo 57 bis decreto legge 24 aprile 2017, n. 50

 

Con l’istanza di interpello specificato in oggetto, la scrivente fornisce il proprio parere a rettifica di quello precedentemente reso con interpello XXX del XXX.

 

Quesito

 

La Società Alfa, operante nel settore XXX, ha chiesto alla scrivente un parere in merito alla possibilità di usufruire del credito di imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale previsto dall’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 4 del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 dicembre 2017, n. 172 (di seguito, articolo 57-bis).

In particolare, l'interpellante, che dichiara di essere una piccola impresa, precisa che la società è stata costituita in data 16 dicembre 2016 e che nell'anno 2017 ha sostenuto spese per investimenti agevolabili in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici. Essendo la società di nuova costituzione, il contribuente ritiene che l’intera spesa sostenuta nel 2017 in campagne pubblicitarie debba essere considerata come incrementativa.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

L'interpellante ritiene di poter fruire del credito di imposta previsto dal citato articolo 57-bis in misura degli investimenti pubblicitari effettuati nel primo anno di vita della società, considerando come incrementativa l’intera somma costituente la spesa sostenuta.

 

Parere dell'agenzia delle entrate

 

La scrivente, in rettifica della risposta data al quesito posto dal contribuente (prot. n. XXX del XX/XX 2018), non condivide la soluzione interpretativa suggerita per i motivi qui di seguito evidenziati.

Il citato articolo 57-bis riconosce, a decorrere dall’anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali), anche on-line, e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Possono beneficiare di tale credito d'imposta le imprese e i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Il credito d'imposta riconosciuto è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.

Il comma 3-bis dell’articolo 57-bis riconosce, inoltre, il credito "esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare di analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016".

Tanto premesso, la scrivente osserva che la ratio generale della norma risiede nel voler premiare, attraverso la concessione dell’agevolazione fiscale, gli investimenti pubblicitari cc.dd. incrementali, in ottemperanza agli obiettivi prefissati con l’articolo 2 della legge delega n. 198 del 26 ottobre 2016.

In altri termini, come sostenuto anche dal Consiglio di Stato in sede consultiva con parere n. 01255/2018 emesso in data 11 maggio 2018, ciò che difetta nel caso in esame è proprio il presupposto dell’investimento "incrementale" posto ineludibilmente dalla norma primaria alla base della concessione del beneficio fiscale di cui si discute.

Pertanto, in mancanza di dati storici di confronto, appare non appropriato considerare meritevole di agevolazione l’investimento nel suo complesso con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2017.

Tuttavia, il soggetto istante potrà beneficiare del credito d’imposta per le spese eventualmente sostenute nell’anno 2018, qualora rispondenti ai requisiti di agevolabilità richiesti dalla norma, a condizione che risulti rispettata la condizione relativa all’incremento dell’investimento compiuto di cui al citato articolo 57-bis.