Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 28 agosto 2018, n. 93632

Regolamento delegato (UE) 2018/1063 del 16.5.2018 della Commissione che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/2446

 

Si attira l’attenzione di codeste Strutture Territoriali circa l’avvenuta pubblicazione (NOTA 1) del Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018 che integra il Regolamento delegato (UE) 2015/2446, concernente le disposizioni che specificano le modalità di applicazione del Codice doganale dell’Unione di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013.

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 3 del sopra citato Regolamento delegato (UE) 2018/1063, le disposizioni in esso contenute sono entrate in vigore il 31 luglio 2018, tranne quelle di cui al paragrafo 3 dell’articolo 1 del medesimo Regolamento - concernenti l’utilizzo di mezzi diversi dai procedimenti informatici per le domande e le decisioni per le quali i requisiti in materia di dati non sono stati fissati nell’allegato A del Regolamento delegato (UE) 2015/2446

 - la cui entrata in applicazione è invece retroattiva (2 ottobre 2017).

Ciò premesso, si illustrano, sinteticamente, le principali modifiche introdotte al Regolamento delegato (UE) 2015/2446 dall’intervenuto Regolamento unionale.

Articolo 1 :

1) all’articolo 1, punto 19), del Regolamento delegato 2015/2446 è stata modificata la definizione di "esportatore" per quanto concerne le esportazioni di merci che non sono trasportate da un privato nei suoi bagagli personali, al fine di consentire una maggiore flessibilità ai partner commerciali nella scelta delle persone che possono agire in tale qualità;

2) all’articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento delegato 2015/2446 è stata aggiunta una nuova disposizione (lettera f), secondo la quale le persone che chiedono la prova della posizione doganale di merci unionali, a prescindere dal fatto che siano stabilite nel territorio dell’Unione europea, sono tenute a registrarsi al fine di ottenere un numero EORI;

3) al Titolo I, Capo 2, Sezione 2 del Regolamento delegato 2015/2446 è stata inserita una Sottosezione 0 ed un articolo 7 bis con il quale viene disposta una deroga permanente all’obbligo di utilizzare i procedimenti informatici per le decisioni per le quali i requisiti in materia di dati non sono fissati nell’allegato A del citato Regolamento delegato 2015/2446: come indicato sopra, tale deroga è entrata in applicazione dal 2 ottobre 2017;

4) per quanto concerne le deroghe al diritto ad essere ascoltati di cui all’articolo 10 del Regolamento delegato 2015/2446, la lettera a) è stata sostituita da una nuova previsione che preclude il contradditorio endo procedimentale al richiedente una decisione qualora la domanda non sia stata accettata dall’autorità doganale ai sensi dell’articolo 11 o dell’articolo 12, secondo comma, del Regolamento di esecuzione 2015/2447;

5) sono state apportate modifiche alle lettere b) e c) del paragrafo 21 dell’articolo 37 del Regolamento delegato 2015/2446, in materia di esportatore autorizzato, nel senso di includere anche gli esportatori stabiliti in uno Stato membro e registrati presso le autorità doganali di tale Stato membro ai fini dell’esportazione dei prodotti originari dell’Unione stessa verso un paese o territorio con cui l’Unione ha un regime commerciale preferenziale, in modo da consentire a tali esportatori la compilazione delle dichiarazioni di origine per beneficiare del regime preferenziale;

6) l’articolo 40 del Regolamento delegato 2015/2446 è stato sostituito da una disposizione che prevede la possibilità di utilizzare mezzi diversi dai procedimenti informatici per presentare la domanda finalizzata ad ottenere la qualifica di esportatore autorizzato;

7) gli articoli 53 e 55 del Regolamento delegato 2015/2446, in materia di origine delle merci, sono stati modificati nel senso di consentire alle autorità doganali degli Stati membri ed alle competenti autorità dei paesi beneficiari che applicano il cumulo bilaterale o regionale, di effettuare tutte le necessarie verifiche e controlli, non limitati solo al controllo del rilascio o della compilazione delle prove di origine;

8) Il secondo ed il terzo comma del paragrafo 4 e del paragrafo 6 dell’articolo 55 del Regolamento delegato 2015/2446 sono stati fusi al fine di rendere più chiare le norme per la determinazione dell’origine nel caso di cumulo regionale;

9) l’articolo 76 del Regolamento delegato 2015/2446, concernente la deroga al calcolo dell’importo del dazio all’importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, è stato modificato nella sua formulazione al fine di garantire una maggiore coerenza con i termini utilizzati agli articoli 166, paragrafo 1, lettere b) e c), 167, paragrafo 1, lettera s), 168 e 169 del medesimo Regolamento;

10) l’articolo 82 del Regolamento delegato 2015/2446, in materia di dati per l’impegno del fideiussore a fornire una garanzia isolata, una garanzia isolata a mezzo di certificati o una garanzia globale, è stato sostituito con un rinvio al contenuto degli Allegati 32-01,32-02 e 32-03;

11) sempre in materia di garanzie, all’articolo 83 del Regolamento delegato 2015/2446 il riferimento agli Stati membri è stato sostituito con il riferimento alle autorità doganali;

12) l‘articolo 97 del Regolamento delegato 2015/2446, concernente il termine per l’adozione delle decisioni in materia di rimborso o di sgravio dei dazi doganali, è stato sostituito prevedendo una proroga del termine stesso qualora l’autorità doganale non possa adottare la decisione nel rispetto del termine fissato nell’ipotesi in cui la decisione da adottare dipenda dall’esito di una causa riguardante questioni identiche o comparabili, in fatto e in diritto, pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea o dall’esito di specifici procedimenti amministrativi che possono influire sulla decisione. La nuova disposizione prevede che tale proroga è possibile solo se il richiedente non si oppone;

13) l’articolo 114 e l’articolo 134 del Regolamento delegato 2015/2446, in materia di scambi con i territori fiscali speciali, sono stati sostituiti da specifiche disposizioni che stabiliscono talune semplificazioni nelle formalità e nei controlli doganali applicabili a tali scambi quando hanno luogo all’interno di uno stesso Stato membro;

14) l’articolo 115 del Regolamento delegato 2015/2446, concernente i luoghi approvati per la presentazione in dogana e la custodia temporanea delle merci, è stato sostituito dalla disposizione che prevede che un luogo diverso dall’ufficio doganale competente può essere approvato ai fini della presentazione delle merci a condizione che le merci siano dichiarate per un regime doganale o riesportate entro un periodo di tempo molto breve. A tale proposito il termine per la presentazione della dichiarazione o per la riesportazione viene ampliato da uno a tre giorni e, nel caso di destinatario autorizzato, il termine è fissato a sei giorni, conformemente a quanto previsto in materia di transito;

15) l’articolo 133 del Regolamento delegato 2015/2446, in materia di prodotti della pesca marittima trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione, è stato sostituito;

16) all’articolo 136 del Regolamento delegato 2015/2446 la possibilità di dichiarare verbalmente un mezzo di trasporto per l’ammissione temporanea è stata estesa anche alle fattispecie indicate ai successivi articoli 214, 215 e 216 dello stesso Regolamento;

17) in materia di calcolo dell’importo del dazio all’importazione in taluni casi di perfezionamento attivo, è stato soppresso l’articolo 168, paragrafo 2, del Regolamento delegato 2015/2446 al fine di evitare sovrapposizioni con le disposizioni contenute negli articoli 76, lettera b) e 168, paragrafo 2) dello stesso;

18) per quanto concerne l’immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell’ambito del regime di uso finale, dopo l’articolo 177 del Regolamento delegato 2015/2446 è stato inserito un articolo 177 bis, il quale stabilisce alcune misure di garanzia per consentire la successiva identificazione delle merci che sono state mescolate ed il controllo da parte dell’autorità doganale relativamente ai prodotti di cui ai capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00;

19) l’articolo 189 del Regolamento delegato 2015/2446 è stato sostituito con una disposizione che amplia i casi nei quali si ricorre al regime del transito esterno e precisamente: a) merci unionali rispedite in quanto difettose o non conformi alle clausole del contratto e per le quali è stato accordato il rimborso o lo sgravio dei dazi all’importazione; b) merci unionali esportate verso un paese terzo o che transitano attraverso il territorio doganale dell’Unione europea nell’ambito del regime TIR o di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul; c) esportazione di merci di cui alla Direttiva 2008/118/CE e cioè prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, tabacchi;

20) dopo l’articolo 197 del Regolamento delegato 2015/2446 è stato inserito un articolo 197 bis che prevede alcune semplificazioni procedurali per la presentazione delle domande di autorizzazione all’uso di sigilli di modello speciale per gli speditori autorizzati. Per effetto delle modifiche introdotte, la richiesta in esame può essere presentata presso l’ufficio doganale competente dello Stato membro in cui le operazioni di transito hanno inizio;

21) all’articolo 207 del Regolamento delegato 2015/2446 è stato aggiunto un paragrafo ove vengono chiariti i termini di "uso commerciale" e di "uso privato" di un mezzo di trasporto: contestualmente è stato soppresso il paragrafo 4 del successivo articolo 215;

22) all’articolo 215 del Regolamento delegato 2015/2446 è stato inserito un paragrafo (paragrafo 2 bis) ove viene consentito alle persone fisiche che hanno la residenza abituale nel territorio doganale dell’Unione di beneficiare dell’esenzione totale dai dazi all’importazione dei mezzi di trasporto stradale noleggiati privatamente fuori dall’Unione;

23) all’articolo 218 del Regolamento delegato 2015/2446 è stato aggiunto un paragrafo (paragrafo 4) che prevede, nelle ipotesi di cui al sopra illustrato paragrafo 2 bis dell’articolo 215, che i mezzi di trasporto stradale, dopo essere stati vincolati al regime di ammissione temporanea, siano riesportati entro 8 giorni;

24) all’articolo 220 del Regolamento delegato 2015/2446 è stato aggiunto un paragrafo con il quale viene disposta l’estensione dell’esenzione totale dai dazi all’importazione per il materiale destinato al conforto dei marittimi anche nei confronti del richiedente l’autorizzazione per l’utilizzo dell’ammissione temporanea e del titolare del regime dell’ammissione temporanea, stabiliti nel territorio doganale dell’Unione;

25) agli articoli 223, 228, 231, 232, 233, 234, 235 e 236 del Regolamento delegato 2015/2446 sono stati aggiunti alcuni paragrafi, di analogo contenuto, tutti finalizzati a consentire il ricorso al regime di ammissione temporanea qualora il titolare del regime sia stabilito all’interno del territorio doganale dell’Unione;

26) gli allegati I e II del Regolamento 2018/1063 in oggetto hanno modificato gli Allegati A e B del Regolamento delegato 2015/2446, al fine di adeguare correttamente i dati dei sistemi informatici alle disposizioni contenute nel Codice doganale dell’Unione; l’allegato III del Regolamento 2018/1063 in esame ha, infine, modificato l’Allegato 22-01 del Regolamento delegato 2015/2446 in materia di origine.

Articolo 2

Con l’articolo in questione sono stati modificati i Titoli di alcuni articoli del Regolamento delegato 2015/2446, nonché apportate rettifiche agli Allegati A, B, B-03, B-04, B-05, 71-05 e 90 del Regolamento delegato 2015/2446.

Nel fare riserva di fornire ulteriori istruzioni operative di dettaglio circa le modifiche introdotte dal Regolamento delegato 2018/1063, codeste Strutture Territoriali vorranno portare quanto sopra a conoscenza dei dipendenti Uffici, non mancando di segnalare eventuali criticità dovessero verificarsi in ordine alla pratica applicazione delle nuove disposizioni unionali.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 30 luglio 2018, n. 192