Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 settembre 2019, n. 22650

Tributi - Importazioni - Regime di sospensione di imposta - Depositi fiscali - Materiale introduzione della merce nei depositi - Necessità - Esclusione

 

Fatti di causa

 

Dalla narrazione in fatto della pronuncia impugnata si evince che: l'Agenzia delle dogane aveva emesso, nei confronti della società contribuente, diversi avvisi di rettifica dell'accertamento, nonché successive cartelle di pagamento, relativi alle dichiarazioni di importazione di imbarcazioni compiute dall'anno 2005 al 30 aprile 2008; in particolare, aveva contestato la mancata materiale introduzione della merce nei depositi fiscali cui erano destinate; avverso i suddetti atti la contribuente aveva proposto separati ricorsi; la Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con due sentenze (la prima relativa alla rettifica dell'accertamento e la seconda relativa alle cartelle di pagamento) aveva accolto i ricorsi; avverso le suddette pronunce avevano proposto appello principale l'Agenzia delle dogane e appello incidentale la contribuente.

La Commissione tributaria regionale della Liguria, in epigrafe, ha rigettato l'appello principale dell'Agenzia delle dogane; in particolare, ha ritenuto che: ai fini della legittima applicazione della disciplina in materia di sospensione di imposta, in caso di importazione della merce destinata ad un deposito fiscale, non era necessaria la materiale introduzione della stessa presso i suddetti depositi fiscali, essendo sufficienze il ricovero presso locali limitrofi; non vi era, comunque, una duplicazione di imposta, in quanto era pacifico che la contribuente aveva assolto al pagamento dell'Iva all'atto dell'estrazione della merce dai depositi fiscali mediante l'emissione dell'autofattura.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l'Agenzia delle dogane affidato a due motivi di censura.

La contribuente si è costituita depositando controricorso contenente ricorso incidentale sui motivi di appello non accolti dalla pronuncia censurata in quanto ritenuti assorbiti.

 

Ragioni della decisione

 

Per ragioni di ordine logico sistematico, si ritiene di dovere esaminare in primo luogo il secondo motivo di ricorso principale, con il quale, in particolare, si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto che l'assolvimento dell'Iva versata mediante autofatturazione per l'estrazione della merce dal deposito fiscale comportasse l'effetto di far venire meno la pretesa al pagamento dell'Iva non versata in dogana al momento dell'importazione.

Il motivo è infondato.

La Corte di giustizia, con la pronuncia 17 luglio 2014, in causa C-272/13, Equoland Soc.coop. a r.l., ha fissato il principio secondo cui la sesta direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, deve essere interpretata nel senso che, conformemente al principio di neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.

Sicché, ferma la legittimità dell'obbligo previsto dalla legislazione nazionale di procedere alla effettiva introduzione delle merce nel deposito fiscale IVA per potersi avvalere del differimento della corresponsione dell’IVA dovuta al momento dell'importazione della merce, tuttavia l'Amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell'IVA all'importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al decreto legge n. 331 del 1993, art. 50 bis, comma 4, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, qualora questi abbia già provveduto all'adempimento, sia pur tardivo, dell'obbligazione tributaria nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile mediante un'autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell'IVA, realizzata dall'importatore per effetto dell'immissione solo virtuale della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione (Cass. nn. 19749/2014, 16109/2015, 15988/2015, 17815/2015 e altre).

La pronuncia del giudice di appello si è attenuta a questo principio e, pur muovendo dal presupposto che la merce era stata regolarmente inserita nel deposito IVA, ha dato atto dell'idoneità dell'assolvimento mediante autofatturazione ad elidere la pretesa fiscale relativa all'IVA all'importazione con decisione immune dal vizio denunciato.

L'accoglimento del presente motivo comporta l'assorbimento del primo motivo di ricorso principale, con il quale si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 98, lett. a) del reg. Cee n. 2913/92 e dell'art. 50 bis del decreto-legge n. 331/1993, per avere ritenuto che non era necessario, ai fini dell'applicazione del regime di sospensione dell'Iva delle merci destinate al deposito fiscale, la materiale introduzione fisica delle stesse.

Parimenti assorbito è il ricorso incidentale con il quale sono state riproposte le questioni non decise dal giudice del gravame.

Con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione, atteso che il presente ricorso risulta notificato in data antecedente alla pronuncia della Corte di giustizia sopra citata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo nonché il ricorso incidentale, compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.