Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 maggio 2017, n. 11023

Lavoro - Licenziamento - Illegittimità - Reintegrazione - Trasferimento - Rifiuto di riprendere servizio - Successivo licenziamento

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 19 marzo 2014, la Corte d'Appello di Bari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Foggia e rigettava la domanda proposta da R.L.T. nei confronti della S.A.D. S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Società a seguito del rifiuto da questi opposto alla ripresa del servizio, conseguente all'ordine giudiziale di reintegra pronunziato per illegittimità di un precedente licenziamento, presso lo stabilimento di P.T., ove era stato trasferito per una seconda volta, dopo che un precedente trasferimento nel medesimo luogo, sempre disposto in attuazione del predetto ordine di reintegra, era stato giudizialmente annullato a seguito dell'impugnazione del lavoratore.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per genericità del gravame proposta dalla Società allora appellata; motivato il provvedimento di trasferimento oggetto del giudizio, non dall'intento di non dare adempimento alle pronunce emesse in favore dell’odierno ricorrente, né da una volontà persecutoria in suo danno, di cui non è prova, bensì da ragioni tecnico-produttive, date dal rarefarsi presso lo stabilimento di originaria adibizione delle opportunità di impiego di personale in possesso del medesimo inquadramento riconosciuto al ricorrente, la cui insussistenza non può essere desunta dal provvedimento cautelare emesso a favore del ricorrente a fronte dell'impugnazione del primo trasferimento a P.T., stante la sommarietà dell'accertamento e, comunque, il diverso arco temporale cui è riferito l'accertamento; illegittima la mancata ottemperanza a tale provvedimento prospettata quale eccezione di inadempimento e, pertanto, giustificato il licenziamento.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il L.T., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società, che ha poi presentato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c.e 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione ai fini della valutazione della legittimità del trasferimento disposto a suo carico e, così, del licenziamento conseguente al rifiuto di darvi corso, degli elementi di giudizio provenienti dagli atti e dalle decisioni adottati nel corso del pregresso contenzioso cui ilI giudizio in questione risultava connesso riguardando l'attuazione dell'ordine di reintegrazione emesso a definizione del primo licenziamento.

Si procede all'esame del ricorso autorizzati a definirlo con motivazione semplificata.

Il motivo è infondato, essendosi il ricorrente qui limitato a censurare la pronunzia della Corte territoriale sotto il profilo dello scostamento dalle valutazioni che in precedenza avevano condotto alla definizione a lui favorevole del contenzioso avviato nei confronti della Società datrice in punto di esecuzione dell'originario ordine di reintegrazione e di illegittimità del primo trasferimento disposto, in attuazione di quell'ordine, nella medesima sede oggetto del trasferimento qui impugnato in una con il licenziamento conseguito al rifiuto di ottemperarvi laddove la predetta pronunzia quello scostamento congruamente motiva sul piano logico e giuridico con riferimento all'essere il giudizio di merito svolto, rispetto a quello cautelare in precedenza celebrato, connotato da cognizione piena e non sommaria ed al mutamento nel tempo della situazione di fatto oggetto della valutazione da operarsi ai fini dell'accertamento della ricorrenza o meno delle esigenze tecniche organizzative e produttive legittimanti il trasferimento ed, in ultima analisi, della legittimità del recesso.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.