Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 luglio 2017, n. 16394

Rapporto di lavoro - Straordinario - Compenso - CCNL - Calcolo degli istituti contrattuali della 13°, ferie, festività e PAR - Retribuzione globale di fatto

 

Fatti di causa

 

1. L.P.C. Spa proponeva appello avverso la sentenza n. 710/2009 del Tribunale di Milano con la quale era stato accolto il ricorso di M.E.L. nei confronti della detta società diretto alla condanna di somme dovute a titolo di differenze derivanti dall'incidenza del compenso straordinario sul calcolo degli istituti contrattuali della 13°, ferie, festività e PAR (permessi anni retribuiti) con riferimento a quanto previsto dal CCNL applicabile. La Corte territoriale richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che riteneva computabile il lavoro straordinario continuativo (non necessariamente di ammontare identico) negli istituti contrattuali che facessero riferimento ad un nozione di retribuzione globale di fatto per calcolare gli emolumenti in questione ed osservava per la 13° l'art. 13 del CCNL 1999 si riferiva alla "intera retribuzione di fatto percepita", le ferie richiamava la nozione di "retribuzione globale di fatto" così come per la retribuzione spettante nei giorni festivi; infine anche per i PAR si richiamava il "valore retributivo" sul quale era computata la gratifica natalizia. Irrilevante era l'art. 7 del CCNL che regolava solo l'obbligatorietà della prestazione e ne regolava la remunerazione ma non escludeva il relativo compenso dalla quantificazione degli istituti prima ricordati; le buste paga prodotte dimostravano che per tutti i mesi il lavoratore aveva svolto lavoro straordinario per un numero consistente di ore.

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società C. con 4 motivi; parte intimata è rimasta tale. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si allega l'omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Non era stato esaminato in modo congruo il contenuto delle norme che disciplinavano gli istituti indiretti di cui in premessa né perché il lavoro straordinario dovesse considerarsi continuativo.

2. Il motivo appare infondato posto che non sussiste la denunciata carenza motivazionale in quanto Corte di appello ha esaminato tutte e quattro le norme contrattuali che regolano gli istituti indiretti di cui è causa: la continuità del lavoro straordinario è stata positivamente accertata con riferimento alle buste paga prodotte in giudizio che hanno attestato che il lavoro straordinario è stato effettuato tutti i mesi in misura consistente. La Corte di appello ha anche ricordato che il concetto di continuità non implica che l'entità debba essere uniforme nel tempo. Del resto questa Corte ha già in numerose sentenze ritenuta corretta l'interpretazione offerta del CCNL metalmeccanici con computo del lavoro straordinario continuativo negli istituti indiretti di cui è processo (cfr. Cass. n. 4341/2004; Cass. n. 17675/2005; Cass. n. 7987/2012).

3. Con il secondo motivo si allega l'omessa e/o in ogni caso insufficiente motivazione in ordine alla accertata continuatività del lavoro straordinario. Non era stato dedotto niente di preciso in ordine all'elemento della continuatività: dalle stesse buste paga emergeva che le ore di straordinario non erano fisse, ma variabili. L'art. 7 del CCNL permetteva di svolgere sino a 250 ore di lavoro straordinario e pertanto era ovvio che questo si svolgeva tutti i mesi. L'orario normale di lavoro non era stato ampliato in alcun modo.

4. Il motivo appare infondato posto che questa Corte ha già affermato che "nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla "retribuzione globale di fatto", ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss, cod. civ.(Nella specie, concernente un dipendente della Fiat Auto spa, la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado, che, sulla base degli artt. 14 e 15 del c.c.n.I. dei metalmeccanici, aveva riconosciuto la computabilità del compenso per lavoro straordinario prestato con continuità al fine della determinazione della retribuzione spettante durante le ferie e per la tredicesima mensilità" (Cass. n. 4341/2004, orientamento confermato nella già richiamate sentenze). Pertanto una volta stabilito che le norme contrattuali richiamano una nozione di retribuzione globale di fatto era sufficiente stabilire se il lavoro straordinario avesse un carattere continuativo, il che è stato accertato in base alla buste paga prodotte, circostanza questa ammessa nello stesso motivo nel quale si osserva che l'art. 7 del CCNL rende ovvio che lo straordinario previsto (peraltro a carattere obbligatorio) si svolga ogni mese.

Come già osservato la continuatività dello straordinario non implica anche che questo debba avere la stessa dimensione temporale ogni mese. Pertanto la carenza di motivazione dedotta non sussiste.

5. Con il terzo motivo si allega l'omessa motivazione in ordine alle previsioni di cui all'art. 5 comma quinto del d. Igs. n. 66/2003.

6. Il motivo appare infondato posto che l'art. 5 dice solo che "il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi": in piena evidenza non viene in alcun modo disciplinata l'incidenza del lavoro straordinario continuativo sugli istituti indiretti come determinata in via contrattuale.

7. Con il quarto motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 112 e 13 CCNL 1999 per l'industria metalmeccanica. Non era stato spiegato perché i termini "globale di fatto" o " retribuzione di fatto" debbano tener conto di ogni voce retributiva spettante al lavoratore.

8. Il motivo appare infondato in quanto la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza già ricordata di questa Corte essendo palese che le parti collettive, utilizzando queste nozioni, volevano richiamare un principio di omnicomprensività retributiva operante solo in presenza di univoche clausole contrattuali, nella specie esistenti come correttamente riconosciuto dalla Corte di appello sulla base di una interpretazione letterale e rispettosa dei canoni ermeneutici contrattuali.

9. Si deve quindi rigettare il ricorso. Nulla sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.