Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 maggio 2017, n. 11032

Esposizione all'amianto - Maggiorazione contributiva ex Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Titolare di pensione di invalidità - Esclusione

 

Fatti di causa

 

Con sentenza n. 130/2011 la Corte d'Appello di Ancona accoglieva l'appello dell'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di F.A. intesa ad ottenere l'accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto prevista dall'art. 13, comma 8 della legge 257/1992 e succ. mod.

A fondamento della decisione la Corte d'Appello sosteneva che il diritto alla rivalutazione contributiva non potesse sussistere perché l'appellato al momento dell'entrata in vigore della normativa aveva già compiuto i 65 anni ed era pensionato d'invalidità civile, sicché non poteva essere equiparato ai lavoratori cui la legge riserva il beneficio.

Per la cassazione di questa sentenza, ricorre F.A. con due motivi illustrati da memoria. L'INPS ha depositato procura.

 

Ragioni della decisione

 

1. Col primo motivo il ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8 L. 257/1992 e succ. mod.; nonché della L. 636/1939 come mod. dalla legge 218/1992 e dall'art. 12 delle preleggi, per avere la sentenza impugnata negato che i titolari di pensione di invalidità potessero essere beneficiari del diritto alla rivalutazione contributiva in oggetto.

2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione per aver negato il medesimo beneficio al ricorrente nonostante non avesse presentato la domanda per trasformare la prestazione di invalidità in pensione di vecchiaia.

3. I due motivi di ricorso, i quali censurano sotto diversi aspetti la medesima errata affermazione, sono fondati: non esistendo l'incompatibilità tra titolarità di pensione di invalidità e diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, affermata dalla Corte territoriale.

4. Costituisce infatti orientamento univoco, all'interno della giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui la maggiorazione contributiva prevista dall'art. 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 169 del 1993, conv. nella legge n. 271 del 1993, a favore dei lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa della esposizione all'amianto (comma 7), ovvero che siano stati esposti a detta sostanza nociva per un periodo ultradecennale (comma 8), non spetta - in virtù di un'interpretazione che la Corte costituzionale ha giudicato conforme agli artt. 3 e 38, Cost. (sent. n. 434 del 2002) - ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta - ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalle citate disposizioni - ai lavoratori che, a quella medesima data, prestavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità, essendo anche questi ultimi interessati ad incrementare la posizione assicurativa per conseguire le prestazioni di vecchiaia (Cass. 28049/2004; 17638/2010).

4. Si tratta di orientamento a cui questo Collegio intende dare continuità.

5. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione alle censure accolte.

Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l'ulteriore esame della controversia.

Il giudice del rinvio provvederà altresì, ex art. 385 cod. proc. civ., sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.