Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 ottobre 2016, n. 19923

Attività edile - Contratto di lavoro autonomo - Regime di lavoro dipendente - Accertamento della natura subordinata del rapporto

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso al Tribunale di Vercelli del 21.3.2006 M.E., premesso di avere lavorato dal 4.12.1989 al 3.1.2005 presso la L. srl, avente ad oggetto attività edile per la realizzazione di opere pubbliche, formalmente con contratto di lavoro autonomo ma di fatto in regime di lavoro dipendente, con mansioni di organizzazione e gestione dei cantieri, agiva nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento della natura subordinata del rapporto, riconducibile al livello 7^-quadro del CCNL EDILI e per la condanna di parte convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione (quantificate in € 217.830,43 oltre accessori).

Il Tribunale rigettava il ricorso.

La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 24.5.-7.6.2011, respingeva l'appello del lavoratore.

La Corte territoriale rilevava che la lettura degli elementi istruttori effettuata dal Tribunale era immune da censure.

Tanto i testi indicati dal lavoratore che quelli di controparte erano in situazioni tali da porre nel dubbio la loro attendibilità, da un lato per il persistente rapporto di lavoro con la L. o con società ad essa collegate, dall'altro per i rapporti dì lavoro o commerciali con la società M., di cui il M. era amministratore delegato.

In alcune deposizioni suscitava perplessità il contenuto intrinseco della deposizione, come per i testi S.P. e B.D..

In ogni caso, dal complesso delle deposizioni testimoniali risultavano esclusi - o comunque non provati - gran parte degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali la imposizione di un orario di lavoro, la sottopostone a direttive puntuali dei responsabili della società, la corresponsione di un compenso fisso, che non era confermata per tutto il periodo di lavoro.

Da alcune deposizioni testimoniali (deposizione P.) emergevano gli elementi differenziali tra la posizione del M., il quale riferiva direttamente alla direzione generale e quella dei capi commessa, il cui rapporto era configurato come subordinato, che riferivano, invece, al direttore tecnico e di produzione.

Risultavano accertati l'inserimento nella organizzazione aziendale, l'utilizzo di locali e strumenti aziendali, la dotazione di biglietti da visita targati L. ma tali elementi non erano da soli probanti.

I documenti prodotti dal M. (docc. 8-10-11 della produzione di parte) provavano l'inserimento nella organizzazione aziendale ed i controlli sul risultato della prestazione ma non anche la subordinazione.

Le parti avevano concluso un contratto di collaborazione autonoma e la natura del rapporto era stata confermata in occasione della stipula di un nuovo contratto nell'anno 1999; le questioni sollevate dal M. per la regolarizzazione del rapporto non erano state provate dalla istruttoria testimoniale svolta e risultavano, quanto ai documenti, soltanto con la lettera del 31 gennaio 2005, successiva alla chiusura del rapporto di lavoro.

Per gli anni dal 2001 il M. emetteva fattura non solo nei confronti della L. ma anche delle imprese-terze aggiudicatarie degli appalti per i cantieri nei quali la L. operava (in subappalto), imprese che rilasciavano al M. una procura speciale.

Tale meccanismo appariva riconducibile piuttosto che all'intento di occultare la reale natura subordinata del rapporto di lavoro, come dedotto dal M., ad interessi illeciti di diversa natura (elusione fiscale o delle norme sull'affidamento dei lavori pubblici).

Nella incertezza delle risultanze istruttorie la soccombenza era a carico della parte onerata della prova.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.E., articolando due motivi.

Ha resistito con controricorso la società US srl .

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La società L. ha chiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti dei liquidatori giudiziali nominati con il provvedimento del Tribunale di Milano (nr. 3214/2016) di omologa del concordato preventivo da essa proposto.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente deve essere disattesa la richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dai difensori della società L. srl nella memoria ex art. 378 cpc.

Nel concordato preventivo con cessione dei beni non si determina in capo agli organi della procedura il trasferimento della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma esclusivamente dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che l'imprenditore ammesso al concordato conserva il diritto di esercitare in proprio le azioni ed a resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del suo patrimonio (Cassazione civile, sez. I, 12/05/2010, n. 11520); il collegio dei liquidatori non è dunque né legittimato passivo, né litisconsorte necessario nel presente giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. III, 03/04/2013, n. 8102).

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato - ai sensi dell'articolo 360 co. 1 nr. 5 cpc - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La censura investe i seguenti passaggi motivazionali:

- 1) La ritenuta inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei testi S.P. e B.L.D..

Quanto alla attendibilità del teste S., la Corte di merito aveva censurato la mancata dichiarazione della pendenza di controversie, anche in sede penale, con la società L., come riferito dal teste M.. Il ricorrente ha esposto che il teste M. aveva riferito pendenza di giudizi in sede civile tra la M. spa, il signor B. e la L. spa e di una denunzia penale nei confronti dei B. e non già del coinvolgimento della persona dello S..

Quanto al teste B., il ricorrente ha lamentato che le dichiarazioni rese in sede istruttoria erano state riportate in sentenza in modo non corretto; il teste aveva riferito di riunioni "pressocchè" quotidiane con la direzione generale, circostanza, questa, intrinsecamente credibile e riscontrata dalle dichiarazioni dei testi S. e D.M.. La stessa Corte territoriale dava atto, del resto, dell’inserimento del M. nella organizzazione aziendale, costituente ulteriore motivo di attendibilità delle dichiarazioni.

2) La affermata carenza di prova della sottoposizione ad un orario di lavoro ed a direttive puntuali dei responsabili della L. nonché della misura fissa del compenso per tutto il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro.

Il ricorrente ha dedotto che tale statuizione era priva di motivazione nonché contraddetta dal riconoscimento, pure contenuto in sentenza, dei seguenti fatti: il M. riferiva alla direzione generale; svolgeva funzioni di capo-commessa ed era inserito nella organizzazione aziendale; era destinatario di inviti a partecipare alle riunioni operative e di indicazioni e raccomandazioni in vista di una verifica ispettiva interna sul sistema-qualità. Le suddette circostanze erano incompatibili con la assenza dì direttive. Inoltre tutti i testimoni escussi sul capitolo 13 del ricorso ("vero che il ricorrente riferiva alla direzione generale sull'andamento delle commesse, ricevendone, in cambio, istruzioni sulle azioni da intraprendere ...") ne avevano confermato il contenuto.

3) La contraddittorietà della motivazione nella ricostruzione della posizione del M..

Il ricorrente ha evidenziato che alla pagina 12 della sentenza si leggeva che vi erano elementi differenziali tra la posizione del M. e quella dei capi-commessa, per i quali il rapporto di lavoro era di natura subordinata; alla successiva pagina 13 si affermava,invece, che il M. era destinatario delle note aziendali nella sua funzione di capo-commessa inserito nella organizzazione aziendale e che da ciò non potevano trarsi indici della subordinazione.

4) La omessa considerazione, nell'esame dei documenti, del documento numero 9, relativo alle procedure interne, indicate in dettaglio dalla società L.

Il ricorrente ha esposto che i testi escussi (testi N., S., P., D.M., B., Z.) avevano dichiarato che il ricorrente nella esecuzione delle mansioni era tenuto ad attenervisi.

5) La valutazione delle comunicazioni interne della L. (documento numero 8) come semplici inviti a partecipare a riunioni operative laddove dall'esame del contenuto delle stesse note risultava trattarsi di ordini di servizio.

Il motivo è infondato.

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - applicabile ratione temporis in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata - prevede I' "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", come riferita ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" laddove soltanto il testo previgente, cui impropriamente rimanda la rubrica del motivo, riferiva il medesimo vizio ad un "punto decisivo della controversia".

I "fatti" in ordine ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono i "fatti principali", ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall'art. 2697 c.c., ovvero al più i "fatti secondari": in ogni caso il termine "fatto" non può considerarsi equivalente a "questione" o "argomentazione", dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storiconaturalistico, non assimilabile a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure ritualmente formulate al riguardo. (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21152).

La contraddittorietà della sentenza evidenziata nel motivo attiene - piuttosto che a fatti storici - alle argomentazioni utilizzate dalla Corte di merito a sostegno, rispettivamente: della ritenuta intrinseca inattendibilità della dichiarazioni del testi S. E B. (punto l), della affermata mancanza di direttive puntuali (punto 2 e punto 5), della dichiarata assenza di una posizione subordinata (punto 3).

Quanto alla omessa considerazione dei contenuti della prova testimoniale e del documento 9 (punto 4), deve qui ribadirsi la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, I' esame e la valutazione operata dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove e controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ad esempio, in termini, Cassazione civile, sez. III, 04/03/2010, n. 5205 Cass. 6 marzo 2006, n. 4766. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27168; Cass. 8 settembre 2006, n. 19274; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445). Non incorre, dunque, nel vizio di omesso esame o di insufficiente motivazione il giudice del merito che, nel sovrano apprezzamento delle prove, attinga il proprio convincimento agli elementi istruttori che ritenga più attendibili ed idonei alla risoluzione della controversia.

In coerenza con le suddette affermazioni la Corte non realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se - confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie - prendesse d’ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso sub specie di omesso esame di un fatto decisivo; per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito fatto decisivo della controversia, è necessario invece un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza.

Occorre in altri termini che le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base. Nella fattispecie di causa le risultanze probatorie di cui si assume l’omesso esame non rivestono il carattere di decisività rispetto al ragionamento complessivo della Corte di merito che è fondato sul contrasto tra gli elementi istruttori introdotti dalle rispettive parti di causa, non superabile con il criterio logico.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto - ai sensi dell'articolo 360 co. 1 nr. 3 cpc - violazione e falsa applicazione degli articoli 2094 e 2222 c.c. nonché - ai sensi dell’articolo 360 co. 1 nr. 5 cpc - omessa e contraddittoria motivazione riguardo ad un punto essenziale della controversia.

La censura investe la statuizione secondo cui l'inserimento del M. nella organizzazione aziendale, l'utilizzo dei locali e degli strumenti aziendali, la dotazione di biglietti da visita targati L. non era sufficiente a configurare un rapporto di lavoro subordinato.

Il ricorrente ha sostenuto che la durata ultradecennale del rapporto, la natura delle mansioni, particolarmente qualificate sul piano tecnico, l'Inserimento nella organizzazione aziendale, erano elementi idonei alla qualificazione come subordinato del rapporto di lavoro.

Per le stesse ragioni ha denunziato anche il vizio della motivazione.

Il motivo è infondato.

Giova premettere che la violazione delle norme di diritto viene in rilievo non già in relazione alla ricostruzione del fatto materiale ma rispetto al giudizio di sussunzione, compiuto, secondo l'ordine logico, In un momento successivo dal giudice del merito, consistente nella qualificazione dei fatti accertati e nella individuazione della disciplina giuridica applicabile.

La Corte di merito ha accertato, con giudizio di fatto censurabile in questa sede nei limiti di cui al numero 5 dell'articolo 360 cpc che il M. non era sottoposto ad un orario di lavoro, non era destinatario di direttive puntuali dei responsabili della società, non percepiva un compenso fisso nel corso del rapporto ed ha affermato che rispetto a tali circostanze non erano probanti della subordinazione l'inserimento nella organizzazione aziendale e l'utilizzo di locali e strumenti aziendali nonché di biglietti da visita targati L..

Il giudizio di sussunzione così operato non è affetto dal vizio di falsa applicazione delle norme degli articoli 2094 e 2222 cc.

Invero l'inserimento nella organizzazione aziendale e lo stesso utilizzo dei beni aziendali è tipico anche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura autonoma sicché tali circostanze non hanno rilievo decisivo.

In assenza della prova dell' indice caratteristico della subordinazione - ovvero la sottopostone del lavoratore al potere gerarchico e conformativo della prestazione del datore di lavoro - gli indici sussidiari possono assumere valenza soltanto se univoci.

La Corte territoriale ha correttamente evidenziato la contraddittorietà degli indici emersi, alcuni - come l'inserimento nella organizzazione aziendale e l'utilizzo di beni aziendali - indicativi della possibile subordinazione, altri - come la mancata imposizione di un orarlo di lavoro, la emissione di fattura anche nei confronti di imprese terze, la mancata predeterminazione del compenso nella fase iniziale del rapporto e la mancata erogazione di un compenso fisso - sintomatici, invece, della autonomia della collaborazione.

Per analoghe ragioni neppure sussiste il vizio di contraddittorietà della motivazione.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso,

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 100 per esborsi ed € 3.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.