Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 ottobre 2016, n. 19926

Assegno di invalidità - Requisito reddituale - Ammontare dei redditi percepiti

 

Svolgimento del processo

 

Il Tribunale di Parma accolse la domanda di E.S. volta al riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di invalidità nel concorso del requisito reddituale accertato con riferimento all'anno di erogazione della prestazione e non a quello solare antecedente alla data della domanda.

Con sentenza del 9/6/2009 - 14/4/2010 la Corte d'appello di Bologna accolse, invece, l'impugnazione dell'Inps avverso la suddetta decisione e rigettò la domanda dell'assistita dopo aver osservato che in alcuna parte della normativa di riferimento era dato desumere la volontà del legislatore di individuare l'ammontare dei redditi percepiti dall'Istante con riguardo all'anno coevo alla data della domanda.

Inoltre, secondo la stessa Corte, la parte interessata non poteva limitarsi a dichiarare qual'era la sua situazione reddituale, posto che la relativa certificazione avrebbe dovuto essere acquisita presso l'ufficio finanziario con riferimento all'anno precedente a quello della domanda.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.E. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

L'Inps conferisce delega ai propri difensori in calce alla copia notificata del ricorso. Rimangono solo intimati il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Emilia Romagna.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 13 della legge 30.3.1971, n. 118, dell'art. 26 della legge 30.4.1969, n. 153, dell'art. 3 della legge 29.12.1990, n. 407 e dell'art. 1 del D.M. 31.10.1992, n. 533 in relazione all'art. 360, co. 1, n 3 c.p.c., denunziando l'erroneità della decisione della Corte d'appello di considerare come reddito di riferimento, ai fini del riconoscimento delta prestazione in esame, quello dell'anno precedente la domanda amministrativa. Assume, invece, la ricorrente che per quel che concerne le prestazioni assistenziali in prima erogazione il reddito di riferimento di cui alle citate disposizioni di legge deve essere quello dell'anno in corso al tempo della domanda, nel rispetto dei principi di compresenza, contestualità e coesistenza dei requisiti per il loro conseguimento.

2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento agli artt. 99, 100, 101, 115 c.p.c., 4 della legge 4.1.1968 n. 15 e successive modifiche, 437, co. 2°, c.p.c., 2697, 2727, 2729 e 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

Assume la ricorrente che il tema della disputa era rappresentato, nella fattispecie, dalla necessità di dover decidere il contrasto insorto tra le parti in ordine all'anno di riferimento del reddito da considerare ai fini della decorrenza della prestazione, vale a dire il reddito dell'anno in corso alla data della domanda o quello dell'anno precedente, mentre il giudice d'appello si era posto il problema di esaminare la nuova questione della prova dei redditi mai dibattuta tra le parti e non eccepita dall'ente previdenziale, anche perché in sede amministrativa la provvidenza era stata già riconosciuta con decorrenza dall'anno successivo alla domanda.

In ordine al primo motivo si osserva che fa decisione della Corte territoriale si discosta dai principi che sono stati costantemente affermati da questa Corte in fattispecie del tutto analoghe a quella in esame - cfr., fra le altre, Cass. Sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 8633 dell'11.4.2014, Cass. n. 17624/2010, Cass. n. 6339/2010, Cass. n. 1664/2007 - secondo cui "in tema di prestazioni assistenziali, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento dei beneficio debbono coesistere con l’erogazione del trattamento. Ne consegue che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione e non - come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi - con riferimento all'anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui al D.L. n. 297 del 2008, art. 35, commi 8 e 9, convertito nella L. n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali "il reddito di riferimento è quello conseguito nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo", e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, "è quello dell'anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva".

Il primo motivo è, dunque, fondato.

Egualmente fondato è il secondo motivo, atteso che dalla stessa sentenza d'appello si ricava che la domanda era stata accolta in primo grado nel concorso del requisito reddituale accertato con riferimento all'anno di erogazione della prestazione invocata e che l'Inps aveva impugnato tale decisione sostenendo che occorreva, invece, aver riguardo al reddito dell’anno solare antecedente alla data della domanda, per cui il tema di indagine era rimasto circoscritto a tale specifica questione.

Il ricorso è, dunque, fondato e va accolto.

Conseguentemente, la sentenza deve essere cassata con rinvio, essendo necessario procedere ad un nuovo accertamento dei fatti (riesame del reddito di riferimento).

Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte di appello di Bologna in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.