Lavoro agile: dal 15 novembre, la procedura su Cliclavoro per l'invio telematico degli accordi

Il cd. Smart working è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Da oggi, sul portale Cliclavoro, è disponibile la procedura per l’invio telematico dei citati accordi tra lavoratore e datore di lavoro.

Come noto, il Legislatore ha di recente introdotto l’istituto del "lavoro agile" quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; la prestazione è eseguita, in parte all'interno di locali aziendali ed in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, co. 1, L. 22 maggio 2017, n. 81). Riepiloghiamo di seguito i tratti caratterizzanti l’istituto:
- Il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015 nei confronti dei colleghi che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. E’, inoltre, possibile riconoscere al lavoratore, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze;
- Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, devono essere applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
- L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa. L’accordo individua i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e, con riferimento alla prestazione all'esterno dei locali, i poteri direttivo e di controllo del datore di lavoro, gli strumenti impiegati dal dipendente, le condotte che diano luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Tale accordo può essere a termine o a tempo indeterminato ed in quest’ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Restando in tema, si ricorda che - come accennato in apertura - dal 15 novembre 2017 è disponibile sul portale cliclavoro, la procedura per l’invio telematico degli accordi tra lavoratore e datore di lavoro. Per accedervi è necessario essere in possesso di unproprio SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). I consulenti del lavoro e tutti gli altri soggetti abilitati, delegati dalle aziende sottoscrittrici, già in possesso delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro, potranno accedere all'applicativo senza utilizzare SPID;
- Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza;
- Ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo, lo svolgimento della prestazione di lavoro secondo la modalità predetta non implica il venir meno dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti dalla normativa (artt. 1 e 4, n. 1), del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). In relazione poi allo specifico rischio della prestazione, l’analisi della lavorazione non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, sicché la classificazione tariffaria della prestazione "agile" segue quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in azienda. Con riferimento alla tutela assicurativa del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro, essa ricomprende:
gli eventi occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore, purché causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa; gli eventi occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, anche all’esterno dei locali aziendali purché la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i suddetti lavoratori sono assicurati, applicando i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, con il solo limite del rischio elettivo. Peraltro, il lavoratore "agile" è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale. In tale ottica, l’accordo individuale, stipulato per iscritto, relativo alla modalità di lavoro agile (art. 19, L. 22 maggio 2017, n. 81) costituisce lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali.
Infine, in relazione agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro, gli stessi non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente sia già assicurato per le medesime attività lavorative e mansioni svolte in ambito aziendale (cfr. circolare Inail n. 48/2017).