Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 novembre 2016, n. 24033

lndennità di accompagnamento - Misura - Invalidi di guerra - Adeguamento automatico

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza n. 4220/2009, depositata il 14.9.2010, la Corte d'Appello di Bari accoglieva l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del tribunale di Bari che aveva accolto la domanda di D.V.G.A. volta ad ottenere l'equiparazione della misura dell'indennità di accompagnamento percepita quale cieco civile assoluto a quella prevista per i grandi invalidi di guerra, nonché a decorrere dall'1.3.1991 l'adeguamento automatico della prestazione come previsto per gli stessi invalidi di guerra.

In riforma della sentenza impugnata, la Corte territoriale rigettava la domanda introduttiva osservando che in base alla ctu espletata in giudizio (sulla scorta dell'affermata equiparazione della misura dell'indennità di accompagnamento e dell'adeguamento automatico) ed ai chiarimenti richiesti alla stessa parte risultava in giudizio che non sussistesse alcun credito del ricorrente per i titoli azionati nei confronti dell'INPS avendo quest'ultimo versato esattamente le somme ricavabili dalla normativa regolatrice della materia. Per contro osservava la Corte che non potesse spettare al ricorrente l'importo, pure calcolato dalla ctu, stabilito dalla normativa a titolo di assegno di superinvalidità il quale spettava ai soli ciechi assoluti per causa di guerra.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione D.V.G.A. con un unico motivo. L'INPS ha depositato procura.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge 429/1991 art. 1; della I. 342/1989 dell' art.1, 3 comma della L. 656/1986 artt. 1 e 3; della I. 682/1979 n. 682 art. 1 interpretato autenticamente dalla I. 4.5.1983 n. 165, art. 1 della I. 11.2.1980 n. 18 interpretato autenticamente dalla legge 26.7.1984 n. 392; del d.lgs. (recte I.) 21.11.1988 n. 508, art. 2 comma 1 (art. 360 n. 3 c.p.c.).

1.1 A fondamento del motivo si sostiene che non sia controverso in giudizio né il diritto del ricorrente di godere dell'indennità di accompagnamento quale cieco civile assoluto, né che la rivendicata equiparazione riguardasse solo la misura base e non l'intero complesso delle misure predisposte a beneficio degli invalidi di guerra, con particolare riferimento all'assegno integrativo dell'indennità di accompagnamento sostitutivo della prestazione di due accompagnatori militari; l'unica questione controversa riguarderebbe, secondo il ricorrente, la misura dell'indennità spettante dalla data della sua originaria decorrenza. Ed in proposito il ricorrente lamenta che la Corte non abbia riconosciuto il suo diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento stabilita per i ciechi bilaterali assoluti per causa di guerra a far data dall'1.3.1991 (cita in proposito le pronunce di questa Corte nn. 8204/2009 e 4838/2009, sostenendo che la propria pretesa si fonderebbe su premesse analoghe).

2. Il ricorso è infondato. La soluzione apprestata dalla Corte di Appello di Bari si fonda sull'affermata equiparazione con decorrenza dall'1.3.1991 della misura dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti all'indennità di accompagnamento ed assistenza riconosciuta ai ciechi assoluti per causa di guerra e sulla spettanza con la stessa decorrenza dell'adeguamento automatico previsto dalla legge 429/1991 (art. 1).

3. La ctu espletata in appello ha ricostruito gli importi corrispondenti ed ha accertato che non residua alcuna differenza a favore del ricorrente, salvo voler calcolare la sua indennità alla stregua dell'assegno di superinvalidità che invece spetta esclusivamente ai grandi invalidi di guerra.

4. Anche le sentenze di questa Corte citate dal ricorrente si muovono sulla base dei medesimi principi laddove non riconoscono alcun altro diritto al cieco civile se non quello all'equiparazione della misura base dell'indennità ed all'adeguamento automatico, salvo i periodi in cui la misura dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili era determinata dalle l. 508/1988 e 289/1990 in via autonoma ed indipendente da quella prevista per i grandi invalidi di guerra. Per il resto le stesse pronunce sono relative a fattispecie differenti sul piano dell'articolazione e della decorrenza della pretesa nel tempo, laddove la domanda del ricorrente è limitata a far data dall'1.3.1991 in base all'art. 1 della l. 429/1991.

5. La soluzione apprestata dalla Corte territoriale si pone in linea con il complesso quadro normativo su cui si radica la controversia, nei termini risultanti dalla ricostruzione più volte operata da questo giudice di legittimità (sentenza n. 14610/2014, 7309/2009; 8204/2009). Si è così posto in evidenza che l’equiparazione della misura base dell'indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti all'analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra è stata introdotta dalla L. n. 682 del 1979, art. 1 il quale ha espressamente previsto che "l'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della L. 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, a partire dall'1 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, tabella E, lett. A bis, n. 1". Tale equiparazione, si è rimarcato, è stata ribadita dalla L. n. 165 del 1983, (di interpretazione autentica della L. n. 682 del 1979, art. 1) che all'art. 1 recita: "la L. 22 dicembre 1979, n. 682, art. 1, comma 1, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 7 gennaio 1982, dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità Aggiunge, poi, l'art. 2 che "La misura dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento dell'indennità stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra". Ciò ha comportato, come ha precisato questo giudice di legittimità, che, laddove la legge non determinava in via autonoma la misura dell'indennità base dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, essa era di importo pari all'analogo beneficio goduto dai grandi invalidi di guerra. Successivamente, si è annotato, la L. n. 656 del 1986, all'art. 3, comma 2, ha dettato le nuove misure mensili dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra, dal 1 gennaio 1985 e dal 1 gennaio 1986. Le misure di cui alla lett. A - bis, comprensive degli assegni aggiuntivi (adeguamento automatico) maturati a tutto il 31.12.1984 (L. n. 656 del 1986, art. 2, comma 2) si applicano, per entrambi gli anni anche ai ciechi civili assoluti in virtù dell'equiparazione di cui alle precedenti leggi.

È poi intervenuta, si è rilevato, la L. n. 508 del 1988 che all'art. 2 stabilisce:

"A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti ... è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico per l'anno 1988, previsto della L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 1, comma 2". Successivamente è intervenuta la L. n. 289 del 1990 che all'art. 4 lett. a) ha apportato, con decorrenza 1 gennaio 1990, un aumento di L. 30.000 (Euro 15,49) mensili alla indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 508 del 1988, per i ciechi civili assoluti.

6. Da ultimo, si è osservato, la L. 31 dicembre 1991, n. 429 (Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati) ha previsto nuovamente che "Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni".

Al secondo comma la norma prevede che "Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra".

7. Sulla scorta di tale normativa, come affermato da questa Corte anche con sentenze nn. 7089/2001 e 17453/2003, l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura della indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l'estensione ai ciechi civili dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari, di cui all'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, senza che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 487 del 1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra, da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, nel secondo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi della invalidità civile.

8. Sulla stessa scia si pone quanto sostenuto da questa Corte con sentenza n. 9926/2016 secondo cui la previsione di una equiparazione, sia per la misura base che per l'adeguamento automatico è del tutto conforme alle, previsioni di cui allo stesso art. 1, comma 2, della legge n. 429/1991.

9. E' stato inoltre di recente precisato da questa Corte (sentenza n. 17648/2016) che al fine di garantire la corretta determinazione dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti (la quale, come già detto, deve corrispondere alla misura prevista per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra) occorra applicare la Tabella E lett. A) n. 1 la quale prevede le "Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente". E non quella di cui lett. A-bis n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito "La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani". L'applicazione della tabella E lett. A) n. 1 risulta testualmente dall'art. 1, comma 1 della legge 429/1991 che richiama l'indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra. E dall'art. 2, comma 2 della legge 508/1988 che ai fini dell'importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello "dell'indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1 allegata alla legge medesima" (ovvero alla legge 6.10.1986 n. 656). Non v'è dubbio pertanto che per l'art. 1, 1 comma della legge 429/1991 che rinvia all'art. 3 della 6 ottobre 1986, n. 656, la misura dell'indennità di assistenza ed accompagnamento cui commisurare quella di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti sia soltanto quella stabilita dalla lett. A) n. 1 e non altro.

10. Sulla base di tali considerazioni, poiché risulta che la sentenza impugnata si sia attenuta ai prefati principi essa si sottrae alle critiche sollevate col ricorso il quale deve essere quindi respinto.

11. Le spese possono compensarsi per la natura della controversia la quale nasce all'interno di un quadro normativo contrassegnato da straordinaria difficoltà.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.