Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 novembre 2016, n. 23441

Pensione non reversibile - Limite reddituale

Fatto

 

Con sentenza depositata il 17.5.2010, la Corte d'appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda di O.M. volta al ripristino della pensione non reversibile prevista per i non vedenti ex I. n. 66/1962, revocatale a seguito del superamento del limite reddituale.

La Corte, in particolare, riteneva che, pur trattandosi di pensione corrisposta ad una non vedente, dovesse reputarsi rilevante il superamento del limite reddituale, non venendo in questione una prestazione previdenziale ma assistenziale.

Ricorre contro questa decisione O.M. con un unico motivo.

Resiste l'INPS con controricorso.

 

Diritto

 

Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8, I. n. 638/1983, e 68, I. n. 153/1969, per avere la Corte di merito ritenuto che il suo diritto al trattamento pensionistico previsto dall'art. 7, I. n. 62/1966, fosse subordinato al possesso di redditi inferiori alla soglia di cui all'art. 12, I. n. 118/1971.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui la pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7, I. n. 62/1966, costituendo una prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, comma 1°, Cost., è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico e cessa di essere corrisposta al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12, I. n. 118/1971, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l'art. 68, I. n. 153/1969, sia l'art. 8, comma 1 -bis, d.l. n. 463/1983 (conv. con I. n. 638/1983), che consentono l'erogazione della pensione d'invalidità prevista dall'assicurazione generale obbligatoria in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2°, Cost., intesa a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, e dunque, insuscettibili di applicazione analogica (cfr. Cass. n. 24192 del 2013; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 8752 e 24008 del 2014, 19150 del 2015 e 17369 del 2016). Ed essendosi la Corte territoriale attenuta al superiore principio di diritto, nessuna censura può essere rivolta alla sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

La posteriorità al ricorso per cassazione del consolidamento dell'anzidetto principio di diritto giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.