Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 07 agosto 2019, n. 312471

Finanziamenti agevolati a valere sul "Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti", istituito ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificata dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34. Modalità e termini di presentazione delle domande di accesso, procedure di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti agevolati

 

1. Premessa

L’articolo 1, commi 199 e 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (di seguito: legge n. 208/2015) ha istituito il "Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti" (di seguito: Fondo) con la finalità di ripristinare la liquidità di piccole e medie imprese (di seguito: PMI) che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

In attuazione del comma 201 dell’articolo 1 della citata legge n. 208/2015, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 dicembre 2016, n. 290 (di seguito: decreto), ha determinato i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo.

Con circolare del 22 dicembre 2016, n. 127554 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: circolare n. 127554/2016) sono stati definiti, secondo quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1, del decreto, modalità e termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l’accesso al finanziamento agevolato, nonché forniti gli ulteriori dettagli in merito all’attuazione degli interventi agevolati a valere sul Fondo.

L’articolo 60-bis "Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti" della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 giugno 2017, n. 144 (di seguito: legge n. 96/2017), ha modificato il comma 200 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, stabilendo che per l’accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo i procedimenti penali a carico delle imprese debitrici imputate devono risultare in corso alla data di "presentazione delle domande di accesso".

Con circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 20 luglio 2017, n. 3203 è stata adeguata la circolare n. 127554/2016 a quanto disposto dalla legge n. 96/2017; e sono state altresì forniti chiarimenti e precisazioni - per le imprese non tenute a depositare il bilancio - in merito alla documentazione da produrre e alle modalità di valutazione delle domande.

L’articolo 19-ter "Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti" della legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2019, n. 151 (di seguito: legge n. 58/2019), ha modificato l’art. 1, commi da 199 a 202, della legge n. 208/2015 come segue:

a) al comma 199 è previsto che: "Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di propri debitori nell’ambito dell’attività di impresa";

b) al comma 200 è previsto che: "Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, definite ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629, 640 e 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresì accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi";

c) al comma 201 è previsto che: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 200".

d) al comma 201-bis è previsto che "Il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 è adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo è corrisposto all’esito della verifica. Il provvedimento è comunque revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 201";

e) al comma 202 è previsto che: "In caso di assoluzione dei debitori imputati per i delitti di cui al comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 201".

La presente circolare, in attuazione della legge n. 58/2019 modificativa della legge n. 208/2015, si applica alle domande di finanziamento agevolato presentate dalle PMI a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 58/2019.

Quanto previsto al punto 5, paragrafi da 5.10 a 5.14, si applica alle domande presentate dall’entrata in vigore della legge n. 208/2015 per le quali non sia stata ancora decretata la concessione.

 

2. Definizioni

Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

b) DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;

c) legge n. 208/2015: la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, articolo 1, commi 199, 200, 201 e 202;

d) Fondo: il Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti istituito presso il Ministero dalla legge n. 208/2015;

e) decreto: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 dicembre 2016, n. 290;

f) "Regolamento di esenzione": regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

g) "Regolamento de minimis": regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

h) "Regolamento de minimis agricoltura": regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

i) "Regolamento de minimis pesca": regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

j) PMI: le imprese, iscritte nel Registro delle imprese, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della domanda di finanziamento agevolato e definite sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall’Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea;

k) professionisti: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;

l) ESL: l’equivalente sovvenzione lordo di cui agli articoli 3, comma 6, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura;

m) legge n. 241/1990: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

n) legge fallimentare: il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

o) procedimento penale in corso: procedimento penale a carico del debitore avviato in data non successiva alla data di presentazione della domanda del soggetto beneficiario;

p) sentenza passata in giudicato: sentenza, o altro atto ad essa equiparato, relativamente alla quale siano decorsi i termini per impugnare ovvero si siano esauriti tutti i gradi di giudizio;

q) sentenza definitiva di condanna: sentenza di condanna passata in giudicato ovvero qualsiasi altro atto ad essa equiparato che contenga l’accertamento della responsabilità penale del debitore;

r) delitti: i seguenti delitti, se commessi nell’ambito dell’attività d’impresa:

1) estorsione di cui all’articolo 629 del codice penale;

2) truffa di cui all’articolo 640 del codice penale;

3) insolvenza fraudolenta di cui all’articolo 641 del codice penale;

4) false comunicazioni sociali di cui all’articolo 2621 del codice civile;

5) bancarotta fraudolenta di cui all’art. 216 della legge fallimentare;

6) bancarotta semplice di cui all’articolo 217 della legge fallimentare;

7) ricorso abusivo al credito di cui all’articolo 218 della legge fallimentare;

8) fatti di bancarotta fraudolenta, cosiddetta impropria o societaria di cui all’articolo 223 della legge fallimentare;

9) fatti di bancarotta semplice, cosiddetta impropria o societaria di cui all’articolo 224 della legge fallimentare;

10) ricorso abusivo al credito di cui all’articolo 225 della legge fallimentare.

s) soggetti beneficiari: le PMI, anche se in concordato preventivo in continuità, e i professionisti:

1) che risultino parti offese in un procedimento penale in corso a carico dei debitori;

2) ovvero che risultino ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si siano costituiti parte civile nel processo penale per uno o più dei delitti;

3) ovvero il cui credito sia stato riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per uno o più delitti.

t) debitori: le persone fisiche o giuridiche:

1) imputate in un procedimento penale in corso, per uno o più delitti, in cui il soggetto beneficiario risulti parte offesa;

2) ovvero condannate con sentenza definitiva, per uno o più delitti, in cui il soggetto beneficiario risulti parte offesa;

u) "impresa unica": l’impresa unica così come definita dagli articoli 2, comma 2, rispettivamente del Regolamento de minimis, del Regolamento de minimis pesca e del Regolamento de minimis agricoltura;

v) codice antimafia: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

w) rating di legalità: il rating di legalità delle imprese di cui all’articolo 5-ter, comma 1, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27", attribuito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

x) DSAN: la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

y) Carta nazionale dei servizi: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)

z) DURC: il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni;

aa) procedura informatica: sistema per la presentazione delle domande e per la gestione degli interventi disposti dal decreto e dalla presente circolare, accessibile nell’apposita sezione "Finanziamenti agevolati a PMI vittime di mancati pagamenti" del portale del Ministero (https://agevolazionidgiai.invitalia.it).

 

3. Presentazione delle domande di finanziamento agevolato

3.1. Le domande di cui alla presente circolare sono presentate dalle PMI - esclusivamente e a pena di improcedibilità - tramite la procedura informatica.

3.2. L’accesso alla procedura informatica:

a) prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi;

b) è riservato al rappresentante legale della PMI, come risultante dal certificato camerale del medesimo, o ai soggetti delegati di cui al paragrafo 3.3.

3.3. Il rappresentante legale della PMI, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda.

3.4. La domanda ed i relativi allegati sono firmati digitalmente dal soggetto che compila e presenta la domanda, pena l’improcedibilità della stessa.

3.5. La presentazione della domanda è articolata nelle seguenti fasi:

1. accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto al paragrafo 3.2;

2. immissione delle informazioni richieste per la compilazione della domanda, secondo quanto previsto nei paragrafi 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9 e nel modulo di domanda, e caricamento degli allegati richiesti, seguendo le modalità indicate dalla procedura informatica medesima;

3. generazione del modulo di domanda sotto forma di "pdf" immodificabile, contenente i dati immessi, ed apposizione della firma digitale;

4. caricamento della domanda firmata digitalmente tramite apposita funzione resa disponibile dalla procedura informatica, che rilascia il "codice di predisposizione domanda" necessario per il successivo invio;

5. immissione del "codice di predisposizione domanda" e invio della domanda predisposta. La procedura informatica, ad esito positivo, ne completa l’acquisizione, rilasciando l’attestazione di avvenuta presentazione.

3.6. La domanda è redatta in formato digitale in forma di DSAN secondo lo schema reperibile al seguente indirizzo: https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_n.1- Domanda.pdf. La PMI deve inviare la domanda completa di ogni sua parte - e degli allegati da essa previsti - secondo quanto richiesto dalla procedura informatica.

3.7. Ai fini del completamento della compilazione della domanda, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia. La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda di finanziamento agevolato ed il suo accertamento è effettuato in modalità automatica dalla procedura informatica.

3.8. In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti alle PMI, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda di finanziamento agevolato, la PMI è tenuta a:

a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;

c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.

3.9. L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti alle PMI ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto, è effettuato automaticamente, nei casi applicabili, dalla procedura informatica sul Registro delle imprese. L’esito di tale accertamento, qualora negativo, è bloccante e ostativo al completamento della compilazione della domanda. L’esito può essere verificato dalla PMI tramite la procedura informatica in fase di compilazione della domanda. Nei casi in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, le PMI sono tenute ad effettuare i necessari aggiornamenti dei propri dati, come già previsto dal paragrafo 3.8.

3.10. Completate positivamente le attività di cui al paragrafo 3.5, la procedura informatica attesta alla PMI il giorno, l’ora, il minuto e il secondo in cui risulta presentata la domanda ed il codice identificativo della stessa.

3.11. I professionisti inviano la domanda, il cui modulo è reperibile all’indirizzo:

https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_n.1-Domanda.pdf, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): fondovmp@pec.mise.gov.it .

3.12. I professionisti iscritti agli ordini professionali allegano alla domanda una DSAN attestante l’iscrizione all’ordine professionale.

3.13. I professionisti non iscritti agli ordini professionali allegano alla domanda l’attestazione rilasciata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

3.14. Ciascun soggetto beneficiario può presentare un’unica domanda di finanziamento agevolato.

La presentazione di una ulteriore domanda prima dell’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione di cui all’articolo 7 del decreto ed entro i termini di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto, implica la rinuncia alla precedente domanda da parte del soggetto beneficiario. Non sono in ogni caso ammissibili le domande di finanziamento agevolato presentate dal medesimo soggetto beneficiario successivamente all’adozione nei suoi confronti del provvedimento di concessione ed erogazione di cui all’articolo 7 del decreto.

3.15. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Ministero, attraverso la procedura informatica, eventuali concessioni di contributi in regime di "de minimis" ulteriori rispetto a quanto dichiarato nella sezione 5 del modulo di domanda e occorse prima della formale ammissione alle agevolazioni.

3.16. I soggetti beneficiari allegano alla domanda copia degli atti del procedimento penale in corso in loro possesso.

 

4. Valutazione delle domande di finanziamento agevolato

4.1. Le domande di finanziamento agevolato sono istruite dal Ministero secondo l’ordine cronologico di presentazione ovvero di completamento della documentazione eventualmente richiesta dal Ministero per il tramite della procedura informatica.

4.2. Per la concessione del finanziamento agevolato il Ministero verifica il rispetto dei seguenti parametri:

4.2.1 per le PMI in contabilità ordinaria:

a) patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (articolo 2424 codice civile, voce Passivo A) e totale dell’attivo (articolo 2424 codice civile, voce Attivo) non può risultare inferiore al cinque per cento con riferimento all’ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare, rilevato dalla dichiarazione dei redditi, e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;

b) capacità di rimborso: relativamente all’ultimo bilancio approvato, il flusso di cassa, inteso come somma dell’utile dell’esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori, non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati al soggetto beneficiario nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda. A tal fine il soggetto beneficiario trasmette al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell’importo delle singole rate per capitale e interessi e delle date di scadenza delle rate stesse. L’ammontare del finanziamento agevolato è approvato dal Ministero in misura ridotta rispetto alla domanda del soggetto beneficiario in caso di insufficienza delle capacità di rimborso della medesima, risultanti dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso.

4.2.2. per le PMI in contabilità semplificata o forfettaria e per i professionisti:

capacità di rimborso: relativamente all’ultima dichiarazione dei redditi, il flusso di cassa, inteso come somma dell’utile dell’esercizio (quadro RG - Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata, rigo RG31, "Reddito d’impresa (o perdita)", della dichiarazione dei redditi), degli ammortamenti materiali e immateriali (quadro RG - Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata, rigo RG18, "Quote di ammortamento", della dichiarazione dei redditi), non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati alla PMI o al professionista nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda. A tal fine la PMI o il professionista trasmettono al Ministero il prospetto riepilogativo dei debiti a medio e lungo termine in essere verso i soggetti finanziatori, comprensivo degli importi totali, dell’importo delle singole rate per capitale e interessi e delle date di scadenza delle rate stesse. L’ammontare del finanziamento agevolato è approvato dal Ministero in misura ridotta rispetto alla domanda della PMI o del professionista in caso di insufficienza delle capacità di rimborso della medesima, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi.

4.3. Nella valutazione della domanda, il Ministero procede:

a) alla verifica della completezza e correttezza della documentazione fornita dal soggetto beneficiario tramite la procedura informatica;

b) al controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari di cui all’articolo 3 del decreto e alla presente circolare;

c) all’accertamento della correttezza e della conformità delle dichiarazioni relative al procedimento penale a carico dei debitori presso gli uffici giudiziari competenti. In particolare, il Ministero verifica:

1. gli estremi del procedimento penale ovvero della sentenza definitiva di condanna, o atto ad essa equiparato;

2. che il soggetto beneficiario, richiedente il finanziamento agevolato, risulti, dagli atti giudiziari:

a. parte offesa in un procedimento penale a carico del debitore in corso alla data di presentazione della domanda ovvero

b. che sia stato parte offesa in un procedimento penale a carico del debitore conclusosi con una sentenza definitiva di condanna;

3. che - in caso di procedura concorsuale a carico del debitore - il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale siano costituiti parte civile nel processo penale a carico del debitore medesimo;

4. l’ammontare, risultante dagli atti del procedimento penale, delle somme dovute e non pagate al soggetto beneficiario da parte del debitore;

d) alla verifica dell’eventuale conseguimento, ai fini dell’accesso alla riserva di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto, del possesso da parte della PMI del rating di legalità;

e) alla valutazione della capacità del soggetto beneficiario di rimborsare il finanziamento agevolato richiesto:

1. per le PMI, in contabilità ordinaria, sulla base dei dati desumibili dai due ultimi bilanci approvati e dei dati relativi agli impegni in essere;

2. per le PMI, in contabilità semplificata o forfettaria e per i professionisti, sulla base dei dati desumibili dalle due ultime dichiarazioni dei redditi (modello "Unico") e dei dati relativi agli impegni in essere;

Relativamente ai soli soggetti beneficiari non costituiti in forma di società di capitali, la capacità di rimborso di cui alla lettera b) dell’art. 6, comma 7 del decreto, può essere integrata con i dati di reddito dei soci del soggetto beneficiario desunti dall’indicatore della situazione economica equivalente - ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

f) alla determinazione dell’ammontare e della durata del finanziamento agevolato da concedere, tenuto conto delle capacità di rimborso e dei precedenti impegni finanziari del soggetto beneficiario;

g) al controllo del rispetto dei massimali di agevolazione concedibile secondo il disposto contenuto nell’articolo 5 del decreto e nella normativa comunitaria in esso richiamata;

h) alle altre verifiche che si rendano necessarie ai sensi del decreto e della normativa di carattere generale.

4.4. Nei casi di incompletezza o non chiarezza della domanda e degli allegati presentati, il Ministero procede alle necessarie richieste di integrazioni documentali o chiarimenti al soggetto beneficiario con PEC inviata tramite la procedura informatica. In tali casi rileva, per l’ordine cronologico ai fini dell’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione e per la decorrenza del termine di sessanta giorni per l’adozione del medesimo provvedimento, la data, così come risultante dalla procedura informatica, di completamento della documentazione o di ricezione da parte del Ministero dei chiarimenti richiesti.

4.5. Il soggetto beneficiario fornisce, tramite la procedura informatica, le integrazioni documentali e i chiarimenti entro sessanta giorni dalla richiesta del Ministero.

4.6. Nei casi di cui al paragrafo 3.14 rileva, per l’ordine cronologico di concessione e per la decorrenza del termine di sessanta giorni per l’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, la data, così come risultante dalla procedura informatica, di presentazione della nuova domanda di finanziamento agevolato.

4.7. Nei casi di mancato accoglimento della domanda di finanziamento agevolato da parte del Ministero, il soggetto beneficiario può procedere - entro la data di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di finanziamento agevolato prevista dall’articolo 10, comma 5, del decreto - alla presentazione di una nuova domanda.

 

5. Concessione ed erogazione del finanziamento agevolato

5.1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione o dal completamento della domanda, il Ministero procede alla adozione del provvedimento di concessione ed erogazione di cui all’articolo 7 del decreto.

5.2. Ai fini dell’erogazione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede alla verifica della regolarità contributiva, così come risultante dal DURC.

5.3. In caso di domanda di finanziamento agevolato di importo superiore a 150.000,00 euro, il Ministero acquisisce la documentazione antimafia relativa al soggetto beneficiario secondo quanto previsto dal codice antimafia. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di documentazione antimafia, il Ministero procede all’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione anche in assenza di detta documentazione antimafia, concedendo il finanziamento agevolato sotto condizione risolutiva secondo quanto disposto dal codice antimafia.

5.4. Il provvedimento di concessione ed erogazione indica l’ammontare dell’agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di ESL.

5.5. Le agevolazioni di cui alla presente circolare sono concesse, con riferimento agli specifici settori in cui operano i soggetti beneficiari, nel rispetto dei massimali in termini di ESL previsti dal Regolamento de minimis, dal Regolamento de minimis agricoltura e dal Regolamento de minimis pesca.

5.6. Ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla Comunicazione n. 14/08. È utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating dei soggetti beneficiari, conformemente a quanto previsto dalla stessa Comunicazione n. 14/08.

5.7. Per i professionisti, le PMI in contabilità semplificata o forfettaria e per le PMI costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda è utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base.

5.8. Il provvedimento di concessione ed erogazione definisce il piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, sulla base del quale il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare il finanziamento agevolato.

5.9. Salvo quanto previsto dal paragrafo 5.10, il finanziamento agevolato è erogato in unica soluzione, entro sessanta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione ed erogazione, sul conto corrente del soggetto beneficiario comunicato nel modulo di domanda.

5.10. Il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato è adottato anche in pendenza dell’accertamento di cui al paragrafo 4.3. lettera c). In tale caso, il Ministero, previa acquisizione degli atti giudiziari da parte del soggetto beneficiario di cui al punto 3.16., eroga il finanziamento a titolo di acconto per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto, definendo il piano di ammortamento di cui al paragrafo 5.8.

5.11. Nel caso in cui l’accertamento di cui al paragrafo 4.3 lettera c) abbia avuto esito positivo, il Ministero procede all’erogazione del restante 50 per cento del finanziamento.

5.12. Qualora l’ufficio giudiziario abbia dato un riscontro negativo all’accertamento di cui al paragrafo 4.3. lettera c), il Ministero procede alla revoca totale del finanziamento, secondo quanto previsto dall’articolo 9, commi 2 e 5, del decreto.

5.13. In ogni fase del procedimento di concessione ed erogazione del finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al Ministero - tramite la procedura informatica, se PMI, ovvero tramite PEC, se professionista - l’avvenuto soddisfacimento, totale o parziale, del suo credito da parte del debitore, trasmettendo tutta la documentazione attestante l’avvenuta estinzione del credito.

5.14. Nell’ipotesi in cui il debito sia stato pagato totalmente o parzialmente, il Ministero procede al diniego totale o parziale del finanziamento agevolato. In caso il finanziamento agevolato sia stato già erogato, il soggetto beneficiario è tenuto al rimborso dell’importo ricevuto.

5.15. In caso di variazioni che comportino la modifica dell’assetto societario del soggetto beneficiario ovvero in caso di cessione e di affitto d’azienda o di ramo d’azienda da parte del soggetto beneficiario medesimo, quest’ultimo deve darne, trasmettendo copia del relativo atto, tempestiva comunicazione - attraverso la procedura informatica, se PMI, ovvero tramite PEC, se professionista - al Ministero che procede a valutare la permanenza delle condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni.

5.16. Il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare al Ministero, con DSAN, - mediante la procedura informatica, se PMI, ovvero tramite PEC, se professionista - eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in domanda.

5.17. Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni e dati disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio delle agevolazioni concesse a valere sulle risorse del Fondo.

5.18. Alle scadenze previste dal piano di ammortamento di cui al paragrafo 5.8, il soggetto beneficiario versa l’importo delle rate secondo le modalità indicate nel provvedimento di concessione ed erogazione delle agevolazioni, e dà comunicazione al Ministero dell’avvenuto versamento nei modi e termini stabiliti nel medesimo provvedimento di concessione ed erogazione.

 

6. Disposizioni finali

6.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente circolare, si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 208/2015 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto.

6.2. L’elenco degli oneri informativi previsti dal decreto e dal presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, è pubblicato al seguente indirizzo https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Allegato_n.2-Elenco_oneri_informativi.pdf.