Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 05 agosto 2019

Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile internazionale adottato con il Regolamento (UE) n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

Articolo 1

(Deducibilità dell'ammortamento dell'attività consistente nel diritto di utilizzo)

1. Se l'attività consistente nel diritto d'utilizzo (di seguito ROU) è ammortizzata in conformità al primo periodo del paragrafo 32 dell'IFRS 16, si applicano le disposizioni fiscali previste dal TUIR e da altre disposizioni di legge con riguardo all'attività materiale o immateriale sottostante.

2. Se il ROU è ammortizzato in conformità al secondo periodo del paragrafo 32 dell'IFRS 16, le quote di ammortamento deducibili sono determinate applicando l'articolo 103, comma 2, del TUIR e assumendo, a tal fine, quale durata di utilizzazione prevista dal contratto quella quantificata applicando i paragrafi 18-21 dell'IFRS 16. Le quote di ammortamento del ROU sono, comunque, deducibili in misura non superiore a quanto stabilito, con riferimento all'attività sottostante, dalle disposizioni contenute nel TUIR concernenti limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi; relativamente all'articolo 164 del TUIR si applicano, inoltre, i limiti di rilevanza del costo disposti per la locazione e il noleggio.

3. Assumono rilevanza ai fini IRES e IRAP le modifiche successive del valore del ROU rilevate in bilancio, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

Articolo 2

(Rilevanza delle valutazioni dell’attività consistente nel diritto di utilizzo)

1. Non assumono rilevanza, ai fini IRES e IRAP, le svalutazioni del ROU operate a norma del paragrafo 33 dell'IFRS 16 né le rivalutazioni e le svalutazioni del ROU derivanti dall'applicazione, ai sensi del paragrafo 35 dell'IFRS 16, del modello della rideterminazione dei valore.

2. Per i leasing che non trasferiscono la proprietà dell'attività sottostante al termine della durata del contratto e per i leasing in cui il costo dell'attività consistente nel diritto di utilizzo non riflette il fatto che il locatario eserciterà l'opzione di acquisto, se all'attività consistente nel diritto d'utilizzo è applicato, in conformità al paragrafo 34 dell'IFRS 16, il modello del fair value di cui allo IAS 40, assumono rilievo nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRES, e del valore della produzione netta, ai fini IRAP, le svalutazioni e le rivalutazioni imputate a conto economico.

Articolo 3

(Operazioni di vendita a retrolocazione)

1. Nel caso di operazioni di vendita e retrolocazione rilevate ai sensi dei paragrafi 100-102 dell'IFRS 16 in capo al locatario venditore assumono rilevanza fiscale:

a) gli utili e le perdite rilevati contabilmente e riferiti ai diritti trasferiti al locatore acquirente;

b) il valore attribuito al ROU derivante dalla retrolocazione, corrispondente alla percentuale del precedente valore contabile del ROU che si riferisce al diritto di utilizzo mantenuto dal locatario venditore.

Articolo 4

(Raggruppamenti di contratti e portafogli)

1. Nel caso di contabilizzazione di più contratti di leasing, a norma dei paragrafi B1 e B2 dell'IFRS 16, l'ammortamento contabile del ROU è deducibile nel limite della somma degli ammortamenti deducibili determinati applicando i precedenti articoli ai singoli contratti di leasing.

Articolo 5

(Decorrenza delle disposizioni del presente decreto)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal periodo d'imposta relativo al primo esercizio di adozione dell'IFRS 16.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 agosto 2019, n. 191