Conversione DL dignità: le modifiche in materia di contratto a termine

3 ago 2018 Trasmesso dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 87/2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. Il provvedimento apporta modifiche significative in materia di contratto a tempo determinato (art. 1 cit.), introducendo un regime transitorio per l’applicazione delle nuove disposizioni.

Tra le modifiche apportate in sede di conversione dalla Camera, l'inserimento di un numero 1-bis) nella lettera a) e una modifica nella lettera b), numero 1):
- in caso di assenza delle ipotesi specifiche che giustifichino il superamento - con un unico contratto ovvero mediante proroghe - del limite dei 12 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Nel caso di un unico contratto che superi il suddetto limite, il rapporto (ai sensi della novella di cui al numero 1-bis) della lettera a) si considera a tempo indeterminato a decorrere dalla medesima data di superamento;
- l’effetto di trasformazione del contratto a tempo indeterminato - come specifica la modifica alla lettera b), numero 1) - consegue altresì a tutti i casi di rinnovo in cui siano assenti le ipotesi specifiche che giustifichino il medesimo rinnovo.
Riguardo, più in particolare, alle fattispecie di successione di contratti a termine, resta fermo (in base all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, come parzialmente novellato dalle norme in esame) che i limiti di durata si applicano con riferimento ai contratti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dalla lunghezza del periodo di interruzione tra un contratto e l'altro e con esclusione delle attività stagionali; ai fini del computo dei limiti, si tiene conto (con riferimento, naturalmente, ai medesimi soggetti) anche dei periodi di utilizzo, per mansioni di pari livello e categoria legale, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato; sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dei contratti collettivi aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Resta inoltre fermo (in base all'art. 19, comma 3, del citato D.Lgs. n. 81) che, oltre i limiti summenzionati, un ulteriore contratto a tempo determinato, con durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
Le modifiche intervenute hanno inoltre introdotto un regime transitorio, nella versione originaria del decreto legge non previsto. Il comma 2 dell’articolo 1 specifica infatti che le norme di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a termine stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti a termine successivi al 31 ottobre 2018. Il testo originario del decreto-legge - che resta sul punto in vigore fino all'entrata in vigore della legge di conversione- prevede invece l'applicazione delle nuove norme già ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.