Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 maggio 2017, n. 10640

Licenziamento disciplinare - Dipendente postale - Operazioni irregolari - Proporzionalità tra addebiti contestati e sanzione irrogata

 

Fatti del processo

 

Con sentenza del 16 settembre 2014 la Corte d'appello di Firenze ha accolto l'impugnazione proposta da P.I. s.p.a. avverso le sentenze del Tribunale della stessa città, non definitiva e definitiva, che avevano accertato l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a M.B. il 29 aprile 2008 e condannato la società alla reintegrazione della dipendente nei posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 18 I. 300/1970, oltre ad ulteriore risarcimento per danno biologico quantificato in euro 10.969,00.

La Corte territoriale ha ritenuto legittimo il licenziamento in quanto era stata accertata la condotta contestata e cioè che la B., avvalendosi della propria qualità di collega e tenendo un comportamento concitato nei confronti di B.G. e di A.C. aveva dato causa ad un'operazione irregolare, consistita nel registrare come non ritirata, cancellando la sottoscrizione sulla relativa cartolina di ritorno ed inserendo la stessa tra le non esitate, una raccomandata indirizzata al marito che era stata regolarmente consegnata al figlio convivente. Ciò aveva integrato la condotta di illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o pertinenza della società o ad essa affidati punita con il licenziamento in tronco dall’art. 56 sesto comma del c.c.n.I. applicato al rapporto. Nessun rilievo, ancora, poteva attribuirsi alla circostanza che alle altre dipendenti coinvolte fosse stata comminata la sanzione conservativa posta l'inesistenza di un principio di parità di trattamento.

Avverso tale sentenza M.B. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste P.I. s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. P.I. ha rilevato in controricorso l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da M.B. in quanto, nella sostanza e pur affermando di rivendicare la corretta applicazione di principi interpretativi affermati dalla giurisprudenza di legittimità di cui lamenta la violazione o la falsa applicazione, attraverso i diversi motivi proposti, la ricorrente mirerebbe ad ottenere una diversa ricognizione della fattispecie concreta con totale rivisitazione dei fatti.

La censura non può trovare accoglimento perché genericamente riferita all'intera impugnazione e non ad uno o più dei cinque motivi in cui si articola il ricorso per cassazione che vanno, invece, singolarmente considerati.

2. Con il primo motivo M.B. lamenta violazione e o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. con riferimento all'art. 5 della I. n. 604/1966 (art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.).

3. Con il secondo motivo, pure riferito al vizio di cui all'art. 360 n.3, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 54, 55, 56, 57 e 76 lett. e del c.c.n.I. 2007 per i dipendenti di P.I., dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 3 della legge n. 604/1966, per inesistenza di fatti o comportamenti disciplinarmente rilevanti.

4. Con il terzo motivo viene denunciata, quale error in procedendo ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. essendo stata omessa la pronuncia sulla domanda di violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 55, 56, 57 e 76 lett. e del c.c.n.I. relativo ai dipendenti di P.I. s.p.a. del 2007, dell'art. 2119 c.c., dell'art. 3 della I. n. 604/1966, dell'art. 7 della I. n. 300/1970 e dell’art. 2106 c.c. per sproporzione fra addebiti contestati e sanzione irrogata.

5. Con il quarto motivo viene prospettata una violazione e o falsa applicazione dei medesimi articoli elencati nel precedente terzo motivo, sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c. derivante dal non aver accertato la sproporzione fra addebiti contestati e sanzione irrogata, oggetto di specifica eccezione, pur in presenza delle chiare risultanze istruttorie.

6. Con il quinto motivo, infine, la ricorrente ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 54, 55, 56, 57 e 76 lett. e del c.c.n.l. relativo ai dipendenti di P.I. s.p.a. del 2007, dell’art. 2119 c.c., dell'art. 3 della I. n. 604/1966, per sproporzione fra addebiti contestati e sanzione irrogata anche nei confronti delle altre dipendenti per la medesima fattispecie.

7. Con il primo motivo la ricorrente addebita alla sentenza impugnata la violazione del principio secondo il quale spetta al datore di lavoro fornire piena prova dell'effettiva sussistenza della condotta contestata e cioè della sussistenza di una grave integrazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Firenze avrebbe omesso di indicare i documenti ed i mezzi di prova o le presunzioni utilizzati per accertare la responsabilità della dipendente. In senso contrario rispetto all'assolvimento di tale onere, poi, la sentenza aveva specificato che la deposizione della teste G. non aveva confermato un punto centrale della contestazione e cioè che la B. avesse cancellato la firma e la data di ricezione dalla ricevuta di ritorno del plico.

8. La questione proposta attiene esclusivamente al profilo della corretta applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio - fissata dall'art. 2697 c.c. e dall'art. 5 della legge n. 604/1966. Questa Corte, in proposito, ha affermato che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sentenza n. 19064 del 05/09/2006). Con particolare riferimento, poi, alla corretta applicazione della regola di riparto probatorio in fattispecie di licenziamento disciplinare, la giurisprudenza di questa

corte di legittimità (Cass. 16.8.2016 n. 17108) ha specificato che l'art. 5 della I. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l’onere probatorio della parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte.

9. Nel caso di specie non vi è dubbio che incombesse sulla società datrice di lavoro l'onere di provare la sussistenza della condotta contestata in tutte le sue articolazioni giacché da ciò discende la complessiva gravità del comportamento ritenuto irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della regola di riparto così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, ha posto a carico della società l'onere di provare i fatti contestati e posti a base della nozione di giusta causa ed ha ritenuto soddisfatto tale onere. Va osservato, in particolare, che la Corte d'appello di Firenze, dopo aver operato la ricognizione degli elementi significativi della complessiva condotta contestata alla dipendente, realizzatasi il 31 ottobre 2007, ha ricostruito il tessuto probatorio attraverso la valutazione ragionata delle circostanze acquisite mediante la prova per testi raccolta nella fase cautelare.

All’esito di tale procedimento ha ritenuto provato che la B., dopo che la raccomandata indirizzata al proprio marito era stata consegnata presso la propria residenza a mani del proprio figlio convivente, si recò presso l'ufficio postale di riferimento e qualificandosi come collega chiese all'impiegata addetta di riprendere la raccomandata inserendola tra le inesitate. La Corte territoriale, poi, ha valutato che la procedura di consegna era stata eseguita legittimamente giacché la busta della raccomandata non conteneva l'indicazione della natura strettamente personale della corrispondenza. Inoltre la Corte ha accertato che, comunque, la raccomandata non era stata restituita attraverso la formale procedura prevista dall'art. 39 del Regolamento, ma semplicemente inserita tra le raccomandate non ritirate.

Peraltro, dalle testimonianze raccolte era stato accertato che la B. si rapportò alla collega G., e poi telefonicamente anche alla A., con fare piuttosto alterato e concitato rappresentando la propria volontà di restituire il plico. La Corte d'appello, peraltro, ha precisato che la teste G. non aveva confermato, durante la testimonianza in giudizio, quanto riferito durante l'indagine disciplinare relativamente alla cancellazione, da parte della B., della firma e della data apposte dal figlio sull'avviso di ritorno. Ha ritenuto la Corte, tuttavia, che ciò non fosse sufficiente ad escludere il convincimento, fondato su presunzione logica, che l'unica persona che avesse interesse ad effettuare la cancellazione era proprio la B. la quale nell'immediatezza aveva fornito solo generiche deduzioni.

Dall'esame del procedimento logico ora tratteggiato non emerge alcuna violazione degli artt. 2697 c.c. e 5 I. 604/1966 giacché in nessun modo la Corte territoriale ha attribuito, in tutto o solo in parte, alla dipendente l'onere di provare la insussistenza della giusta causa.

10. La trattazione dei successivi motivi di ricorso, ad eccezione del quinto, va condotta unitariamente giacché tutti risultano tra loro connessi in quanto fondati sul presupposto, anche per via di affermate omissioni di pronuncia, della illegittima interpretazione della fattispecie concreta di licenziamento per giusta causa operata dalla Corte di merito.

I motivi non sono fondati. La ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., dell'art. 3 I. n. 604/1966 e delle disposizioni contrattuali collettive richiamate nel titolo del motivo (segnatamente l'art. 56) che prevedono il licenziamento senza preavviso nell'ipotesi di "illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi", con riferimento alla manomissione - mediante cancellazione- dell'avviso di ritorno della data e della sottoscrizione per ricevuta apposta dal proprio figlio.

I motivi alludono al vizio di errata sussunzione nella formulazione della fattispecie di licenziamento per giusta causa del fatto in concreto emerso a seguito del giudizio. Ad avviso della ricorrente, infatti, era stata definita idonea a supportare la giusta causa una condotta senz'altro civile e rispettosa realizzata rivolgendosi alle colleghe come qualsiasi altro utente, senza forzature di alcun genere ed era rimasta non provata la cancellazione della sottoscrizione dall'avviso di ritorno.

11. L'esame dei motivi va svolto facendo applicazione dei precedenti specifici di questa Corte. In particolare, in tema di giusta causa di licenziamento e proporzionalità tra infrazione disciplinare e sanzione va ricordato che Cass. 28.10.2014 n. 25608; Cass. 14.3.13 n. 6501; Cass. 26.4.2012 n. 6498; Cass. 2.3.2011 n. 5095; Cass. 13.12.2010 n. 25144, hanno affermato che si tratta di nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo, configura attraverso disposizioni, di minimo contenuto definitorio, che delineano un modulo generico che ha bisogno di essere specificato in sede interpretativa valorizzando sia fattori esterni relativi alla coscienza generale sia altri che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro violazione o mancata applicazione è, quindi, denunciabile in sede di legittimità, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza e ricostruzione dei fatti che specificano il parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di merito, incensurabile innanzi a questa Corte Suprema se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare norme elastiche come quelle in discorso non sfugge alla verifica in sede di legittimità, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi (anche costituzionali) desumibili dall’ordinamento.

12. Fatta questa necessaria premessa, non vi è dubbio che nel caso di specie la Corte territoriale non abbia errato nell'assolvere al compito di corretta individuazione del parametro normativo concreto demandatole. Infatti, la condotta ritenuta idonea ad esprimere il disvalore che, secondo l'apprezzamento sociale comune, traduce in concreto la giusta causa è stata ravvisata correttamente nel comportamento della dipendente che induce, con la intensa rappresentazione di forte disagio umano, le colleghe ad accettare di porre in essere una procedura di restituzione all'ufficio postale di una lettera raccomandata già recapitata, facendo risultare che la stessa non fosse mai stata recapitata. Ciò attraverso la materiale cancellazione della data e della sottoscrizione, apposte dal proprio figlio, dalla relativa cartolina di ritorno. Si tratta, all'evidenza, di una condotta che si mostra in grave contrasto con l'obbligo del dipendente di collaborare affinché il servizio di recapito della corrispondenza inviata con caratteri di "raccomandata con avviso di ritorno", reso in via universale dalla datrice di lavoro, sia ispirato al rispetto delle procedure regolamentari che sono poste a presidio della sicurezza del servizio di recapito della posta e della certezza delle modalità di recapito. Peraltro, la fattispecie non si limita a realizzare una mera irregolarità ma risulta aggravata dalla pressione psicologica esercitata dalla dipendente sulle colleghe, manifestata con la enfatizzazione di una propria difficoltà familiare.

13. Così determinata in concreto la valenza della clausola elastica della giusta causa, è evidente che non può addebitarsi alla sentenza impugnata alcuna omissione di pronuncia rispetto all'accertamento della affermata sproporzione fra addebiti contestati e sanzione irrogata. Infatti, nel corretto iter ricostruttivo seguito dalla Corte, la condotta contestata, pure in concreto accertata, è perfettamente idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento e, quindi, vi è necessaria proporzione tra fatto contestato e licenziamento.

Né può ritenersi che la valutazione così operata dal giudice del merito si discosti dalle tipizzazioni dell'autonomia collettiva, posto che, ai sensi dell'art. 56 CCNL dell'11 luglio 2007, è punito con la sanzione del licenziamento senza preavviso il dipendente di P.I. che commetta "illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati" (par. VI). Nel caso di specie è proprio stata contestata la manomissione attraverso cancellazione della cartolina di avviso di ritorno che è strumento essenziale dell'attività aziendale.

14. Rimane fuori dalla valutazione appena compiuta l'accertamento della concreta ricorrenza e ricostruzione dei fatti che specificano il parametro normativo. Esso si pone sul diverso piano del giudizio di merito, incensurabile innanzi a questa Corte Suprema se privo di errori logici o giuridici. Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non ha neanche proposto alcuno specifico vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 e restano, dunque, prive di valore le critiche che la parte muove nell'illustrazione dei motivi alla decisione in punto di valutazione del materiale probatorio e segnatamente in punto di mancanza di prova dell'effettiva cancellazione della firma del ricevente sull'avviso di ritorno e del timbro di consegna sull'avviso di ritorno. Tale circostanza, per effetto del ragionamento logico presuntivo sopra illustrato, è stata ritenuta provata e non vi è motivo di ricorso che lamenti la violazione degli artt. 2727 e ss c.c.

15. Con il quinto motivo di ricorso, M.B. denuncia nella sostanza che la Corte d'appello di Firenze non abbia attribuito alcun peso, nella ricostruzione della concreta fattispecie di licenziamento per giusta causa, alla evidente sproporzione tra la valutazione dei fatti contestati alla B. rispetto alla valutazione della condotta delle due colleghe che pure avevano cooperato nella realizzazione della vicenda. Addirittura alla dipendente Corrado, alla quale era stata contestata la condotta - omogenea rispetto a quella imputata alla B.- di aver cancellato di proprio pugno l'annotazione fatta dal portalettere sul modulo che serviva ad attestare la consegna, era stata applicata la mera sanzione conservativa della sospensione di quattro giorni dal servizio e dalla retribuzione.

Anche tale motivo va respinto. Questa Corte, in materia di limiti alla discrezionalità del datore di lavoro, con riferimento alla complessiva valutazione della gravità della condotta posta a base del licenziamento, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni disciplinari differenti a più lavoratori responsabili della medesima condotta, ha affermato che (Cass. 10550/2013; 5546/2010) ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identità delle situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa.

Nel caso di specie, al di là della estremamente sintetica motivazione adottata dalla sentenza impugnata, va ricordato che i fatti contestati alle lavoratrici non sono certamente identici o anche solo analoghi. Infatti, ancora in sede di controricorso, la società datrice di lavoro ha idoneamente motivato la propria discrezionalità nell'azione disciplinare mettendo in evidenza quanto già emerso dalla ricostruzione dei fatti accertati nel processo e cioè che solo la B. ha posto in essere una condotta connotata da un non comune grado di lesività degli interessi datoriali dal momento che non ha esitato, nel cercare di risolvere un proprio problema personale, a sollecitare - da parte delle colleghe - l'adozione di una procedura difforme da quella regolamentare. E' il diverso tenore dell'elemento soggettivo che ha sorretto le condotte di ciascuna delle dipendenti a giustificare la diversa sanzione e tale argomentazione deve ritenersi senz'altro sufficiente.

16. In definitiva il ricorso va respinto e le spese vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.