IVA accertata: modalità di rivalsa/detrazione

L’importo della maggiore IVA all’importazione accertata, e versata in via provvisoria nell’ambito della contestazione in sede giudiziale, può essere detratto dall’importatore debitore d’imposta mediante una dichiarazione IVA integrativa a favore, a decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza che ne abbia stabilito la debenza, rendendo definitiva la pretesa tributaria (Agenzia delle Entrate - Risposta 13 giugno 2019, n. 192)

 

Secondo la disciplina dell’IVA è consentito l’esercizio del diritto di rivalsa della maggiore imposta accertata a condizione che il cedente/prestatore abbia definitivamente corrisposto le somme dovute all’erario. Essa mira a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione consentendo il normale funzionamento dell’IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.
D’altra parte, nelle ipotesi in cui l'imposta relativa agli acquisti non è addebitata al cessionario/committente in via di rivalsa ma è versata direttamente da quest'ultimo, come avviene nelle importazioni, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'importatore, debitore d'imposta, ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi e cioè "di quanto dovuto sulla base di un accertamento resosi definitivo".
Nell’ipotesi di impugnazione dell’atto di accertamento in sede giudiziale, lo stesso diviene definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che confermi la legittimità della pretesa tributaria. Di conseguenza il diritto alla detrazione della maggior IVA all’importazione accertata si realizza a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, sia con riguardo alle somme pagate a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del giudizio, sia in relazione alle somme pagate successivamente. In particolare:
- in relazione alla somme già pagate in pendenza del giudizio, il termine biennale per l'esercizio del diritto alla detrazione della maggiore imposta accertata decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che rende definitivo l'avviso di accertamento;
- per le somme pagate invece successivamente alla intervenuta definitività del giudizio, il termine biennale di detrazione decorre progressivamente dalla data del pagamento dei singoli importi.
A tal fine, sebbene non sia previsto dalla norma alcun adempimento specifico, l’Agenzia delle Entrate ritiene necessaria la predisposizione di un documento (al quale allegare per completezza l'atto di accertamento e l'attestato di versamento), da annotare nel registro IVA degli acquisti, dal quale si evinca l'ammontare dell'imposta versata a seguito di accertamento, nonché il titolo giustificativo della detrazione d'imposta: "art. 60, comma 7 del DPR n. 633 del 1972, avviso di accertamento n. ....". Lo stesso documento non deve essere annotato nel registro IVA delle fatture emesse. In tal modo, modo non concorrerà alla determinazione dell'Iva dovuta sulle operazioni attive in fase di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale.
Per quanto concerne, invece, somme pregresse per le quali sia scaduto il termine per la registrazione, l’Agenzia delle Entrate precisa che il diritto alla detrazione può essere esercitato anche tramite la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa a favore, entro il medesimo termine biennale.