Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 dicembre 2016, n. 27491

Tributi - Compravendita immobile - INVIM - Dichiarazione presentata dall’acquirente in qualità di surrogante - Obbligo per l'acquirente del versamento dell'Invim - Esclusione

 

Esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione motivazione semplificata

 

1. A seguito di sentenza che teneva luogo del contratto preliminare di vendita, la società F.lli C. diveniva proprietaria di un immobile e versava la relativa imposta di registro. L'ufficio notificava avviso di rettifica elevando il valore dell'immobile. L'atto impositivo veniva impugnato congiuntamente dall'alienante e dalla società acquirente e la commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale divenuta definitiva per omessa ulteriore impugnazione. L'ufficio iscriveva l'imposta Invim a ruolo cui si opponeva la società F.lli C. sostenendo di non essere legittimata passiva per l'Invim in quanto si trattava di imposta che gravava unicamente sull'alienante. La commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia sul rilievo che la società compratrice aveva presentato la dichiarazione Invim alla quale era tenuto il venditore dichiarandosi, nella dichiarazione stessa, surrogante.

Tuttavia la mera circostanza di aver presentato la dichiarazione Invim in luogo del venditore non consentiva di porre a carico dell'acquirente un onere da cui esso era tassativamente escluso. Ed era ininfluente il fatto che l'accertamento di maggior valore fosse divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato poiché la società contribuente aveva impugnato il provvedimento impositivo in quanto esso riguardava anche il valore rilevante ai fini dell'imposta di registro.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato a due motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 2909 cod. civ. in quanto la CTR ha ignorato che il presupposto della pretesa recata dalla cartella impugnata era la sentenza passata in giudicato emessa a seguito dell'opposizione all'avviso di rettifica e liquidazione propedeutico all'emissione della cartella esattoriale.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 19 del decreto legislativo 546/92 avendo errato la CTR nel ritenere che la cartella non fosse stata preceduta da un atto impositivo in quanto l'avviso di rettifica era stato notificato all'acquirente ed era divenuto definitivo a seguito di provvedimento giurisdizionale. Si doveva considerare, invero, che l'acquirente era responsabile per il pagamento dell'Invim essendosi surrogato al venditore nella presentazione della dichiarazione ed avendo, quindi, manifestato la consapevolezza di essere destinatario di tutti gli atti ad essa conseguenti.

5. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

6. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Sostiene la ricorrente che l'obbligo della società acquirente di pagare l'Invim discende dal fatto che essa ha impugnato, unitamente al venditore, l'avviso di rettifica del valore dell'immobile che è divenuto definitivo a seguito sentenza passata in giudicato e dal fatto che si è surrogata al venditore avendo assunto tale qualifica nel modulo di dichiarazione Invim formulata in luogo del venditore.

Ora, per quanto concerne la definitività dell'avviso di rettifica, da ciò non può discendere l'obbligo per l'acquirente del versamento dell'Invim cui non è tenuta per legge, posto che essa ha impugnato l'avviso di rettifica unitamente al venditore per il fatto che era tenuta al pagamento dell'imposta di registro proporzionale al maggior valore accertato.

Irrilevante è, poi, il fatto che l'acquirente abbia presentato la dichiarazione Invim ed abbia apposto nel relativo modulo la parola "surroga" in quanto, escluso che si tratti di surroga per volontà del creditore o del debitore a norma degli artt. 1201 e 1202 cod. civ., la surrogazione legale prevista dall'art. 1203 c.c. non si applica in quanto essa opera solo a vantaggio di chi ha pagato un debito altrui. Neppure si può ritenere che la mera presentazione della dichiarazione Invim in luogo del venditore concreti la fattispecie dell'espromissione prevista dall'art. 1272 cod. civ. in quanto manca in essa la dichiarazione esplicita di assumere il debito del venditore nei confronti del fisco.

7. Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione della contribuente.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.