Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 dicembre 2016, n. 27557

Cittadino extracomunitario - Prestazioni assistenziali - lndennità di frequenza - Titolarità della carta di soggiorno

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza pubblicata il 18/5/2010 ha rigettato l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Perugia che aveva riconosciuto a E.L.M.O., in qualità di genitore esercente la potestà sulla minore A.M.A.J., l'indennità di frequenza a causa della sordità profonda bilaterale da cui la minore era affetta e che provocava difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età.

2. A fondamento del decisum, la Corte ha ritenuto che la norma prevista dall'art. 80 L. 289/1990 - nella parte in cui subordina la concessione del beneficio alla titolarità della carta di soggiorno e non anche al permesso di soggiorno - si pone in contrasto con la disciplina comunitaria prevista dal Regolamento CE n. 1408/1971 e dal successivo regolamento CE n. 859/2003, i quali sanciscono il principio fondamentale della parità di trattamento delle persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri, principio poi esteso anche ai soggetti di paesi terzi. Il regolamento dispone che le prestazioni assistenziali devono essere riconosciute ai soggetti che si trovino legalmente nel territorio dello Stato, senza che sia necessaria una residenza stabile quale quella attestata dalla carta di soggiorno.

3. Contro la sentenza, l'Inps propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso la M., la quale spiega ricorso incidentale. L'Inps deposita procura in calce alla copia del controricorso contenente il ricorso incidentale.

 

Motivi della decisione

 

1. In via preliminare deve esaminarsi il ricorso incidentale, atteso il suo carattere assorbente. Con esso la M. assume che la corte d'appello di Perugia avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'Inps in quanto tardivo, assumendo che il relativo ricorso ex art. 434 cod.proc.civ. era stato depositato il 14/8/2008 a fronte della notificazione della sentenza di primo grado presso il domicilio eletto, avvenuta il 13/12/2007, sicché era decorso il termine breve per l'impugnazione.

2. Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: la parte infatti non trascrive né deposita la copia della sentenza notificata all'Inps né la copia del ricorso in appello, necessari per valutare la fondatezza del motivo di ricorso, di cui peraltro non vi è cenno nella sentenza impugnata. Al riguardo si richiama il pronunciamento di questa Corte a Sezioni Unite del 22 maggio 2012, n. 8077, secondo cui anche quando si deducono come vizi della sentenza impugnata errores in procedendo, rispetto ai quali il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale, è pur sempre necessario che il vizio sia dedotto nel rispetto dei principi posti dagli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4 c.p.c.

3. Il motivo del ricorso principale è costituito dalla violazione dell'art. 80 L. 23 dicembre 2000, n. 388, e 41 del DLgs. 286/1998. L'Inps assume che l'indennità di frequenza a favore di cittadino extracomunitario richiede tra i suoi presupposti che il destinatario sia titolare della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che tale disposizione è conforme ai principi costituzionali, rientrando nell'autonomia gestionale dello Stato e del legislatore modulare il riconoscimento di prestazioni assistenziali in ragione di elementi oggettivi, anche con riferimento ai riflessi che tali prestazioni hanno sulla finanza pubblica.

4. Il motivo è infondato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 2011 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, in quanto il contesto in cui si iscrive la indennità di frequenza è costellato di finalità sodali che coinvolgono beni e valori, tutti di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona. Si va, infatti, dalla tutela della infanzia e della salute alle garanzie che devono essere assicurate, in situazioni di parità, ai portatori di handicap, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito, coinvolgendo al tempo stesso l'esigenza di agevolare il futuro ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva alla vita sociale.

5. La normativa di cui qui si discute risulta, dunque, in contrasto, non solo con l'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento al principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della CEDU, ma anche con altri parametri, posto che il trattamento irragionevolmente differenziato che essa impone - basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di soggiorno - viola, ad un tempo, il principio di uguaglianza e i diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro, tanto più gravemente in quanto essi si riferiscano a minori in condizione di disabilità.

6. Ne consegue che, non essendo in discussione il legale soggiorno della minore nel territorio italiano né il requisito sanitario, sussiste il diritto della assistita alla prestazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In considerazione del tempo in cui è intervenuta la decisione della Corte costituzionale, successivo all'introduzione del ricorso, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.