Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 maggio 2017, n. 11049

Bracciante agricolo - Reiscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli - Accertamenti ispettivi

 

Rilevato che

 

- L.T., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell’azienda agricola "R.G." nell’anno 2005 per 102 gg., conveniva l'I.N.P.S. dinanzi al Giudice del lavoro di Salerno e chiedeva la reiscrizione del proprio nominativo negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per tale anno. Il Tribunale accoglieva la domanda, compensava per un terzo le spese processuali e poneva la residua quota a carico dell’I.N.P.S. (spese liquidate, per intero, in euro 1.063,13).

Avverso tale decisione proponevano impugnazione principale la T. (solo in punto di governo delle spese, in particolare sia in ordine alla parziale compensazione, sia in ordine alla quantificazione per intero delle spese) e incidentale l’I.N.P.S. (egualmente solo in punto di governo delle spese). La Corte di appello di Salerno respingeva l’appello incidentale e, in solo parziale accoglimento dell’appello principale rideterminava le spese, per intero del giudizio di primo grado, in euro 2.068,00 di cui euro 1.096,00 per diritti ed euro 972,00 per onorari, oltre rimborso spese generali ed IVA e CPA come per legge; compensava tra le parti le spese del giudizio di secondo grado;

- propone ricorso per cassazione L.T. affidato a tre motivi;

- l’I.N.P.S. resiste con controricorso;

- la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

- la ricorrente ha depositato memoria;

- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

 

Considerato che

 

- con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. vigente all’epoca di instaurazione del giudizio in relazione alla disposta parziale compensazione delle spese rilevando che le ragioni addotte dalla Corte territoriale a fondamento della stessa non trovavano alcun riscontro negli atti di causa;

- il motivo è manifestamente fondato;

- va rilevato che al procedimento si applica l’art. 92 cod. proc. civ. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato infatti depositato il 20 aprile 2009 mentre la formulazione dell’art. 92 cod. proc. civ. come modificata dalla citata legge n. 69 del 2009 trova applicazione alle controversie introdotte in primo grado dopo l’entrata in vigore della novella e dunque dal 4 luglio 2009. Il secondo comma dell’art. 92 nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti";

- nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute della sussistenza di ‘altri giusti motivi’ di compensazione (parziale);

- la Corte salernitana ha individuato tali ‘altri giusti motivi’ (come si evince dalle ragioni esplicitate a sostegno del rigetto del relativo motivo dell’appello principale della lavoratrice) nella doverosità del comportamento dell’I.N.P.S. e nella necessità di una attività processuale volta a smentire le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nel 2007 (versato in atti dall’Istituto). Tuttavia, nella specie, la cancellazione era stata disposta per l’anno 2005 e sulla base di accertamenti ispettivi relativi a tale anno senza che, però, il relativo verbale fosse depositato in atti (si veda la puntuale ricostruzione della sequenza procedimentale degli atti di causa come svolta dal ricorrente con la compiuta allegazione degli atti presenti nel fascicolo di primo grado del resistente I.N.P.S.);

- ed allora non si vede come possa aver la Corte territoriale valutato di fondare la disposta compensazione delle spese su un preteso comportamento datoriale violativo di obblighi che, con riguardo all’anno 2005, era assolutamente privo di ogni riscontro;

- il potere discrezionale del Giudice nel ravvisare elementi per la compensazione (totale o parziale) delle spese dei gradi di giudizio non risulta, così, nella specie, adeguatamente e logicamente motivato e non si sottrae, pertanto, alle censure svolte dalla ricorrente incentrate, inoltre, sull’esito del giudizio di primo grado, nel senso della fondatezza del diritto alla reiscrizione nell’elenco nominativo dei lavoratori agricoli, negato dall’I.N.P.S. con il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, risultato, per converso, sussistente (si vedano, in termini, Cass. 1° agosto 2016, n. 16007; Cass. 11 febbraio 2016, n. 2700);

- con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., della legge n. 794/1942, dell’art. unico della legge n. 1051/1957, della tariffa adottata con delibera del Consiglio nazionale forense del 20/2/2002 e approvata con d.m. n. 127/2004 e violazione dei minimi previsti dalla stessa, nullità della sentenza per mancata motivazione per violazione dell’art. 132, co. 4, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale erratamente ritenuto di ridurre la nota spese, per quanto riguarda i diritti e l’onorario senza dare una (sia pur) minima motivazione di ciò;

- il motivo è manifestamente fondato e determina l’assorbimento del terzo motivo (con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 cod. proc. civ., nel testo vecchio e nuovo, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., lamentando il malgoverno del regime delle spese processuali del secondo grado, compensate per intero dal giudice del gravame senza tener conto del fatto che vi era comunque stato il riconoscimento di una ulteriore somma di euro 353,33 rispetto a quella liquidata dal Tribunale);

- contrariamente alla fattispecie esaminata da questa Corte nella decisione n. 19934/2016 (citata nella proposta del relatore), nella presente controversia risulta dagli atti ritualmente trascritti nel ricorso per cassazione che in sede di atto di appello la ricorrente aveva riportato la nota spese relativa all’attività svolta nel giudizio di primo grado con l’analitica indicazione di tutte le attività di rappresentanza e di difesa poste in essere e l’importo dei diritti di avvocato e dell’onorario minimo dovuti per ogni singola attività, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia;

- come questa Corte ha avuto modo di precisare, soprattutto in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della l. n. 794 del 1942, art. 24 (Cass. 29 gennaio 2014, n. 1972; Cass. 29 maggio 2013, n. 13433; Cass. 8 agosto 2013, n. 18906; Cass. 30 marzo 2011, n. 7293; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass. 24 febbraio 2009, n. 4404);

- nel caso in esame la Corte territoriale, a fronte di una nota spese indicante euro 1.688,00 per diritti ed euro 1.055,00 per onorari ha liquidato la somma di euro 1.096,00 per diritti ed euro 972,00 per onorari senza alcuna motivazione circa l’eliminazione ovvero la riduzione di determinate voci;

- ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo;

- in conclusione la proposta non va condivisa e vanno accolti il primo ed il secondo motivo (assorbito il terzo); la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Napoli che provvederà a nuova regolamentazione e determinazione delle spese del giudizio di primo grado e conseguentemente di quelle di appello, oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso (assorbito il terzo); cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Napoli.