Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 12 settembre 2019, n. 22847

Gestione separata degli esercenti attività commerciali - Produttore diretto o libero di assicurazioni - Obbligo di iscrizione e versamento

Rilevato

 

che, con sentenza del 18.10.2016, la Corte d'appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva affermato la sussistenza dell'obbligo di P. B. e F. M. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttore diretto o libero di assicurazioni;

che avverso tale pronuncia P. B. e F. M. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l'Inps ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che le parti ricorrenti hanno depositato memoria;

 

Considerato

 

che, con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l'obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe non soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un'agenzia di assicurazioni ma anche per coloro che svolgono l'attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;

che, con il secondo motivo, lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 13 preleggi disp. att., in forza del quale non è consentita l'applicabilità in via analogica della disciplina del contratto corporativo del 1939 a rapporti giuridici intercorrenti tra un produttore assicurativo e una compagnia assicurativa (piuttosto che un'agenzia);

che con il terzo motivo deducono, ancora, violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo per la disciplina dei rapporti tra agenzie, subagenzie e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 e dell'art. 44 secondo comma del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, nonché dell'art. 2697 c.c. poiché i contenuti della lettera di autorizzazione allegata al citato contratto collettivo del 1939, con riferimento all'attribuzione di <zona o piazza> e il potere di firmare proposte contrattuali, costituiscono elementi sostanziali della fattispecie identificativa del produttore assicurativo di IV gruppo, elementi dei quali l'Inps non aveva dato prova nella specie;

che i motivi, unitariamente considerati, sono manifestamente fondati, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);

che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);

che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, per essere oggetto del ricorso solo l'accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione nella gestione commercio ai sensi dell'art.44, comma 2 I. 326/2003, la causa va decisa con il riconoscimento dell'insussistenza di tale obbligo;

che le spese dell'intero processo sono compensate in considerazione dei contrasti interpretativi emersi sulla questione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara P. B. e F. M. non tenuti all'iscrizione nella gestione relativa agli esercenti attività commerciali si densi dell'art. 44 c. 2 d.l. n. 269/2003 conv. in I. n. 326/2003; dichiara compensate le spese dell'intero processo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.