Agevolazione prima casa salva con vendita immobile acquistato senza benefici

L’agevolazione per l’acquisto della prima casa spetta anche a chi è già in possesso di un altro immobile, situato nello stesso Comune e acquistato prima del 1993, quando non era ancora prevista l’aliquota agevolata. Per godere del regime di favore è indispensabile comunque vendere l’abitazione principale, acquistata senza agevolazioni, entro un anno dalla data di stipula del contratto (Agenzia Entrate - risposta n. 377/2019).

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sulle agevolazioni prima casa, estendendo l’applicabilità del comma 4-bis della nota II-bis posta in calce all’art. 1 della tariffa parte prima allegata al TUR (D.P.R. n. 131/1986) anche in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato con le agevolazioni prima casa in quanto acquistato con atto soggetto ad aliquota Iva al 4% da società costruttrice prima del 22 maggio 1993.

Al citato comma 4-bis della nota II-bis posta in calce all’art. 1 della tariffa parte prima allegata al TUR (D.P.R. n. 131/1986) è specificato che le agevolazioni prima casa sono riconosciute anche se al momento dell’acquisto l’acquirente risulta titolare di immobile abitativo a suo tempo acquistato con le agevolazioni prima casa ed anche se detto immobile si trova nello stesso Comune in cui si trova anche l’immobile da acquistare.
Scopo della suddetta norma è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione preposseduta, concedendo un lasso temporale di un anno, per l’alienazione dell’immobile da sostituire; entro tale termine, quindi, l’acquirente deve, comunque, possedere, nel Comune di residenza, un solo immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa".
In tal senso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale condizione risulta soddisfatta anche qualora l’immobile preposseduto nel Comune di residenza, in cui si trova anche l’immobile da acquistare, non abbia goduto delle agevolazioni prima casa, poiché acquistato nel 1990.
A tal fine, è necessario che:
- l’immobile preposseduto sia stato acquistato nel 1990 da società costruttrice e sia l’unico appartamento posseduto;
- al momento dell’acquisto non si abbia la titolarità di altri immobili su tutto il territorio nazionale acquistati con le agevolazioni prima casa;
- l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza;
- sia l’immobile da acquistare che l’immobile da vendere entro un anno sono classificabili catastalmente in categorie diverse da A1, A8 e A9.

Al verificarsi di tali condizioni, il contribuente può beneficiare fin da subito delle agevolazioni prima casa ma è indispensabile la vendita dell’abitazione acquistata senza agevolazioni, entro un anno dalla data di stipula del nuovo contratto.