Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 aprile 2017, n. 8826

Licenziamento per giusta causa senza preavviso - CCNL - Grave insubordinazione - Proporzionalità della sanzione - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 6 ottobre 2015), in accoglimento dell'appello di A. s.p.a. e in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 8208 del 2012:

1) rigetta il ricorso proposto in primo grado da D.S. onde ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla suindicata società sua datrice di lavoro;

2) dichiara il diritto della società stessa alla restituzione delle somme di denaro eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza appellata;

3) condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'A., delle spese dei due gradi di merito del giudizio.

La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) la condotta del S., come contestata e comprovata dall'istruttoria giudiziale, integra una ipotesi di grave insubordinazione seguita dalle vie di fatto, espressamente prevista dall'art. 68, primo comma, lettera f), del CCNL di categoria, come comportamento che legittima il licenziamento disciplinare senza preavviso;

b) diversamente da quanto affermato dal Tribunale, si tratta di una condotta che integra la giusta causa.

2. Il ricorso di D.S. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, illustrato da memoria, A. s.p.a.

 

Motivi della decisione

 

Va preliminarmente precisato che il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

I - Sintesi dei motivi di ricorso

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1. Con il primo motivo - contestandosi la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte riguardante l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo successivo alla modifica ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis - si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod.  proc. civ., motivazione apparente perché non sarebbe possibile seguirne l'iter logico e le conclusioni.

La motivazione della sentenza impugnata viene considerata viziata sia perché il S. non avrebbe commesso alcuna minaccia sia perché se pure se vi è stata aggressione fisica o verbale essa non sarebbe riconducibile ma ad altra persona, cioè dalla madre del ricorrente.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ., dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, dell'art. 68, comma 1, lettera f), del CCNL di FEDERAMBIENTE del 30 giugno 2008, sull'assunto che al S. non possa essere attribuita la "insubordinazione seguita da vie di fatto" per cui è previsto il licenziamento per giusta causa senza preavviso. Infatti, il S. non sarebbe mai venuto meno ai suoi compiti lavorativi, mentre la minaccia e l'aggressione fisica con ingiuria alla Capo Zona, poste a base del licenziamento, sono state commesse dalla madre del ricorrente, il che escluderebbe l'applicazione dell'anzidetta norma contrattuale.

Quindi la sanzione applicata risulterebbe del tutto sproporzionata al fatto contestato e commesso.

II - Esame delle censure

2. Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

3.- Il primo motivo è inammissibile, in quanto le censure con esso proposte risultano prospettate in modo non conforme all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - nel testo successivo alla modifica ad opera dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis - in base al quale la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928).

Come di recente precisato dalle Sezioni unite di questa Corte (vedi: sentenze 7 aprile 2014, n. 8053 e n. 8054) nei giudizi per cassazione assoggettati ratione temporis alla nuova normativa, la formulazione di una censura riferita al n. 5 dell'art. 360 cit. che replica sostanzialmente il previgente testo di tale ultima disposizione - come accade nella specie - si palesa inammissibile alla luce del nuovo testo della richiamata disposizione, che ha certamente escluso la valutabilità della "insufficienza" della motivazione, limitando il controllo di legittimità all'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», "omesso esame" che non costituisce nella specie oggetto di censura.

Il ricorrente, pur conoscendo tale indirizzo ermeneutico se ne è volutamente discostato, con argomentazioni che certamente non inducono il Collegio a fare altrettanto.

2. Quanto al secondo motivo, deve essere, in primo luogo, precisato che la denuncia di mancato rispetto di una norma della contrattazione collettiva nazionale ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. - quale è quella contenuta nel presente ricorso - risulta, di per sé, conforme all'indirizzo interpretativo inaugurato da Cass. 19 marzo 2014 n. 6335, che si è consolidato nella successiva giurisprudenza, sicché è assurto al rango di "diritto vivente" (vedi, fra le tante: Cass. 9 settembre 2014, n. 18946; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. 17 maggio 2016, n. 10060; Cass. 12 ottobre 2016, n. 20554) e che viene qui condiviso e ribadito.

3. Ciò non esclude che, il motivo sia, nel complesso, inammissibile per ragioni analoghe a quelle che portano all'inammissibilità del primo motivo, visto che - al di là del formale richiamo alla violazione di norme di legge e di CCNL, contenuto della rubrica - tutte le censure risultano dirette ad ottenere da questa Corte il riesame del merito della vicenda processuale, mentre la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di merito, per effetto del nuovo testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., è sindacabile in sede di legittimità soltanto nei suddetti, specifici, limiti.

4. Va altresì specificato che, dalla congrua e logica motivazione della sentenza impugnata, risulta, con tutta evidenza, che la Corte territoriale ha interpretato l'art. 68, comma 1, lettera f), del CCNL di FEDERAMBIENTE del 30 giugno 2008, in modo del tutto corretto e conforme agli orientamenti di questa Corte, secondo cui: "la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del CCNL fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto da parte del Giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri la astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 cod. civ." (Cass. 4 marzo 2013, n. 5280; Cass. 16 ottobre 2015, n. 21017; Cass. 25 maggio 2016, n. 10842).

Invero, la Corte d'appello attraverso una ampia ricostruzione dei fatti, effettuata sulla base dell'istruttoria giudiziale, ha in particolare evidenziato la sussistenza, nella diretta e personale condotta del lavoratore, di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi idonei a legittimare il licenziamento per giusta causa senza preavviso, diversamente da quanto era stato affermato dal Giudice di primo grado.

III - Conclusioni

5. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, euro 3000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.