Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 luglio 2018, n. 18693

Tributi - Imposte sui redditi - Dichiarazione annuale in genere - Dichiarazione trasmessa in via telematica - Mancata accettazione per "errori bloccanti" - Onere della prova a carico del contribuente - Fondamento

Rilevato che

- C. S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 9 marzo 2011, di reiezione dell'appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente per l'annullamento di un avviso di accertamento con cui, relativamente all'anno 2003, era stato determinato il suo reddito di partecipazione nella B. S. di C. S. & C. s.a.s. e recuperate a tassazione l'I.R.P.E.F. e le relative addizionali non versate;

- dall'esame della sentenza di appello si evince che l'Ufficio aveva ritenuto omessa la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in esame, in quanto la stessa, inviata a mezzo del modello telematico, era stata «scartata» dal sistema e il contribuente, pur essendo venuto a conoscenza dello «scarto», non aveva provveduto a ripresentarla nel termine di cinque giorni, per cui l'Ufficio medesimo aveva proceduto alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 41, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

- il giudice di appello ha considerato corretta la valutazione operata dall'Ufficio in ordine alla omessa presentazione della dichiarazione;

- il ricorso è affidato ad un unico motivo;

- l'Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione;

- il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che

- occorre preliminarmente rilevare che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta la configurabilità di un litisconsorzio necessario esclusivamente nel caso in cui oggetto del giudizio sia il reddito sociale, il cui accertamento, sia suII'«an» che sul «quantum», si riverbera anche sul reddito dei soci, e non anche nel caso, quale quello in esame, in cui il socio, nell'impugnare l'avviso di accertamento a lui notificato, si limiti a contestare la sussistenza dei presupposti per l'accertamento d'ufficio effettuato ai sensi dell'art. 41, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, allegando la tempestiva presentazione della dichiarazione, poiché in tal caso la questione proposta con il ricorso investe unicamente la posizione del socio, senza alcun coinvolgimento né di quella della società né di quella degli altri soci, giuridicamente del tutto autonome rispetto all'oggetto della lite (così, Cass. 10 settembre 2009, n. 19456);

- nel merito, con l'unico motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta valenza probatoria esclusiva della ricevuta rilasciata dall'Amministrazione finanziaria quale elemento dimostrativo della avvenuta presentazione della dichiarazione;

- il motivo è infondato;

- l'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, nella formulazione pro-tempore vigente, stabilisce che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca, all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 del medesimo decreto (ottavo comma) e che la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5 (decimo comma);

- la ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate dimostra non solo che l'avvenuto invio da parte del contribuente della dichiarazione, ma anche la data di presentazione della stessa, necessaria al fine di verificare la tempestività della presentazione medesima (cfr. Cass. 12 maggio 2017, n. 11828);

- qualora, come nel caso in esame, la dichiarazione venga «scartata» dal sistema informatico e, conseguentemente, non venga emessa la ricevuta attestante la ricezione, la dichiarazione medesima non può ritenersi (ancora) tempestivamente presentata e il contribuente è onerato della ritrasmissione della dichiarazione successivamente alla comunicazione da parte dell'amministrazione dei motivi dell'avvenuto «scarto» (cfr. Cass. 29 maggio 2015, n. 16003);

- risulta, pertanto, corretta la valutazione effettuata dalla Corte territoriale in ordine alla omessa presentazione della dichiarazione, attesa la mancanza della ricevuta dell'Amministrazione finanziaria attestante la ricezione della dichiarazione medesima, nonché la mancata allegazione dì ragioni in base alle quali il contribuente non abbia provveduto alla nuova trasmissione della dichiarazione una volta ricevuta la comunicazione di «scarto»;

- per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto;

- in assenza dello svolgimento di attività difensiva da parte della parte vittoriosa, nulla va disposto in tema di governo delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.