Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10477

Fondo gas - Contributi omessi e non prescritti - Legittimazione ad agire nei confronti dell'istituto assicuratore e non nei confronti del datore di lavoro - Mancato riconoscimento dei periodi contributivi ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza - Ricorso è inammissibile - Difetto dell'interesse ad agire dei ricorrenti - Diritto all'integrità della posizione contributiva, strumentale all'accesso alle prestazioni previdenziali, ma bene suscettibile di lesione - Attuale e pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo - Non sussiste

 

Rilevato che

 

1. F. V. ed altri litisconsorti convenivano in giudizio S. Gas S.p.A. e l'Inps davanti al tribunale di Palermo per ottenere la condanna della prima al pagamento di contributi che assumevano dovuti al Fondo gas per il periodo dal marzo 1987 al marzo 1995 ovvero, in subordine ed alternativamente, in caso di intervenuta prescrizione, alla costituzione di una rendita vitalizia diretta a sollevarli dal conseguente danno pensionistico, ovvero a risarcire loro il danno ex art. 2116 comma due c.c. ; in via concorrente e/o subordinata chiedevano la condanna dell'Inps a riconoscere ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza i periodi contributivi suddetti, per i quali S. gas confermata dalla Corte d'appello della stessa città.

3. La decisione era fondata sul rilievo che per le prestazioni previdenziali dovute in relazione ai contributi omessi e non ancora prescritti, il lavoratore è legittimato ad agire direttamente nei confronti dell'istituto assicuratore, sicché non ha azione (di pagamento o di risarcimento) nei confronti del datore di lavoro; negava che nella specie potesse ritenersi maturata la prescrizione estintiva, in ragione degli atti interruttivi costituiti dalla nota di variazione dell'erroneo inquadramento fino ad allora operato dall'azienda del gas del 30.5.1995 e della richiesta di regolarizzazione della posizione contributiva del 13.5.2003, ed aggiungeva che l’accertata integrità dell'aspettativa pensionistica dei lavoratori appellati ridondava altresì sul fondamento delle subordinate domande risarcitorie, avuto riguardo al fatto che non era configurabile in pendenza di rapporto di servizio alcun pregiudizio.

4. Per la cassazione della sentenza V. F. ed i suoi litisconsorti hanno proposto ricorso, cui ha resistito con controricorso la Società italiana per il gas S.p.A. L'Inps si è costituito con procura in calce alla copia notificata del ricorso.

5. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte nelle quali chiede che il ricorso sia respinto;

6. i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis.l.c.p.c.

 

Considerato che

 

7. i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 2116 c.c., all'articolo 27 del r.d.l. 14 aprile 1939, numero 636 (come modificato ed integrato dall'art. 23 ter del DI 30 giugno 1972 n. 267) e all'art. 3 commi 9 e 10 della I. 8 agosto 1995 n. 335. Lamentano che la Corte d'appello non abbia pronunciato, pur sussistendone i presupposti (ossia il riconoscimento della mancata prescrizione dei contributi dovuti da S. gas S.p.A. al Fondo integrativo gas per il periodo compreso tra il marzo 1987 marzo 1995) sulla domanda diretta ad ottenere in via concorrente e/o subordinata la condanna dell'Inps a riconoscere ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza i periodi contributivi di cui sopra, con contestuale richiesta di pronunzia ex art. 384 comma due c.p.c.

8. Il ricorso è inammissibile per difetto dell'interesse ad agire dei ricorrenti in ordine alla domanda sulla quale lamentano che la Corte territoriale non si sia pronunciata, avente ad oggetto il diritto nei confronti dell'Inps all'integrità della posizione contributiva con riferimento al periodo dal marzo 1987 al marzo 1995.

9. E' pur vero che questa Corte ha configurato la sussistenza di un "diritto all' integrità della posizione contributiva", che, pur strumentale all'accesso alle prestazioni previdenziali, costituisce un bene suscettibile di lesione e, dunque, tutelabile giuridicamente a prescindere dalla maturazione del diritto alle relative prestazioni previdenziali (Cass. n. 17223 del 04/12/2002, Cass. n. 13648 del 16/09/2003).

10. Per far valere in giudizio tale diritto nei confronti dell'Inps, è purtuttavia necessario che sussista un'attuale e pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, quale si potrebbe determinare nei casi in cui il soggetto intendesse ottenere la ricongiunzione di periodi assicurativi o il proseguimento volontario della contribuzione o il collocamento in pensione per cui l'accredito del periodo controverso è presupposto, o quando l'accredito fosse comunque stato fatto oggetto di un provvedimento di diniego dell'istituto.

11. Le stesse sentenze richiamate dai ricorrenti (Cass. n.5767 del 20 aprile 2002 e 6772 del 10/05/2002 ) hanno configurato il diritto aH'integrità della posizione previdenziale in casi in cui doveva operarsi la ricongiunzione di posizioni contributive, manifestandosi nel caso un interesse attuale alla definizione della posizione trasferita. In tal senso gli arresti hanno preso le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 374 del 1997, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,c.2,e dell'art. 6,c.2 della legge n. 29 nella parte in cui non prevede il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali nei casi di contributi non effettivamente versati , ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale, affermando che tale principio opera anche nel caso di ricongiunzione, in quanto la gestione di provenienza deve versare a quella di destinazione anche i contributi dovuti e non riscossi.

12. Nel caso che ne occupa, invece, la Corte territoriale ha esplicitamente affermato che i contributi non erano prescritti, che l'Inps si era attivato per far valere il diritto nei confronti del datore di lavoro, che l'aspettativa pensionistica era integra, che gli appellanti erano in costanza di attività lavorativa. Non risultano dunque neppure prospettate circostanze idonee a manifestare la sussistenza dell' interesse ad agire nei confronti dell'Inps per far affermare il diritto all'integrità della posizione contributiva, non posto in dubbio né pregiudicato dall'istituto.

13. Segue coerente la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.

14. Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo in favore della parte controricorrente; nulla in favore dell'Inps, che non ha svolto attività difensiva.

15. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Società italiana per il gas S.p.A, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.