Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 20 settembre 2017, n. 3701/C

Avvio del sistema di interconnessione dei registri delle imprese unionali - Direttiva 2012/17/UE.

 

Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale n. 200 del 28/08/2017 è stato pubblicato il decreto 8/06/2017, a firma del Ministro Calenda (all. 1), con cui si dà attuazione alle previsioni recate dall’art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

Tale direttiva, rispetto alle cui previsioni sono state in ultimo aggiornate le specifiche tecniche RI/REA (v. decreto direttoriale 12/05/2017), comporta la messa a disposizione, attraverso il portale UE e-Justice (art. 1, comma 1, lett. "m", del DM 8/06/2017) e attraverso "maschere" di ricerca in tutte le lingue unionali (e dello spazio SEE) di una serie predeterminata di notizie ed atti presenti sui registri centrali, commerciali e delle imprese dei paesi membri dell’UE e dei paesi aderenti allo spazio economico europeo relativi alle società di capitali (art. 1, comma 1, lett. "f", del DM).

Comporta, altresì, l’attribuzione (art. 1, comma 1, lettere "b" e "e" del DM) di un "identificativo unico" alle predette società di capitali e alle succursali (sedi secondarie) delle stesse presenti in ciascun paese membro.

Tale attribuzione del citato "identificativo unico" è volta, in particolare, a consentire un interscambio tra i registri delle imprese unionali nel caso di "eventi" che hanno riflessi transnazionali.

E’ il caso, ad esempio, delle informazioni concernenti l’apertura o la chiusura di procedimenti di insolvenza o liquidazione delle società, nonché delle informazioni concernenti la cancellazione delle società stesse (art. 1, comma 1, lettere "c" e "h", del DM) che, attraverso il BRIS (Business registers interconnection system) potranno, a regime, essere veicolate verso i registri delle imprese unionali in cui sono iscritte eventuali succursali, al fine della loro contestuale cancellazione, ove ne ricorrano i presupposti.

E’ il caso, altresì, delle fusioni transfrontaliere (fusioni in cui almeno due delle società partecipanti sono iscritte nei registri di paesi membri diversi, ed in cui la società risultante è iscritta nel registro di un paese membro), consentendo, nel momento in cui il risultato della fusione diviene efficace, il coordinamento della pubblicità di tale ultimo evento con la contestuale cancellazione delle società confluite nel nuovo soggetto (art. 1, comma 1, lett. "d", del DM).

Il BRIS ha iniziato ufficialmente la sua attività l’ 8 giugno 2017.

Attualmente, non tutte le sue funzionalità sono attive. Non essendo stato ancora individuato dalla Commissione UE il prestatore dei servizi di pagamento relativi al sistema, infatti, non risulta attivo il servizio di consultazione dei dati ed atti a pagamento; è attivo, invece, il servizio di consultazione dei dati che la direttiva 2012/17/UE ha previsto come gratuiti (art. 1, comma 1, lett. "g", del DM).

Non risultano operativi, inoltre, i servizi per le notifiche transfrontaliere tra registri imprese, relative sia alle succursali che alle fusioni. In diversi paesi membri, infatti (tra cui l’Italia), gli elementi identificativi di società e succursali sono risultati, in alcuni casi, non perfettamente in linea con le previsioni delle direttive "sottostanti" al BRIS, con la conseguenza di impedire il corretto funzionamento del predetto sistema di notifiche.

Sono in corso, al riguardo, intense attività di recupero ed allineamento dei dati in questione, che dovrebbero consentire l’attivazione del predetto sistema di notifiche transnazionali entro la fine del presente anno.

 

Allegato

(MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto 08 giugno 2017)