Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 maggio 2017, n. 13469

Inail - Coltivatore diretto - Malattia professionale - Riconoscimento - Prova della esposizione al rischio morbigeno

 

Fatti del processo

 

Con ricorso al Tribunale di Benevento del 5.5.2004 L.L.R. agiva nei confronti dell'INAIL per il riconoscimento della natura professionale delle malattie denunziate all'ente assicurativo - riconducibili alle attività di coltivatore diretto e successivamente alle mansioni di dipendente delle F.D.S. e poi di B.I. spa - e per la condanna dell'INAIL alla costituzione della rendita o al pagamento dell'indennizzo, in relazione al grado di invalidità accertato.

Il Tribunale, all'esito della ctu, rigettava la domanda.

La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 2-6.7.2010 (nr. 5220/2010), rigettava l'appello del L.R., ritenendo non provata l'origine lavorativa delle patologie in conformità alle conclusioni del ctu nominato nel primo grado.

Riteneva non persuasive le considerazioni del consulente di parte, che non aveva allegato argomentazioni specifiche e convincenti per individuare un elemento di connessione delle malattie con la attività lavorativa.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza L.L.R., articolando due motivi.

Ha resistito l'INAIL con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato:

- ai sensi degli artt. 360 nr. 3, e n. 5 cod. proc. civ. - omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

- ai sensi dell'art. 360 nr. 3, 4, 5 cod.proc.civ.: contraddittoria ed erronea valutazione delle prove ovvero violazione del diritto alla prova nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod.proc.civ.

Il ricorrente ha esposto che il giudice dell'appello si era attenuto alla relazione del ctu benché deficitaria ed in contrasto con l'esito della prova testimoniale.

Dalle testimonianze era emersa la sua esposizione nello svolgimento della attività lavorativa a fattori morbigeni (polvere, umidità, variazioni climatiche e di temperatura, movimentazione pesi) costituenti antecedenti causali delle malattie; fornita la prova della esposizione al rischio morbigeno restava presunto il nesso causale tra la lavorazione e le infermità.

Inoltre il ctu, pur affermando che le malattie riscontrate erano a genesi multifattoriale, non aveva evidenziato quali fattori extralavorativi avessero rivestito efficacia causale esclusiva.

Il motivo è inammissibile.

Le censure mosse investono la ricostruzione del fatto storico effettuata dal giudice del merito in punto di verifica del rapporto di causalità tra le malattie certificate e la attività lavorativa.

Esse pertanto sono deducibili in questa sede unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione - ex art. 360 nr. 5 cod.proc. civ. - e non anche evocando la violazione delle norme di diritto.

Il vizio di violazione di legge consiste nella denunzia di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa mentre la allegazione - come prospettata nella specie da parte del ricorrente - di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

In particolare, la violazione degli articoli 115 e 116 cpc è deducibile ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cpc solo in caso di violazione delle regole di formazione della prova ovvero rispettivamente quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (articolo 115 cpc) ovvero se valuti le prove secondo un criterio di diverso da quello indicato dall'articolo 116 cpc, ad esempio valutando secondo prudente apprezzamento una prova legale o attribuendo valore di prova legale ad un elemento di prova liberamente valutabile. La violazione della norma dell'art. 2697 cod.civ. viene poi in rilievo nelle sole fattispecie in cui, in assenza della prova del fatto controverso, il giudice individui la soccombenza sulla base di una non corretta ripartizione del carico della prova.

La censura, così come articolata, non risponde, invece, alle previsioni dall'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 applicabile ratione temporis - per il quale l’ «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», va riferita ad «un fatto controverso e decisivo per il giudizio» (diversamente dal testo previgente, per il quale rilevava il vizio della motivazione su un «punto decisivo della controversia»).

Il termine «fatto» non può considerarsi equivalente a «questione» o «argomentazione», dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, non assimilabile a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo. (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21152).

Il ricorrente avrebbe dovuto evidenziare - nel rispetto degli oneri di specificità imposti dall'art. 366 nr 6 cod proc.civ. - gli elementi istruttori non esaminati dal giudice del merito, che avrebbero condotto, con giudizio di certezza, ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva carenza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico in ordine all'accertamento del rapporto di causalità.

Con il motivo viene invece allegato un generico contrasto delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito rispetto agli elementi emersi della prova testimoniale senza evidenziare alcuna specifica dichiarazione dei testi - (con indicazione dei tempi e modi della relativa acquisizione e con deposito dei relativi atti processuali, ex art. 369 nr. 4 cod. proc. civ.) - decisiva in ordine all'origine professionale della malattia e trascurata dal giudice dell'appello.

La censura si risolve pertanto in un mero dissenso diagnostico rispetto alle valutazioni del ctu ed in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento della Corte di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha assunto violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 DPR 1124/1965 nonché degli artt. 2697, 2727, 2728 cod.civ., 421 cod.proc.civ., 41 cod pen.

Ha dedotto che le disposizioni del T.U. 1124/1965 non derogavano al principio della equivalenza delle cause di cui all'art. 41 cod.pen., lamentando il vizio della sentenza impugnata per avere ritenuto che la invalidità non derivasse dalla attività lavorativa, avente efficacia causale almeno concorrente.

Ha altresì evidenziato che le norme del DPR 1124/1965 non richiedevano la esposizione a rischi specifici - la cui mancanza era stata evidenziata dal ctu - ma unicamente il riscontro di un qualificato grado di probabilità circa il verificarsi della malattia in dipendenza della attività di lavoro, ancorché non tabellata, restando irrilevante l'eventuale concorso causale di fatti extralavorativi.

Da ultimo ha censurato l'omessa attivazione da parte del giudice dell'appello dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 cod.proc.pen.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente richiamato ed applicato il principio della equivalenza delle cause di cui all'art. 41 cod. pen., avendo escluso la origine lavorativa della malattia sul rilievo che la attività svolta non aveva avuto alcuna efficacia condizionante della sua insorgenza.

Alla luce di tale accertamento di fatto non si poneva la esigenza di individuare un fattore extralavorativo dotato di efficacia causale esclusiva giacché tale indagine sarebbe stata necessaria nel diverso caso in cui fosse stata preliminarmente accertata la possibile incidenza causale o concausale, secondo il criterio probabilistico della condicio sine qua non, del lavoro svolto.

Da ultimo la censura di violazione dell'art. 421 cod.proc.civ. è inammissibile per mancata indicazione degli accertamenti istruttori pretesamente imposti dal materiale probatorio e, comunque, infondata, non emergendo dalla sentenza alcun elemento di dubbio sui fatti di causa non adeguatamente esplorato dalla Corte di merito.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed € 2.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.