Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 ottobre 2017, n. 23846

Natura subordinata del rapporto - Mansioni svolte semplici - Espletamento del potere direttivo in via non continuativa - Potere disciplinare limitato - Negazione del vincolo di subordinazione - Irrilevanza nel caso di prestazioni standardizzate

 

Fatti di causa

 

Con sentenza in data 17/01/2015, la Corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale, stessa sede, n. 11075/2010, accogliendo il ricorso di M.T.P., terminalista addetta alla ricezione delle scommesse presso la società A. I T. di B. e P. S.n.c.

Nel riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso ininterrottamente dal 1988 tra la P. e la società, il giudice dell'appello ha dichiarato il diritto della lavoratrice a percepire le differenze retributive maturate, qualificando altresì illegittimo il licenziamento verbale, intimato dall'appellata in data 19/10/2007, e condannato l'A. I. T. a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio l'ammontare delle retribuzioni non percepite a decorrere dalla data di messa in mora e fino alla riammissione in servizio, oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza interpone ricorso l'A. I. T. di B. e P. S.n.c. con cinque censure, cui resiste con tempestivo controricorso, illustrato da memoria, M.T.P..

 

Ragioni della decisione

 

Col primo motivo parte ricorrente contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2106 cod. civ. per non avere, la sentenza gravata, operato un corretto accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, in base al riconoscimento degli indici sintomatici primari che lo caratterizzano, tra i quali emergono in primo luogo i poteri datoriali direttivo, organizzativo e disciplinare, del tutto assenti nella fattispecie contrattuale controversa.

Col secondo motivo il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale conferito rilievo alla saltuarietà delle prestazioni e al diritto del lavoratore di declinare la propria presenza giornaliera senza dover fornire una giustificazione, quali circostanze idonee a rendere incompatibile con lo schema contrattuale della subordinazione tipica il rapporto di lavoro controverso, coincidendo in tutto e per tutto, il modello prescelto dai contraenti, con lo schema legale della cd. parasubordinazione (art. 61 d.lgs. n. 276/2003). La censura invocata è sostenuta dal richiamo alla decisione di prime cure in cui si specificava che le parti avevano dato corso a una pluralità di contratti di lavoro autonomo e di collaborazione professionale e che il quadro emerso portava a escludere radicalmente che la ricorrente avesse mai lavorato senza alcuna forma di regolarizzazione, ossia "in nero".

Nel terzo, quarto e quinto motivo, rappresentati congiuntamente (peraltro, numerati in modo erroneo come IV, V, e VI) si deducono: omesso esame di fatti decisivi (III), violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ. (IV), violazione e falsa applicazione dell’art. 61 d.lgs. n. 276/2003 (V).

Le predette censure propongono brani di testimonianze acquisite ai giudizi di merito per evidenziare come, a differenza dal giudice di prime cure, la Corte d'Appello abbia mancato di far derivare da esse l'assenza degli indici di subordinazione, in particolare del potere disciplinare della datrice, non essendo emerso dalle evidenze istruttorie alcun elemento riconducibile alla condizione di soggezione ed eterodirezione del lavoratore ma essendo scaturita, al contrario, dalle modalità di svolgimento del rapporto la conferma della sua natura autonoma.

Il primo motivo di censura è inammissibile. Parte ricorrente solo formalmente deduce un vizio di sussunzione, là dove contesta la decisione gravata sotto il profilo dell'interpretazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione, che secondo la sua prospettazione non darebbero prova della sussistenza di un vincolo di subordinazione. In particolare, la critica si appunta sul risultato negativo dell'accertamento in merito all'esistenza del potere disciplinare in capo alla predetta Società.

In generale giova rammentare come la giurisprudenza di questa Corte esprima un consolidato orientamento in tema di poteri riconosciuti al giudice del merito nella qualificazione del rapporto. Si afferma che l'esistenza del vincolo di subordinazione va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito dal lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto di un rapporto di lavoro sia autonomo sia subordinato. In sede di legittimità quello che è censurabile è unicamente la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Tra le numerose decisioni si vedano Cass. n. 224/2001; Cass. n. 16697/2002; Cass. n. 9251/2010).

Viene tuttavia altresì precisato in tali pronunzie che, nei casi in cui la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è di più complessa enucleazione in relazione al tipo di incarico conferito al lavoratore e al contesto in cui è svolta la prestazione, è legittimo ricorrere ad indicatori sussidiari, quali la presenza della pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità della prestazione. E' stata, di conseguenza, enucleata la regula juris, alla quale s'intende dare continuità, secondo la quale, sia nel caso in cui le mansioni inerenti alla prestazione siano elementari, ripetitive, e predeterminate nelle modalità di esecuzione, sia in quello opposto, in cui le stesse mansioni, per lo più intellettuali, siano tali da essere dotate di notevole elevatezza e/o creatività, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo per la qualificazione della natura del rapporto, occorrendo in tal caso far ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e durata dello stesso, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un reale potere di autorganizzazione in capo al prestatore (in merito a ipotesi analoghe a quella in esame si vedano Cass. n. 20367/2014 e Cass. n. 12330/2016).

A tali principi la Corte territoriale si è attenuta puntualmente, dando rilievo, ai fini di cui trattasi, ai risultati dell'istruttoria dai quali era emerso che il lavoro degli addetti alla ricezione di scommesse si svolgeva nei locali dell'agenzia, secondo orari predeterminati e articolati in turni; che i turni erano stabiliti dall'agenzia che predisponeva un calendario sulla scorta delle disponibilità individuali; che le prestazioni venivano rese secondo un orario che i lavoratori, una volta accettato il turno, erano obbligati a rispettare; che, in caso di indisponibilità i lavoratori erano tenuti ad avvertire preventivamente il responsabile dell'agenzia; che i lavoratori non avevano alcuna attrezzatura personale e non correvano alcun rischio economico, essendo il loro compenso comunque garantito; che erano tenuti a norme di comportamento nello svolgimento dell'attività lavorativa ed erano sottoposti all'attività di vigilanza e controllo da parte del responsabile dell'agenzia; che il lavoratore impossibilitato a recarsi al lavoro doveva avvertire preventivamente il responsabile del servizio o attivarsi personalmente; che le mansioni svolte non comportavano l'espletamento del potere direttivo in via continuativa, in quanto, una volta apprese le operazioni da compiere, dopo un periodo dì iniziale addestramento, le stesse si rivelavano semplici e non esigevano un alto grado di professionalità.

La sentenza, pur facendo ampio utilizzo degli indicatori sussidiari sopra richiamati, con motivazione coerente, esente da vizi logico - argomentativi, non ha escluso altresì l'esistenza di un potere disciplinare in capo alla Società, riconoscendone tuttavia il limitato spazio d'azione, dovuto proprio alla standardizzazione delle mansioni. La Corte ha rilevato in proposito come, dalle evidenze istruttorie fosse risultato che il potere disciplinare non fosse assente dall'insieme delle modalità contrattuali, di tal che non era possibile concludere per l'assenza di un vincolo di subordinazione.

E' quindi corretta la statuizione della Corte territoriale che ha riconosciuto tale vincolo, riscontrando la sottoposizione della lavoratrice al potere organizzativo, di controllo e, all'occorrenza, disciplinare, del datore di lavoro e ravvisando nelle prospettazioni processuali l'assenza di margini di autonomia del lavoratore nell'esercizio della prestazione.

Va tuttavia in questa sede precisato che l'assenza di un potere disciplinare non può, di per sé, comportare la negazione del vincolo di subordinazione, sebbene nel caso in esame la Corte territoriale ne abbia ravvisato una traccia potenziale nell'esistenza di un codice di comportamento preventivo e nell'attribuzione del potere di indurne l'applicazione in capo al datore, pur entro i limiti fisiologici di prestazioni standardizzate soggette a continui controlli e diretti interventi di correzione che lasciano uno spazio minore all'esplicazione del potere disciplinare datoriale così come è inteso comunemente.

La seconda censura è inammissibile, in quanto tende a dare ingresso ad una surrettizia revisione del giudizio di merito, attraverso il controllo in sede di legittimità della motivazione della sentenza gravata o indurre a prendere in considerazione sotto un'angolazione diversa, coincidente con le proprie ragioni, il materiale probatorio assunto dal giudice a fondamento della propria decisione.

Come affermano le Sezioni Unite (n. 8053/2014), la riformulazione dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., ad opera dell'art. 54, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in I. n. 134/2012, ha comportato l'introduzione nell'ordinamento di un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Nella censura in esame, la parte in realtà deduce un "vizio di motivazione", e non già un "omesso esame", per avere il giudice di appello negato erroneamente che le circostanze di svolgimento del rapporto fossero incompatibili con la parasubordinazione, coincidendo in tutto e per tutto, con lo schema legale tipico, formalmente prescelto dai contraenti, (art. 61 d.lgs. n. 276/2003).

Gli ultimi tre motivi vanno trattati congiuntamente. Essi sono inammissibili, perché violano le regole di chiarezza e specificità dell'impugnazione, proponendo solo nominalmente una pluralità di censure, dalla cui successiva esplicazione non si apprezza né la reciproca autonomia, né il chiaro significato (Cass. Sez. Un., n. 9100/2015), bensì si arriva a contestare il convincimento del giudice - difforme da quello auspicato - mirando, così a un riesame del merito estraneo al giudizio di legittimità.

In definitiva, il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.