Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Comunicato 26 settembre 2016

Al via l’attività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, istituito con il Jobs Act, ha iniziato le proprie attività attraverso una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sottoscritta il 14 settembre ed illustrata con la circolare n. 29/2016 del Direttore Generale per l'Attività Ispettiva.

La convenzione, in attesa che vengano definiti gli ultimi provvedimenti che daranno piena autonomia all'Agenzia, consentirà all'Ispettorato di avvalersi delle strutture del Ministero per emanare le prime indicazioni volte ad uniformare tutta l'attività ispettiva esercitata dal personale ispettivo di provenienza ministeriale, INPS e INAIL.

In questa fase, l'Ispettorato si avvarrà, prevalentemente, della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, alla quale restano comunque affidati gli ulteriori compiti concernenti, fra l'altro, il cosiddetto diritto di interpello.

Il 15 settembre si sono inoltre insediati il Consiglio di Amministrazione dell'Ispettorato - composto dal Dott. Ugo Menziani (Presidente) e dal Dott. Romolo De Camillis in rappresentanza del Ministero del Lavoro, dal Dott. Flavio Marica in rappresentanza dell'INPS e dal Dott. Agatino Cariola, in rappresentanza dell'INAIL - e il Collegio dei Revisori, che hanno iniziato a lavorare sui provvedimenti di competenza.

 

Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA CONCERNENTE L’AVVALIMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DA PARTE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E STRUMENTALI CONNESSE ALL’AVVIO DEL SUO FUNZIONAMENTO

 

Articolo 1

Oggetto

 

1. Il presente protocollo d'intesa definisce le modalità ed i limiti per l’avvalimento degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito "Ministero") da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito "Ispettorato"), ai fini dello svolgimento da parte dello stesso, delle attività di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015. n. 149, con particolare riferimento al coordinamento sul territorio nazionale della vigilanza svolta dal personale ispettivo del Ministero. dell’lNPS e dell'lNAIL in materia di lavoro e legislazione sociale.

 

Articolo 2

Modalità e limiti per l’avvalimento finalizzato all'attività istituzionale

 

1. Per lo svolgimento delle attività di competenza. l'Ispettorato si avvale della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero, nonché delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, alle quali fornisce indicazioni operative, assicurando comunque lo svolgimento dei compiti demandati ai predetti uffici sulla base della normativa vigente, nonché dell’Atto di indirizzo e delle direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2016 e della direttiva in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale del 25 settembre 2014.

2. Gli atti compiuti dagli uffici del Ministero in regime di avvalimento ai sensi del comma 1 sono imputati in via diretta ed esclusiva all'Ispettorato, che ne risponde anche nei confronti di soggetti terzi.

3. Per le attività connesse al diritto di interpello, di cui all'articolo 9 del d. Igs. 124/2004 e le altre eventuali competenze non rimesse all'Ispettorato, la Direzione generale per l'attività ispettiva continua a rispondere al Ministero, cui fornisce tutto il supporto operativo necessario a garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Resta ferma la dipendenza gerarchica dal Ministero del personale in servizio presso gli uffici di cui l’ispettorato si avvale i provvedimenti e gli atti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla valutazione della performance, sono adottati dai dirigenti competenti, al livello centrale e territoriale, del Ministero, sentito il direttore dell’Ispettorato.

 

Articolo 3

Avvalimento per le altre attività strumentali

 

1. Per lo svolgimento delle altre attività strumentali connesse all’avvio del funzionamento dell'Ispettorato, lo stesso si avvale della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio U.P.D. e della Direzione generale dei sistemi informativi dell'innovazione tecnologica e della comunicazione.

2. Le specifiche attività di avvalimento di cui al comma 1 ed i relativi limiti sono definiti dal direttore dell'Ispettorato e dai direttori generali delle rispettive Direzioni del Ministero, previa intesa con il Segretario generale.

 

Articolo 4

Disposizioni organizzative e finanziarie

 

1. Il personale in avvalimento utilizza le dotazioni logistiche e strumentali del Ministero.

2. Per l'anno 2016, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 resta fermo l’utilizzo delle risorse finanziarie già stanziate in capo alle rispettive Direzioni generali del Ministero, in base alla tabella 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 482300 del 28 dicembre 2015. recante la "Ripartizione in capitoli delle Unite) di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018".

3. Gli atti relativi alle funzioni trasferite all’ispettorato, aventi effetti finanziari sui capitoli di spesa di competenza della Direzione generale di volta in volta interessala sono adottati con provvedimento del Direttore generale pro tempore della medesima Direzione, conformemente agli specifici indirizzi forniti dal Direttore dell'Ispettorato, previa informativa al Segretario generale al fine di verificarne gli effetti sugli stanziamenti del bilancio 2016.

4. Eventuali oneri relativi agli anni successivi al 2016, derivanti dallo svolgimento delle attività in avvalimento disciplinale dal presente Protocollo, sono a carico dell'Ispettorato.

 

Articolo 5

Durata ed accordi successivi

 

1. Il presente protocollo opera sino al trasferimento delle risorse umane e finanziarie all’Ispettorato e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi alla data di inizio dell'operatività dello stesso, come individuata dal decreto di cui all’art. 22, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2016.

2. I rapporti tra Ministero e Ispettorato saranno disciplinanti con successivi accordi che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del DPCM 23 febbraio 2016, definiranno le specifiche modalità di avvalimento del personale in forza presso ciascuna delle suddette amministrazioni per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

3. Nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di ciascuna delle parti del presente protocollo di richiedere in distacco temporaneo personale dell’altra, per il conseguimento di obiettivi specifici rispondenti ai rispettivi fini istituzionali. In tali ipotesi, gli oneri relativi alla parte fissa della retribuzione del personale distaccato, inclusa l’indennità di amministrazione, rimangono a carico dell’ente di provenienza. La retribuzione variabile è a carico dell’ente presso il quale avviene il distacco.

 

Articolo 6

Modifiche e risoluzione del protocollo

 

1. Qualora subentrino rilevanti modifiche normative, tali da incidere in maniera sostanziale sul conseguimento degli obiettivi, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche e le integrazioni necessarie al presente protocollo.

2. Il presente protocollo è risolto di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge che risultino incompatibili con quelle di carattere essenziale contenute nella stessa, in base ai principi generali di cui all’art. 1419 del codice civile.

 

Articolo 7

Controversie

 

1. In caso di controversie, di qualsiasi natura, che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e all’applicazione del presente protocollo, le parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

2. Nell’eventualità in cui non si pervenga ad un accordo entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, la stessa sarà definita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Segretario generale dei Ministero e il direttore dell'Ispettorato.