Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 settembre 2016, n. 18684

Tributi - IVA - Cooperativa agricola - Regime speciale - Inottemperanza in concreto ai principi di mutualità ed esercizio di una normale attività commerciale - Disapplicazione agevolazioni

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la Società Cooperativa A.I. a RL, impugnava l'avviso di rettifica n. 800025/2002 con il quale l'Ufficio IVA aveva ritenuto essere venuto meno il requisito della mutualità, per avere la cooperativa acquistato notevoli quantitativi di prodotto da terzi non soci, ed aveva rettificato la dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 1997, assoggettando le relative operazioni al regime IVA normale e non a quello speciale, previsto dall'art. 34 del DPR n. 633/1972, applicando alla società una maggiore imposta, oltre sanzioni.

2. Il primo giudice aveva accolto il ricorso con la sentenza n. 512/09/03, ritenuto viziato il procedimento di accertamento poiché non vi era menzione del parere, obbligatorio ma non vincolante, del Ministero del Lavoro, che l'Amministrazione finanziaria era tenuta a sentire per procedere all'accertamento dei presupposti di applicabilità delle agevolazioni.

3. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia con la sentenza n. 202/34/08, depositata il 09.06.2008 e non notificata.

Il secondo giudice confermava l'illegittimità dell'avviso e, dopo aver premesso che le agevolazioni di cui la cooperativa aveva fruito potevano essere disapplicate dall'Amministrazione finanziaria, con riferimento a ciascun anno, previo accertamento della mancanza dei requisiti di mutualità stabiliti dall'art. 26 del Dlgs n. 1577/1947 ed indicati nello statuto, affermava che il provvedimento di disapplicazione doveva, tuttavia, essere preceduto necessariamente dal parere del Ministero del Lavoro.

4. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. La società cooperativa resiste con controricorso.

All'udienza del 27.04.2015 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per la rinnovazione della comunicazione ex art. 377, comma 2, cpc; a seguito dell'adempimento si perviene all'odierna udienza.

 

Considerato in diritto

 

1.1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, in quanto si ravvisa l'esposizione dei fatti di causa, sia pure succinta.

2.1. Unico motivo - Violazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 601 del 1973 (art. 360, comma 1, n.3, cpc), per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto illegittimo l'avviso di rettifica emesso in assenza del parere dei Ministero del Lavoro, pur se fondato su fatti idonei a dimostrare una concreta attività economica non conforme ai principi mutualistici.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Premesso invero che l’atto impositivo con cui è stata disconosciuta la sussistenza dei requisiti propri delle società cooperative in capo a quella oggetto dell’accertamento deriva non già dalla ritenuta non conformità dello statuto della Cooperativa Agrumicola Ionica ai principi della mutualità, ma dall’accertata inottemperanza in concreto a tali principi e all'esercizio di una normale attività commerciale, l'erroneità dell'assunto dell'impugnata decisione, che ha fatto derivare l'illegittimità dell'accertamento dalla mancata richiesta del preventivo parere ministeriale, emerge dal contrasto con il principio già enunciato dalla Corte secondo cui "In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie, sicché li procedimento di verifica dei "presupposti di applicabilità" di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli casi in cui detta presunzione legale non operi, salva la facoltà dell'amministrazione di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d'imposta, sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste "mutualistica" funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale. In tale ottica, il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l'ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha ad oggetto la natura e le modalità di svolgimento dell'attività produttiva della cooperativa stessa" (Cass. n. 10544/2006), nonché con quello secondo cui "In tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei "presupposti di applicabilità" di cui al D.Lgs. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli requisiti soggettivi della società cooperativa, e non riguarda le condizioni, stabilite dai precedenti artt. 10 e 11, relative alla natura e alle modalità di svolgimento della sua attività produttiva, dì modo che, sotto questo profilo, nessun limite incontra l'ordinario potere di accertamento spettante all'amministrazione finanziaria, la cui attività, al riguardo, va ritenuta legittima indipendentemente dall'esistenza o meno di pareri di organi esterni alla sua organizzazione" (Cass. n. 1797/2005), essendo dunque irrilevante che l'accertata mancata ottemperanza ai principi avesse caratterizzato l'attività della cooperativa fin dal suo inizio (cfr. anche Cass. n. 15012/2009, n. 2849/2012, 4300/2015, 5123/2016).

2.4. La CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi per cui la sentenza dovrà essere cassata.

3.1. Conclusivamente il ricorso va accolto.

3.2. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR in altra composizione affinché valuti la pretesa erariale alla luce del motivo di ricorso e dei principi sopra enunciati e statuisca anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

- accoglie il ricorso;

- cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in altra composizione per il riesame ed anche per la statuizione sulle spese del giudizio dì legittimità.