Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 16 settembre 2016, n. 38650

Decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 03903/2016, del 14 settembre 2016, di accoglimento dell’istanza cautelare, sospensiva dell’esecutività della sentenza n. 060095 del 24 maggio scorso del TAR Lazio, di annullamento del DM 6.10.2011 che disciplina il contributo (da 80 a 200 euro) a carico dello straniero per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

 

Come noto, il 24 maggio scorso il TAR Lazio ha depositato la sentenza n. 06095/2016 che ha annullato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 6 ottobre 2011, dispositivo di un contributo (da 80 a 200 euro) a carico dello straniero per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

Di seguito, tuttavia, al ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio di Stato, con l’unito decreto presidenziale n. 03903/2016 del 14 settembre 2016 (REG. RIC. N. 07047/16), pubblicato nella medesima data, in accoglimento dell’istanza cautelare, ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR n. 06095/16, fissando per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 13 ottobre 2016.

Ciò premesso, le SSLL cureranno il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno solo laddove sia assolto, dall’interessato, il pagamento degli importi previsti dall'articolo 5, comma 2 ter, del TUI.

Le SSLL avranno cura di adempiere alla medesima attività di verifica anche laddove le istanze siano state presentate in data anteriore al 14 settembre (NOTA 1) e non abbiano ancora visto la definizione, mediante la concessione del titolo autorizzatorio.

Confidando nella consueta fattiva collaborazione da parte delle SS.LL. ai fini della urgentissima ed ampia diffusione delle presenti indicazioni, si resta a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni.

 

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 (1) Data di pubblicazione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 03903/2016 del 14 settembre 2016 (REG. RIC. N. 07047/16)

 

Allegato

Consiglio di Stato - Decreto 14 settembre 2016, n. 3903

 

Sul ricorso numero di registro generale 7047 del 2016, proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro- tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

La Cgil (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) e l’inca (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza - Cgil);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. II quater, n. 6095/2016, nonché della precedente ordinanza collegiale del medesimo T.A.R n. 5290/2014 (che ha respinto un eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado e contro la quale è stata proposta riserva d’appello);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalle Amministrazioni appellanti, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che emergono elementi che inducono a ritenere sussistenti i presupposti per sospendere l'esecutività della sentenza impugnata;

 

P.Q.M.

 

accoglie l’istanza formulata dalle Amministrazioni appellanti, volta ad ottenere una favorevole misura monocratica cautelare, e sospende l’esecutività della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, n. 6095 del 2016.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 13 ottobre 2016.