Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 luglio 2017, n. 17285

Definizione agevolata dei carichi di ruolo di cui all'art. 12, L. n. 289 del 2002 - Versamento a titolo di condono - Applicabilità

 

Rilevato

 

Che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 153/39/13, depositata il 18/3/2013, respingendo l'appello principale di Equitalia Sud s.p.a., e l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti di A.P., confermava la decisone della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che aveva accolto il ricorso del predetto contribuente avverso il diniego di definizione agevolata dei carichi di ruolo di cui all'art. 12, L. n. 289 del 2002, motivato dal fatto che il versamento del 25% dell'importo dovuto, trattandosi di ruolo consegnato al Concessionario in data 10/5/2001, non doveva essere eseguito il 16/5/2003, ma in data posteriore al 12/8/2003, e che il versamento relativo all'avviso bonario non era condonabile in quanto il ruolo era stato consegnato al Concessionario in data 10/12/2001, e quindi oltre il termine del 30/6/2001;

che, secondo il Giudice di appello, il contribuente aveva eseguito i versamenti a titolo di condono su invito del Concessionario, del cui legittimo operato non aveva motivo di dubitare, e si era uniformato ad esso, facendovi affidamento, ai sensi dell'art. 10, L. n. 212 del 2000, sicché le ragioni della decisione del primo giudice erano pienamente da condividersi;

che l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR con due motivi di ricorso, si è costituita in giudizio con controricorso Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Gerit s.p.a., mentre il contribuente non ha svolto attività difensiva;

 

Motivi della decisione

 

che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, L. n. 289 del 2002, giacché la CTR non ha considerato che solo a partire dal 12 agosto 2003, data di entrata in vigore del D.L. n. 143 del 2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 212 del 2003, sono stati compresi nella definizione agevolata i carichi in ruoli affidati ai concessionari fra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2001, e poiché il ruolo relativo alla cartella esattoriale per cui è causa, consegnato al Concessionario per la riscossione di Latina in data 10/5/2001, era condonabile a partire dal 12 agosto 2003, il pagamento effettuato dal contribuente, in data 16/5/2003, epoca di molto antecedente I' entrata in vigore della D.L. n. 143 del 2003, era ininfluente, così come non era condonabile il ruolo relativo all'avviso bonario, in quanto consegnato al Concessionario in data 10/12/2001, perché non rientrava tra i ruoli consegnati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2001, questi invece condonabili;

che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, L. n. 212 del 2000, giacché la CTR ha erroneamente ritenuto che il principio di affidamento sancito dallo Statuto del Contribuente consenta l'inapplicabilità non soltanto delle sanzioni, ma anche dell'imposizione tributaria, e conseguentemente che fosse condonabile il 75% delle imposte di cui ai ruoli notificati al P.;

- che i suesposti motivi, seminabili congiuntamente, sono fondati per le ragioni di seguito precisate;

- che la prima questione, posta dai mezzi ed affrontata e risolta dalla CTR (ancorché "verosimilmente"), attiene al condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, che il contribuente sostiene di avere richiesto, registrando poi il diniego dell'Amministrazione Finanziaria, mentre la seconda questione attiene ai benefici, di cui il P. ha chiesto in ogni caso di avvalersi, in forza del principio della tutela dell'affidamento, opinando per la sussistenza dei relativi presupposti, avuto riguardo al fatto di essere stato "indotto dall'Agente della Riscossione" ad eseguire il versamento, atteso che Equitalia gli "aveva fatto firmare istanza di adesione al condono con contestuale firma di accettazione da parte dello stesso Ente";

- che le questioni poste dai mezzi d'impugnazione vanno risolte facendo applicazione, anzitutto, del principio secondo cui <<In tema di condono fiscale e con riferimento alla speciale procedura prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 - mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle eventuali spese sostenute dal concessionario, non è prescritta a carico dell'Agenzia delle Entrate alcuna attestazione della regolarità del condono e del pagamento integrale di quanto dovuto, sicché occorre accertare la corrispondenza tra quanto versato ed il ruolo oggetto della controversia, gravando sul contribuente l'onere di provare che il versamento effettuato concerna la controversia in corso e che le somme pagate corrispondano al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni)>> (Cass. n. 2410/2006; n. 6551/2012);

che, alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale, le prospettazioni svolte nel giudizio di merito dal contribuente risultano all'evidenza infondate, e conseguentemente erronea la decisione della CTR, posto che il condono ex art. 12 citato non può trovare applicazione trattandosi, nel caso in esame, di ruolo affidato al Concessionario dopo il 31 dicembre 2000, e precisamente il 10/5/2001, ed il 10/12/2001, per cui difetta la prova della sussistenza di tutti i presupposti per poter fruire dello speciale condono previsto dalla specifica disposizione di legge; che non a diversa conclusione può condurre l'ulteriore deduzione del contribuente secondo cui la possibilità della definizione deriverebbe, comunque, dalla disposizione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, convertito in L. 1 agosto 2003, n. 212, che avrebbe esteso anche ai ruoli consegnati fino al 30 giugno 2001 l'operatività del condono, perché gli elementi fattuali desumibili dalla impugnata sentenza, nonché dagli atti difensivi, non consentono di ritenere che il P. - sul quale come già rilevato incombe il relativo onere - abbia dato prova della sussistenza dei presupposti per la relativa applicazione del beneficio, stante anche il fatto che domanda e versamenti del contribuente sono stati effettuati in epoca antecedente l'entrata in vigore della citata L. n. 212 del 2003, e dunque sulla base delle regole e dei criteri fissati dalla previgente normativa, e che lo stesso non ha dedotto, né del resto ciò risulta, di essersi avvalso della possibilità di chiedere la definizione agevolata, entro il termine del 16 ottobre 2003, in conformità alle disposizioni ed ai criteri previsti dalla normativa sopravvenuta;

che la sentenza impugnata si appalesa erronea anche in relazione al profilo della buona fede e dell'affidamento, principi invocati - fuori luogo - con l’originario ricorso, e che la CTR, nel caso di specie, ha ritenuto tout court di applicare, disattendendo quanto affermato da questa Corte, secondo cui <<Nell'ordinamento tributario l'errore scusabile, da intendersi quale incertezza normativa oggettiva, costituisce espressione del principio di collaborazione e di buona fede al quale sono improntati i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed è riferibile esclusivamente agli istituti sanzionatori, restando, invece, sempre dovuto il tributo, né può essere invocato per giustificare l'errore sulla scadenza di un termine decadenziale per potersi avvalere di un istituto demenziale>> (Cass. n. 21416/2016, fattispecie concernente il condono di cui all'art. 9-bis della L. n. 289 del 2002), e che l'invito ad aderire al definizione agevolata ha contenuto esclusivamente informativo, <<rimanendo l'Amministrazione finanziaria titolare del potere di valutare i presupposti di legge per l'accesso al beneficio fiscale>> (Cass. n. 12254/2017, in motivazione), con conseguente generale irrilevanza, ai fini qui considerati, dello stato soggettivo del contribuente (Cass. n. 24316/2010);

che, in conclusione, il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (art. 384 c.p.c., comma 2), la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; che le spese dell'intero giudizio sono compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), dà atto della non sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.