Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 maggio 2017, n. 12667

Tributi - ICI - Accertamento - Fabbricati - Accatastamento

 

Rilevato che

 

- In relazione ad avviso di accertamento notificatole dal Comune di Sabaudia per ICI annualità 2005, R.C. s.r.l. ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza che ha accolto l'appello comunale e riconosciuto la pretesa tributaria.

- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. 504/1992, per aver il giudice d'appello riconosciuto la pretesa tributaria su fabbricati ultimati e resi agibili solo dopo il 2005; il motivo è inammissibile, poiché non coglie la ratio decidendi della pronuncia d'appello, focalizzata non sull'ultimazione e l'agibilità degli immobili, bensì sul loro accatastamento con attribuzione di rendita, avvenuto già nel 2005; ratio conforme, peraltro, alla massima per cui l'iscrizione catastale è presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'ICI (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24924, Rv. 605153; Cass. 30 aprile 2015, n. 8781, Rv. 635335).

- Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., per non aver il giudice d'appello valutato che la contribuente aveva corrisposto l'ICI annualità 2005 per l'area di sedime; il motivo è inammissibile, poiché l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. trova applicazione ratione temporis nella formulazione modificata dal d.l. 83/2012, conv. I. 134/2012, che si riferisce al vizio di omesso esame e non più al vizio di motivazione; ove pure riqualificato come denuncia di omesso esame, il mezzo resterebbe inammissibile, non essendo verificabile la decisività del fatto nella motivazione dell'avviso di accertamento, giacché il ricorso non riproduce l'avviso stesso, in violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ. (Cass. 13 agosto 2004, n. 15867, Rv. 575601; Cass. 4 aprile 2013, n. 8312, Rv. 625996; Cass. 19 aprile 2013, n. 9536, Rv. 626383).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; dichiara che la ricorrente ha l'obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.