Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 novembre 2017, n. 26634

Tributi - Imposta di registro - Accertamento - Terreno edificabile - Donazione e successiva vendita - Plusvalenza

 

Fatti di causa

 

1. Con atto dell'8 novembre 2000, R.G. donava ai due figli un terreno edificabile del valore - indicato nell'atto - di lire 270.000.000. Con atto del 15 gennaio 2001 i predetti vendevano il terreno alla S. S.p.A. per il prezzo di lire 227.000.000, poi rettificato in lire 277.000.000.

L'Agenzia delle entrate, in data 10 ottobre 2002, notificava ai due venditori avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro, rideterminando il valore del bene venduto in lire 1.136.000. 000.

Il 3 aprile 2008 l'Agenzia delle entrate notificava alla contribuente avviso di accertamento con il quale, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b) t.u.i.r., veniva assoggettata a tassazione separata la plusvalenza realizzata dalla G. mediante la ritenuta interposizione fittizia dei figli.

2. Il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento veniva accolto dalla C.T.P. di Varese.

3. Interposto appello in via principale dall'Agenzia delle entrate e in via incidentale dalla contribuente, la C.T.R. della Lombardia, con sentenza del 24 settembre 2010, in riforma della decisione impugnata, dichiarava legittimo l'avviso di accertamento ritenendo sussistente la simulazione ravvisata dall'Ufficio.

4. Nei confronti della suddetta pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.

5. La difesa erariale ha depositato mero atto di costituzione.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all'eccepita illegittimità della presunzione, basata sull'accertamento operato ai fini dell'imposta di registro, del maggior prezzo di vendita - rispetto a quello dichiarato - del terreno ricevuto in donazione dai figli della contribuente.

2. Il motivo è fondato.

Con la sentenza impugnata, la C.T.R., con motivazione del tutto insufficiente, ha accolto l'appello dell'Ufficio limitandosi a riportare il testo dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 e a richiamare una risalente pronuncia di questa Corte (sent. n. 4097 del 1084) in tema di simulazione di atto soggetto ad imposta di registro nel caso in cui al titolo o alla forma apparente non corrisponda l'intrinseca natura e gli effetti dell'atto, senza in alcun modo argomentare in merito alle deduzioni svolte dalla contribuente circa il reale valore del terreno, in considerazione delle sue peculiarità e dei vincoli gravanti sullo stesso. Va inoltre osservato che il principio di diritto più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro (ex plurimis, Cass. n. 16254 del 2015), è ormai superato alla stregua dello ius superveniens di cui all'art. 5, 3° comma, d.lgs. n. 147 del 2015, norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva, la quale esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (in termini, Cass. nn. 6135 e 11543 del 2016; Cass. n. 12265 del 2017).

3. A seguito dell'accoglimento del primo motivo, rimane impregiudicato e riservato al giudice del rinvio l'esame degli altri motivi di ricorso, inerenti il dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta interposizione fittizia dei figli nell'atto di compravendita e alla decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, nonché l'asserita inapplicabilità della previsione derogatoria di cui all'art. 10 I. n. 289/2002.

4. In conclusione, il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.