Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 agosto 2018, n. 20660

Licenziamento - Cooperativa - Gravità della condotta accertata - Massima sanzione espulsiva prevista dal CCNL di settore - Carattere inverosimile delle giustificazioni della lavoratrice

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la legittimità del licenziamento intimato in data 17 aprile 2013 dalla Cooperativa C. I. società cooperativa a M. P. ed in accoglimento del reclamo incidentale della società l'ha condannata alla rifusione per intero delle spese di primo grado oltre che al pagamento di quelle del reclamo.

2. La Corte di merito ha confermato la legittimità del licenziamento avendo accertato che il fatto contestato era risultato confermato nella sua materialità, che la condotta era sanzionata nel contratto collettivo con la massima sanzione espulsiva e che in concreto il licenziamento era proporzionato in considerazione dell'intrinseca gravità della condotta accertata e del carattere inverosimile delle giustificazioni della lavoratrice offerte nel corso del procedimento disciplinare. Ha poi modificato la statuizione sulle spese del giudice di primo grado non ravvisando ragioni per disporne la compensazione.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre M. P. che articola cinque motivi. Resiste con controricorso la Cooperativa C. I. società cooperativa. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

 

Ragioni della decisione

 

4. I motivi di ricorso:

4.1. Violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ e dell'art. 2697 cod. civ. Sostiene la ricorrente che la Corte di appello, e prima ancora il Tribunale, avrebbero errato nel ritenere inammissibile l'interrogatorio formale del capo negozio e del vice capo negozio del punto vendita presso il quale la P. aveva prestato servizio, per sentirli in relazione alla circostanza di quale fosse la media mensile delle richieste di autorizzazione per l'utilizzo interno di beni aziendali. Del pari erronea, poi, la decisione che non aveva disposto l'accesso sul luogo di lavoro per verificare la tipologia del quadro elettrico nel reparto gastronomia del punto vendita. Sostiene la ricorrente che tali approfondimenti istruttori erano indispensabili per verificare e contestualizzare le poco credibili dichiarazioni rese dal teste che avrebbe assistito al tentativo di furto.

4.2. Violazione dell'art. 2697 cod. civ., 420, 421 e 437 cod. proc. civ.; violazione dell'art. 1 commi 59 e 60 della legge 28 giugno 2012 n. 92. Ad avviso della ricorrente in violazione delle citate disposizioni la Corte di appello, a fronte della sollecitazione in sede di reclamo ad esercitare i poteri officiosi per superare le incertezze scaturenti dal quadro probatorio, non vi aveva dato.

4.3. Violazione dell'art. 2697 cod. civ., 420, 421 e 437 cod. proc. civ.; violazione dell'art. 1 commi 59 e 60 della legge 28 giugno 2012 n. 92. Analoga censura è svolta poi con riguardo alla mancata ammissione della richiesta di sopralluogo.

4.4. Violazione degli artt. 244, 245, 247, 248, 250 e 251 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.. Sostiene la ricorrente che la dubbia attendibilità del teste che aveva assistito al fatto avrebbe dovuto determinare la Corte nel senso di escludere l'intenzione della ricorrente di appropriarsi del duplicatore sottratto dagli scaffali e, mancando un rassicurante accertamento della condotta, si sarebbe dovuti pervenire ad una declaratoria di illegittimità del recesso.

4.5. Violazione degli artt. 1,3, 5 della legge n. 604 del 1966; degli artt. 1175, 1375, 1455, 2104, 2105 e 2119 cod. civ.; dell'art. 176 commi 1 e 2 c.c.n.I. delle coop del 25 luglio 2008. Ad avviso della ricorrente la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che l'addebito fosse proporzionato rispetto alla sanzione irrogata.

5. Il ricorso non può essere accolto.

5.1. Il primo motivo di ricorso lungi dal denunciare, come esposto nella rubrica, una violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ e dell'art. 2697 cod. civ., sollecita una nuova e diversa valutazione delle emergenze istruttorie ed in particolare la ricostruzione operata in tutte le fasi di merito delle dichiarazioni rese dai testi escussi e della scelta di non dare corso all'interrogatorio formale chiesto. Come è noto, nel giudizio di cassazione la questione della violazione o della falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi con riferimento alla erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000). Nessuna di tali evenienze è neppure denunciata sicché per tale aspetto la censura è inammissibile.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ. va qui ribadito che la doglianza relativa alla violazione di tale precetto è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma. Ma nel caso in esame la Corte di appello non ha proceduto ad alcuna inversione dell'onere della prova essendosi limitata ad esercitare il suo potere discrezionale di valutare l'indispensabilità dell'interrogatorio formale chiesto (cfr. Cass. 18/09/2009 n. 20104) fermo l'onere di provare la giusta causa di risoluzione del rapporto a carico del datore di lavoro.

5.2. Del pari non possono essere accolte le censure formulate nel secondo e nel tèrzo motivo di ricorso con le quali ci si duole del mancato esercizio dei poteri officiosi per superare le incertezze scaturenti dal quadro probatorio e per non avere dato corso al chiesto sopralluogo. Con riguardo ad approfondimenti istruttori da eseguire anche officiosamente da parte della Corte di appello, a ciò sollecitata per il caso in cui non si fosse ritenuto ammissibile l'interrogatorio formale chiesto, va rammentato che se nel rito del lavoro, l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 cod.proc.civ., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto. Tuttavia resta fermo che tale potere presuppone, oltre ad una esplicita sollecitazione da parte di chi ne abbia interesse (nella specie documentata) anche un quadro probatorio incerto. Ne consegue che nel caso come quello in esame in cui il giudice di merito, con un'approfondita verifica di tutte le emergenze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, abbia accertato senza margini di incertezza la condotta contestata, è insussistente il presupposto per dare corso agli approfondimenti sollecitati, peraltro, proprio per il caso in cui la Corte non avesse potuto ammettere i mezzi istruttori chiesti laddove invece questi, nella specie, sono stati ritenuti più che inammissibili irrilevanti. Il sopralluogo sul rilievo che non vi era certezza della mancata modificazione, a distanza di tempo, dello stato dei luoghi. L'interrogatorio formale anche in relazione alla ritenuta ininfluenza delle circostanze di fatto sulle quali avrebbe dovuto essere reso.

5.3. Il quarto motivo è inammissibile poiché, pur denunciando plurime violazioni delle disposizioni che regolano la prova nel processo (artt. 244, 245, 247, 248, 250 e 251 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ.), pretende una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste che aveva assistito al fatto sul rilievo che, se valutate secondo la ricostruzione operata dalla ricorrente, si sarebbe esclusa l'esistenza della volontà da parte della lavoratrice di appropriarsi del bene sottratto dagli scaffali del supermercato. All'evidenza la censura, pur prospettata come violazione di legge, si sostanzia in una critica della valutazione operata dalla Corte di appello in ipotesi censurabile sotto il diverso profilo del vizio di motivazione nei limiti consentiti dalla formulazione dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie. Per tale aspetto, anche a voler interpretare la censura in questi termini, va rilevato che non viene neppure allegato quale sia il fatto decisivo pretermesso che avrebbe portato ad una diversa soluzione della controversia.

5.4. L'ultimo motivo di ricorso con il quale si deduce che la Corte, in violazione degli artt. 1,3, 5 della legge n. 604 del 1966, degli artt. 1175, 1375, 1455, 2104, 2105 e 2119 cod. civ. e dell'art. 176 commi 1 e 2 c.c.n.I. delle coop del 25 luglio 2008, avrebbe erroneamente ritenuto che l'addebito fosse proporzionato rispetto alla sanzione irrogata è del pari inammissibile.

5.4.1. Nel ribadire che il perimetro del giudizio della Cassazione in tema di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento "è dato dall'interpretazione delle norme c.d. elastiche, ossia a variabile contenuto assiologico, che richiedono all'interprete giudizi di valore su regole o criteri etici o di costume o proprie di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici" va del pari ribadito che l'appropriazione di beni aziendali è senza ombra di dubbio riconducibile al concetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento di cui all'art. 2119 cod. civ. ed agli artt. 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e alla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro in esame. Del pari va confermato che essendo quella di giusta causa o giustificato motivo una nozione legale, la previsione della contrattazione collettiva non vincola il giudice di merito che ha il dovere, in primo luogo, di controllare la rispondenza delle pattuizioni collettive disciplinari al disposto dell'art. 2106 cod. civ. rilevando la nullità di quelle che prevedono come giusta causa o giustificato motivo di licenziamento condotte per loro natura assoggettabili, ai sensi della citata disposizione del codice civile, solo ad eventuali sanzioni conservative. In esito a tale verifica, esclusa la nullità delle clausole del contratto collettivo in tema di comportamenti passibili di licenziamento, astrattamente sussunti quelli indicati nella specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso, è demandato al giudice il concreto apprezzamento della gravità dell' addebito che deve comunque integrare una grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia. La condotta del dipendente deve essere ritenuta idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, perché sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all'adempimento dei futuri obblighi lavorativi (cfr. in termini Cass. 17/07/2015 n. 15058 ed ivi le richiamate 13/02/2012 n. 2013, 14/02/2005 n. 2906, 19/08/2004 16260 e 17/04/2001 n. 5633). In definitiva occorre sempre esaminare in concreto la gravità dell'infrazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo e sotto quello della futura affidabilità del dipendente a rendere la prestazione dedotta in contratto. Tali valutazioni in punto di fatto non sono sindacabili in sede di legittimità ove risultino sorrette da una motivazione coerente con le acquisizioni istruttorie e sono in ipotesi censurabili esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione che, come è noto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012 deve essere interpretate, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé e tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. per tutte Cass. s. u. 07/04/2014 n. 8053).

5.4.2. Alla luce di queste premesse osserva il collegio che i giudici d'appello si sono attenuti ai principi su esposti e con motivazione immune da vizi sono giunti alla conclusione (peraltro condivisa in tutte le fasi di merito in cui si articola il procedimento regolato dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012) che l’infrazione addebitata alla ricorrente mini, anche con riguardo all'elemento soggettivo, in modo irrimediabile il rapporto fiduciario tra le parti. In proposito la sentenza impugnata, in disparte la tenuità del danno in relazione allo scarso valore commerciale del bene sottratto, ha valorizzato le modalità di svolgimento del fatto (il riduttore esposto per la vendita al pubblico è stato prelevato senza autorizzazione per un uso interno, tolto dalla confezione, che è stata buttata nello scaffale, riposto nella tasca del camice). Il giudice di secondo grado nel verificare la gravità del fatto contestato alla lavoratrice, negli elementi oggettivo e soggettivo di cui si compone, con valutazione aderente ai fatti accertati e rispondente ai principi su esposti, ha valorizzato la genericità delle sue giustificazioni nell'immediatezza e la circostanza che solo successivamente, nel corso del procedimento disciplinare ed in giudizio, si era ampliato lo spettro delle ragioni della sottrazione senza che, tuttavia, fosse risultata in alcun modo provata la destinazione ad un uso interno, funzionale alla prestazione, del bene sottratto. Nel registrare la contraddittorietà tra le varie versioni degli accadimenti e delle ragioni sottostanti fornite dalla lavoratrice, la Corte di merito ha evidenziato che, anche a voler dar credito alle varie versioni delle giustificazioni presentate, da nessuna di queste risulterebbe chiarito perché non fosse stato chiesto nell'immediatezza della contestazione una verifica della effettività dell'esigenza, tale da sgombrare da ogni dubbio circa la reale destinazione del bene ed ha sottolineato che la ricorrente si era impossessata del bene con modalità incompatibili con una successiva regolarizzazione della sottrazione. Ed infatti ne era stata gettata via la confezione che conteneva i dati necessari ad una successiva regolarizzazione. In definitiva la Corte, in esito ad una attenta ricostruzione dei fatti, ha operato una valutazione in concreto della condotta in tutti i suoi aspetti attribuendo valore sintomatico di possibili futuri inadempimenti all'ondivago comportamento della lavoratrice ed alle inverosimili giustificazioni offerte che neppure erano risultate successivamente confermate ed anzi erano risultate smentite da dati obiettivi acquisiti in giudizio.

5.4.3. Non si tratta allora di verificare una errata sussunzione della fattispecie nell'ipotesi contrattuale prevista dall'art. 176 c.c.n.I. delle coop, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione in relazione alla condotta addebitata, poiché la Corte di merito ha proceduto proprio ad una ricostruzione del fatto nei suoi aspetti costitutivi e ne ha verificato la gravità, analizzando tutti gli elementi acquisiti al giudizio, e dando conto delle ragioni per le quali la condotta accertata non era improntata ai doveri di correttezza e buona fede cui si deve attenere il lavoratore nello svolgimento della prestazione e fosse sintomatica di una noncuranza verso gli obblighi fondamentali con apprezzamento di merito, che risente delle particolari connotazioni circostanziali e personali della vicenda sottoposta all'esame dell'autorità giudiziaria e che non è censurabile davanti alla Corte di Cassazione. La valutazione sulla proporzionalità dell'addebito rispetto alla sanzione irrogata è infatti riservata al giudice di merito sicché è ben possibile che la maggiore o minore gravità di infrazioni astrattamente analoghe vengano, legittimamente, giudicate in modo diverso dai giudici di merito, trattandosi - in realtà - di apprezzamenti non comparabili fra loro perché devono essere calati in irripetibili contesti lavorativi e personali (cfr. in termini Cass. n. 15058 del 2015 cit.)

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quoter del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in e 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 qua ter del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..