Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 15 luglio 2016, n. 112072

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti destinatari di un processo verbale di constatazione contenente rilievi fiscali

 

Dispone:

 

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifiche categorie di contribuenti, con le modalità previste dal presente provvedimento, elementi e informazioni di cui è in possesso e ad essi riferibili.

Dall’analisi dei dati presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, sono stati individuati i contribuenti sottoposti a controlli fiscali conclusi con la consegna di processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie.

Le informazioni, il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2, sono rese disponibili al contribuente al fine di consentirgli una valutazione in ordine alla possibilità di regolarizzare errori ed omissioni beneficiando della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni:

a) codice fiscale e denominazione/nome e cognome del contribuente;

b) anno d’imposta dei rilievi riportati nel processo verbale di constatazione.

 

2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni

2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata - attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Ai contribuenti, per i quali non sussiste l’obbligo di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio della comunicazione avviene per posta ordinaria.

La stessa comunicazione è consultabile, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata "Cassetto fiscale".

 

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

 

4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

 

5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1 I contribuenti destinatari di un processo verbale possono regolarizzare le violazioni constatate, secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo, presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione.

 

Motivazioni

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

Con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti i processi verbali di constatazione.

Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare le relative dichiarazioni fiscali ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Tale istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);

- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

 

Disciplina normativa di riferimento:

- Legge del 07 gennaio 1929 n. 4 - Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e successive modificazioni - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in G.U. n.187 del 12 agosto 1998;

- Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636).

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

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Provvedimento pubblicato il 15 luglio 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.