Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 novembre 2016, n. 24024

Traffico aereo - Clausola sociale - Transito lavoratori presso altrà società - Assunzione ex novo - Perdita di scatti di anzianità e cassa di previdenza

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

1. Gli attuali controricorrenti, ricorrenti incidentali, già dipendenti della M.L.E., con varie mansioni, adivano il Tribunale di Busto Arsizio esponendo che in data 2.12.2010 la società, adducendo la perdita di parte del traffico aereo in conseguenza del passaggio delle attività prima gestite per conto del vettore C.P.C. all'operatore A.A., aveva attivato la c.d. clausola sociale di cui all'art. H37 del CCNL del trasporto aereo, conclusasi con accordo del 28.12.2010 con cui le società interessate avevano individuato i nove lavoratori che dovevano transitare alle dipendenze di A.A. s.p.a., tra i quali i medesimi ricorrenti; che la società subentrante li aveva assunti ex novo con conseguente perdita di scatti di anzianità e cassa di previdenza SEA. I lavoratori sostenevano che, al di là del nomen iuris adottato, la M.L.E. aveva adottato un vero e proprio licenziamento, del quale assumevano l'illegittimità, con diritto alla tutela reale.

2. Il Giudice adito accoglieva la domanda subordinata, intesa al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, rigettando ogni altra pretesa. Le opposte impugnazioni venivano respinte dalla Corte di appello di Milano, che confermava la sentenza di primo grado con parziale diversa motivazione, ravvisando nella fattispecie un licenziamento e non una risoluzione consensuale del rapporto, come invece ritenuto dal Giudice di primo grado. Riteneva la legittimità del licenziamento, essendo comprovato il giustificato motivo oggettivo ed essendo stati rispettati i criteri concordati per la selezione dei lavoratori destinati a passare alle dipendenze dell'operatore subentrante. Sussisteva comunque il diritto dei lavoratori a percepire un'indennità sostitutiva pari all'ultima retribuzione omnicomprensiva per tutta la durata del preavviso.

3. Tale sentenza è stata impugnata in via principale della soc. M.L.E. sulla base di un motivo di impugnazione. I signori T., R., T. e T. hanno resistito con controricorso ed hanno, a loro volta, proposto ricorso incidentale sulla base di cinque motivi, cui ha resistito la soc. M.L.E. con controricorso.

4. In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato atti di rinuncia ai rispettivi ricorsi, principale ed incidentale, avendo nelle more del giudizio raggiunto un accordo transattivo con cui hanno definito ogni questione controversa.

5. Sussistendone i relativi presupposti, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c.. Nulla va disposto quanto alle spese, in applicazione dell'art. 391, ult. comma, c.p.c..

6. Infine, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. Questa Corte ha difatti affermato che, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 19560 del 2015).

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.