Comunicazione all'INPS per le detrazioni d'imposta per reddito

I beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito di cui all’articolo 13 del TUIR sono tenuti a darne comunicazione all’Inps ogni anno. (INPS - Messaggio 15 ottobre 2018, n. 3806).

Con particolare riguardo agli adempimenti del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate in passato ha precisato che le detrazioni d’imposta per reddito di cui all’art. 13 (Altre detrazioni) del TUIR, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.
Pertanto, tenuto conto che l’imposta deve essere determinata con riferimento alle sole vicende o fatti economici fiscalmente rilevanti avvenuti nell’anno di riferimento e che il riconoscimento della detrazione di cui all’articolo 13 costituisce un diritto per il contribuente e un correlativo obbligo per il sostituto di imposta, i beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati al non riconoscimento in misura totale o parziale della detrazione in questione sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno. Parimenti, si conferma che devono essere annualmente comunicate all’Istituto le richieste di applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito, comportando, tali aliquote, trattenute fiscali maggiori di quelle commisurate alle prestazioni erogate.
Le relative richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line dal sito www.inps.it tramite il servizio dedicato "Detrazioni fiscali – domanda e gestione".
A partire dal 15 ottobre 2018, inoltre, è possibile acquisire le suddette richieste anche per l’anno d’imposta 2019.
In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, ai sensi della normativa vigente procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta di cui al citato articolo 13 sulla base del reddito erogato.
Resta fermo che, non è più obbligatorio presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 del TUIR e che, pertanto, la domanda deve essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione del carico familiare.