Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10727

Plurimi contratti di lavoro somministrato - Picchi di più intensa produttività - Accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - Esigenze produttive sussistevano per archi temporali più ampi rispetto alle assunzioni - Controllo giudiziale sulle ragioni che consentono la somministrazione - Insindacabilità nel merito di valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore

 

Rilevato che

 

Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da A.T. il quale, nel convenire in giudizio la s.p.a. P. & G.I., aveva denunciato la illegittimità dei numerosi contratti di lavoro somministrato stipulati nell'arco temporale compreso fra il luglio 2006 - aprile 2007, chiedendo l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice nonché la condanna della resistente alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno.

Il Tribunale rilevava che dalla istruttoria svolta era emerso che nell'arco temporale sopra indicato sussistevano esigenze produttive particolarmente intense, legate al lancio di alcuni prodotti o a speciali ordini fatti alla società resistente che richiedevano tecniche di lavorazione diverse da quelle consuete, sicché le stesse potevano giustificare i contratti conclusi con il ricorrente per "picchi di più intensa produttività".

Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello il T., evidenziandone l'erroneità.

Con sentenza depositata il 2.3.15, la Corte d'appello di Roma riformava la sentenza, dichiarando la nullità delle clausole appositive dei termini ai contratti di somministrazione inter partes a far data dal 18.7.06, dichiarando la sussistenza tra le odierne parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a cinque motivi, cui resiste il T. con controricorso, poi illustrato con memoria.

 

Considerato che

 

Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la sentenza impugnata esaminato l'appello incidentale della società in ordine alla risoluzione del rapporto per mutuo consenso, deve ritenersi assorbito per le considerazioni in seguito svolte.

Con secondo motivo la società si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, comma 3, 4, 21, e 27 comma 1 del d.lgs. n. 276/03.

Lamenta più in particolare che la sentenza impugnata valutò erroneamente il concetto dei 'picchi di più intensa attività produttiva’ di cui ai contratti di somministrazione.

Con il terzo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, comma 4, 22, comma 2, e 27 comma 3 del d.lgs. n. 276/03.

Il terzo motivo, da valutarsi prioritariamente (anche rispetto al primo, su cui v. infra), è fondato ed assorbe l'intero ricorso.

La sentenza impugnata, infatti, dopo aver ampiamente accertato la specificità delle varie causali di assunzione, e che il T. era stato effettivamente addetto alle lavorazioni indicate in contratto, ha escluso la sussistenza del nesso causale tra esse e le varie utilizzazioni in somministrazione del T. per la ragione che questi venne assuntò solo per periodi che, pur rientrando in quelli dei denunciati picchi produttivi, non coincidevano interamente con essi. La sentenza impugnata ha evidenziato, ad esempio (v. pag.10), che le esigenze produttive in questione sussistevano per archi temporali più ampi rispetto alle "assunzioni" del T., spesso avvenute per pochi giorni.

In tal modo la Corte di merito ha violato la norma di cui all'art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 276/03 secondo cui il controllo giudiziale sulle ragioni che consentono la somministrazione "non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore", essendo evidente che rientra nelle scelte imprenditoriali insindacabili dal giudice di merito stabilire, nell'ambito di un legittimo contratto di somministrazione lavoro ed in presenza di una causale legittima, per quanto tempo e quanti giorni l'utilizzatore debba avvalersi della prestazione lavorativa somministrata.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia alla luce delle considerazioni svolte, oltre che per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità, restando così assorbito il primo motivo di ricorso.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.