Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 aprile 2019, n. 10576

Licenziamento disciplinare - Sanzione sproporzionata - Condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi - Individuazione del CCNL applicabile - Erronea applicazione dell'art. 2119 c.c. in relazione alle norme violate

 

Svolgimento del processo

 

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3807/17 dichiarò illegittimo il licenziamento intimato il 21.4.16 ad A. M., comandante della nave 'G.Bellini', in quanto pur consapevole della possibilità che la nave avesse toccato il fondale durante una manovra di attracco (quel giorno reso particolarmente difficile per le avverse condizioni meteorologiche) non avvisò tempestivamente gli organismi tecnici della T. T., impedendo immediate verifiche che vennero eseguite in modo accurato solo dopo la traversata.

Riteneva il primo giudice sussistente il fatto contestato e tuttavia, considerato che il M. si attivò immediatamente per verificare l'esistenza di danni, operazione che ripetè più volte ed in varie circostanze, avvisando comunque il giorno stesso il direttore generale della Compagnia, giudicava la massima sanzione sproporzionata, applicando la tutela di cui al comma 5 del novellato art. 18 L. n. 300/70, dichiarando risolto il rapporto ed attribuendo al comandante una indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Avverso tale sentenza proponeva reclamo il M.; resisteva la Compagnia, proponendo reclamo incidentale.

Con sentenza depositata il 23.10.17, la Corte d'appello di Napoli riteneva che la condotta contestata non concretasse né una giusta causa né un giustificato motivo soggettivo di licenziamento ed applicava, stante la ritenuta non antigiuridicità del comportamento contestato, il comma 4 dell'art. 18, con conseguente ordine di reintegra e pagamento di una indennità pari a otto mensilità dell'ultima r.g.f., oltre accessori e versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la T. T., affidato a due motivi. Resiste il M. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia la erronea applicazione del CCNL per i Comandanti ed i Direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri merci superiori a 3.000,00 Tsl dell'armamento nazionale, in totale dispregio della effettiva e documentata stazza della nave a bordo della quale si è svolto il rapporto di lavoro tra le parti, con conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 18, co.4, L. n. 300/70 come modificato dalla L.92/2012", laddove venivano erroneamente interpretate le "condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi".

Lamenta sostanzialmente la T. che la corte di merito errò nell'individuare il c.c.n.I. applicabile, che non era quello per i Comandanti ed i Direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri / merci superiori a 3.000,00 Tsl, bensì quello "per l'imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merd superiori a 151 Tsl ed inferiori a 3.000 Tsl" con la conseguenza che la sentenza impugnata avrebbe dovuto applicare l'art. 10, co. 7, di tale contratto secondo cui 'incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento, il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venire meno il vincolo fiduciario con l'Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva pone in essere insubordinazione verso i superiori..commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o della navigazione....commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni'.

2. - Con secondo motivo la Compagnia denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. alla luce dell'art. 182 Cod. Nav. e dell'art. 17 d.lgs. n. 196/2005, laddove la Corte di Appello di Napoli aveva erroneamente interpretato la "causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro" senza dare rilievo alla violazione delle norme suddette ed alla loro applicazione alla figura del comandante di nave destinata a trasporto pubblico passeggeri.

Lamenta che al M. fu contestato di aver omesso di informare l'armatore ed i suoi vertici tecnici del probabile urto della chiglia della nave sul fondale nonché del black out elettrico verificatosi In porto; di non aver eseguito l'ordine di portare la nave In altro porto di rifugio per gli adeguati controlli; di non aver denunciato l'evento straordinario ex art. 182 Cod. Nav. od eseguita la 'rapportazione' di Incidente In mare ex art. 17 d.lgs n. 196/05, ponendo così a repentaglio (anche) la successiva navigazione, concretizzando così a suo avviso anche il reato di cui all'art. 1195 cod.nav.

Lamenta ancora che la corte territoriale ritenne l'episodio non configurabile come evento straordinario.

3. - I due motivi, che possono congiuntamente esaminarsi stante la loro connessione, sono fondati solo nei sensi di cui alla presente motivazione.

Il primo motivo presenta profili di inammissibilità e non è per il resto idoneo alla cassazione della sentenza impugnata.

Ed Invero la Compagnia non spiega né chiarisce In alcun modo perché al rapporto lavorativo de quo dovesse applicarsi il c.c.n.I. "dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 Tsl ed Inferiori a 3.000 Tsl", non Indicando neppure la stazza della nave G.R.

In ogni caso la norma contrattuale invocata non fa che richiamare il concetto di giusta causa esaminato dalla sentenza impugnata, ed Inoltre la censura non spiega in cosa sarebbe consistita l'insubordinazione.

Il secondo motivo, che parimenti presenta profili di inammissibilità ove diretto ad una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla sentenza impugnata, e laddove fa riferimento alla trasgressione di un ordine di cui la ricorrente non fornisce alcun elemento di supporto, trova tuttavia fondamento laddove censura la pronuncia partenopea di erronea applicazione dell'art. 2119 c.c. in relazione alle norme violate (art. 182 cod.nav. per non aver denunciato l'evento extra ordinem - certamente ravvisabile nella verosimile collisione della chiglia della nave sul fondale- ed art. 17 d.lgs n. 196/05 quanto alla mancata 'rapportazlone' di incidente in mare), trattandosi di norme dirette ad evitare (anche solo) pericoli per la navigazione (e per la sicurezza dai passeggeri) che non può essere esclusa dal solo accertamento dell'inesistenza, in fatto, di lesioni dello scafo, trattandosi di norme dirette ad evitare che anche solo sospetti di pericoli alla navigazione necessitino di più approfonditi controlli da parte della autorità marittime competenti.

La sentenza impugnata risulta erronea anche laddove ha ritenuto di applicare alla fattispecie l'art. 18, co.4 L. n. 300/70 novellato, che presuppone l'insussistenza del fatto contestato, argomentato, altrettanto erroneamente, dalla non antigiuridicità (o illiceità) del fatto giusta la giurisprudenza di questa Corte (ex aliis, Cass. n. 20540/15).

La sentenza impugnata risulta erronea poiché nella specie è pacifico che il M. ebbe perfettamente cognizione sia del verosimile contatto della chiglia della nave col fondo (tanto che la stessa corte territoriale si diffonde ad esporre che egli fece diverse operazioni di controllo interne), sia del 'black out' elettrico, sicché non può ritenersi privo del carattere di antigiuridicità (e quindi di insussistenza del fatto) il comportamento del comandante che, in presenza di tali fatti, non avverta come da contratto i competenti vertici della società armatrice, oltre, come per legge, le Autorità preposte alla sicurezza della navigazione, proseguendo nella stessa per diversi viaggi, mettendo pertanto a repentaglio l'incolumità dei molti passeggeri.

4. - Il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l'ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.