Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 aprile 2019, n. 10145

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso in Cassazione - Definizione agevolata della lite ex art. 6 del D.L. n. 225 del 2016 - Istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Estinzione del giudizio - Compensazione delle spese

 

Ritenuto che

 

Con avviso di accertamento, per l'anno 2004, notificato in data 14.12.2009, l'Agenzia delle Entrate accertava nei confronti di C. s.r.l., maggiore Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi. La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che rigettava il ricorso della contribuente ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio effettuato in base agli studi di settore. Anche la Commissione Tributaria regionale della Puglia (di seguito per brevità CTR), rigettava l'appello della società contribuente.

Dopo aver proposto ricorso innanzi a questa Corte avverso la sentenza della CTR, la società CO.FER, con atto pervenuto alla cancelleria il 07/02/2019, premesso di essersi avvalsa della definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. 225 del 2016 e di aver completato il pagamento delle rate previste da tale definizione, ha rinunciato al ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 64/11/12 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, depositata in data 24.07.2012 ed ha fatto contestuale istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese di lite.

 

Considerato che

 

Dagli atti allegati all'atto di rinuncia al ricorso del 07/02/2019 risulta che:

- nell'aprile 2017, CO.FER. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., M.D.M., ha chiesto la definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. 225 del 2016 (cfr., in allegato, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata);

- con comunicazione del 08/04/2017, Equitalia Servizi di Riscossione ha accolto la domanda di CO.FE.R s.r.l. calcolando il debito residuo per la definizione agevolata in complessivi euro 9.291,75, da pagare, in base alla soluzione prescelta, in cinque rate (cfr. doc. 2).

Nulla è allegato per comprovare l'avvenuto pagamento delle rate. Tuttavia, il ricorrente, facendo seguito all'impegno assunto in sede di definizione agevolata, ha presentato a questa Corte, contestualmente alla rinuncia al giudizio, istanza di cessazione della materia del contendere.

Orbene, facendo seguito ai principi espressi in materia da questa Corte, il presente giudizio va dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., stante la rinuncia, ai sensi dell'art. 6, d.l. 22/10/2016 n. 193, conv. con modif. in I. 01/12/2016 n. 225, della debitrice, ricorrente nel presente giudizio e l'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata da parte dell'esattore ai sensi del comma 3 del d.I. cit.; viceversa, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere non risultando dagli atti che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. Sez. 6, ad. plen., 03/10/2018 n. 24083, Rv. 650607- 01: «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in I. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato»).

3. Le spese di giudizio, in considerazione dell'esito della lite, si dichiarano interamente compensate. Non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese di lite. Non sussistono i presupposti ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento del doppio contributo.