Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 maggio 2017, n. 10627

Lavoratori socialmente utili - INPS - Pagamento del sussidio - Adeguamneto - Opposizione al decreto ingiuntivo

 

Fatti di causa

 

La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso a G.N. per ottenere il pagamento da parte dell'Istituto previdenziale della differenza per adeguamento del sussidio per i lavoratori socialmente utili relativo all'anno 2000.

A sostegno della decisione la Corte ha rilevato che il N. aveva ottenuto in precedenza un decreto ingiuntivo, non opposto, comportante il riconoscimento per l'anno 1999 del sussidio nell'importo di L 870.128, di cui lire 20.128 per Istat, e che detto importo costituiva giudicato anche ai fini dell'individuazione della base di calcolo su cui doveva computarsi l'ulteriore adeguamento Istat per l'anno 2000 e ciò sul presupposto dell'unicità del rapporto giuridico fatto valere in giudizio rispetto a quello nel cui ambito il giudicato si era formato, vale a dire l'unicità del progetto di lavoro socialmente utile nel quale N. era stato impiegato.

Avverso la sentenza l'Istituto previdenziale propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Il lavoratore non ha svolto attività difensiva.

 

Ragioni della decisione

 

1. Nell'unico motivo di impugnazione l'Istituto assicuratore lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., con riferimento all'art. 8 del Dlgs. 1 dicembre 1997, n. 468, e all'art. 45 della L. n. 144 del 1999. Sostiene, l'Istituto, che l'accertamento ormai passato in giudicato per l'anno 1999 non era vincolante per l'anno successivo (anno 2000), sottolineando, in particolare, che il giudicato formatosi su una prima domanda non poteva invocarsi in una causa successiva quando mutava uno degli elementi del diritto fatto valere; nel caso specifico vi era una sostanziale diversità non solo del "petitum", ma anche della "causa petendi" perché le domande avevano ad oggetto il pagamento del sussidio relativamente ad annualità diverse.

2. Il ricorso è fondato. Secondo la Corte territoriale, si è formato il giudicato a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso, a favore del N., con riguardo all'importo dell'assegno per l'anno 1999; trattandosi di prestazione erogata con cadenza periodica in relazione ad un rapporto di durata, il giudice di merito ha ritenuto che l'autorità del giudicato impedisca il riesame e la deduzione di questioni già risolte con l'emessa intimazione, anche considerato che dall'anno 2000 il computo della rivalutazione annuale viene effettuato non sull'importo base dell'assegno bensì su quello rivalutato.

Come affermato da questa Corte nelle sentenze 14 novembre 2014, n. 24358 e 25 novembre 2010, n. 23918, relative a controversie analoghe all'attuale, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte - "il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato" (Cass. civ., S.U. primo marzo 2006, n. 4510; nello stesso senso, 16 novembre 2006, n. 24373). Nel caso ora in esame, ovviamente, è necessario determinare quale fosse "il diritto consacrato", in forza del quale il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso per l'anno 1999 in favore del N. ha acquistato autorità di cosa giudicata. E', cioè, necessario individuare l'ambito oggettivo del giudicato esterno fatto valere dall'interessato con il procedimento monitorio che ha acquistato definitività.

Come chiarito recentemente dalla giurisprudenza di questa Corte, "l'efficacia del giudicato esterno non può giungere fino al punto di far ritenere vincolante, nel giudizio avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto, la sentenza definitiva di merito priva di una specifica "ratio decidendi", che, cioè, accolga o rigetti la domanda, senza spiegare in alcun modo le ragioni della scelta, poiché, pur non essendo formalmente inesistente e nemmeno nulla (coprendo il passaggio in giudicato, quanto alle nullità, il dedotto e il deducibile), essa manca di un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della specifica fattispecie. L'attribuzione di efficacia di giudicato esterno ad una siffatta decisione comporterebbe d'altronde, in riferimento al giudizio di legittimità, una rinuncia della Corte di Cassazione alla propria funzione nomofilattica, dovendo essa subire l'imposizione da parte del giudice di merito di un principio di diritto che non risulta neppure formulato in maniera espressa" (Cass. civ., 6 agosto 2009, n. 18041). A tale orientamento hanno espressamente aderito altre pronunce della Sezione lavoro di questa Corte. Si è così deciso che "il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli e inibito contestarlo per le periodicità successive" (Cass. n. 23918 del 25 novembre 2010; orientamento ormai consolidato attraverso molteplici ulteriori pronunce: Cass. 9 dicembre 2015, n. 24899, Cass. 9 febbraio 2015, n. 2370, Cass. 8 aprile 2014, n. 8199, Cass. 7 giugno 2012, n. 9206, Cass. 14 dicembre 2011, n. 26873, Cass. del 7 dicembre 2011, n. 26293, Cass. 1 settembre 2011, 17963, Cass. 5 luglio 2011, n. 14732, Cass. 17 giugno 2011, n. 13365).

3. Dalla complessiva lettura dei suindicati principi si desume che, quando, come nel caso di specie, il giudicato sia frutto della mancata opposizione ad un decreto ingiuntivo - la cui motivazione, per stessa natura sommaria del provvedimento (che è emesso senza nessun contraddittorio ed è soggetto all'opposizione dell'ingiunto), è necessariamente succinta - manca un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie, e, di regola, la formulazione espressa di un principio di diritto. D'altra parte, non risulta, né viene allegato, che il decreto ingiuntivo emesso in favore del N. (per l'annualità 1999) contenesse una motivazione effettiva sulle questioni di diritto, ne', tanto meno, che fosse stato formulato espressamente un principio di diritto.

4. Di conseguenza il giudicato derivato dal decreto emesso a favore dell'attuale resistente può concernere soltanto l'obbligo dell'INPS di corrispondere per l'anno 1999 quella determinata differenza indicata nel decreto stesso, comprensiva sia della maggiorazione mensile (da L. 800.000 a L. 850.000) introdotta dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 9, sia della rivalutazione Istat prevista dalla L. 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 8. In mancanza di una esplicita motivazione, e addirittura di una qualsiasi espressa indicazione in tal senso, il giudicato non può, peraltro, estendersi all'esistenza di un diritto dell'interessato a percepire (non solo occasionalmente per l'anno 1999, ma sistematicamente, anche per gli anni successivi) tutte e due le voci sopra indicate, quali aggiunte stabili all'assegno per lavori socialmente utili.

5. In conclusione, per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere accolto perché fondato e la sentenza impugnata va cassata; non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui ai ricorso introduttivo.

La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese processuali dei gradi di merito del giudizio, mentre il N. va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di N.G.. Compensa le spese dei gradi di merito del giudizio e condanna il N. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.