Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 marzo 2017, n. 7351

Licenziamento - Funzionario dell'Inps - Requisiti soggettivi ed oggettivi - Attribuzioni fittizie di pagamenti - Intenzionalità - Sussistenza

 

Fatti di causa

 

1. Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss legge n. 92 del 2012, A.C. adiva il Tribunale di Genova, per l'annullamento del licenziamento intimato il 28-29.4.2014 dall'Inps. Il Tribunale, in sede di opposizione, respingeva la domanda e la Corte di appello di Genova respingeva il reclamo proposto avverso la sentenza ai sensi dell'art. 1, commi 58 e ss. legge n. 92 cit. ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi del licenziamento nel comportamento del C., consistito - in qualità di funzionario dell'Inps responsabile del servizio inerente le procedure concorsuali ed i recuperi crediti per anticipazioni del T.F.R. - in plurime attribuzioni fittizie di pagamenti da parte di società aventi debiti con l'ente previdenziale.

2. Per la cassazione della sentenza il C. propone ricorso affidato a otto motivi.

Resiste la società con controricorso. Entrambi le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con i primi quattro motivi di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 5 I. n. 604 del 1966, 2043, 2697, 2727, 2729 cod. civ., 40 e 42 cod. pen. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) avendo, erroneamente, la Corte di merito ritenuto sussistente l'intenzionalità delle condotte tenute dal C. applicando il meccanismo presuntivo su una pluralità di elementi (pluralità di errori di imputazione di pagamenti, ammontare, esperienza professionale del dipendente, mancata eliminazione delle pratiche errate) insufficienti a dimostrare la ricorrenza dell'elemento psicologico.

2. Con il quinto motivo il ricorrente deduce omessa valutazione di un fatto decisivo (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5) avendo, la Corte di merito, considerato a fini probatori alcuni documenti prodotti dall'Inps in dispregio del segreto istruttorio tutelato dal codice di procedura penale.

3. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e dei principi di buona fede e correttezza (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) avendo, la Corte di merito, ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare del 14.3.2014 nonostante i fatti addebitati al C. risalivano al 2008 e al 2011 e l'Inps non avesse disposto verifiche sulle posizioni creditorie sino a gennaio-febbraio 2014.

4. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119, 1362 e 1363 cod. civ. in relazione alle previsioni del Regolamento di disciplina dell'Inps che ricollegano ad infrazioni gravi analoghe a quelle commesse dal C. la sanzione della sospensione (nella misura massima). La Corte di merito non ha, inoltre, valorizzato la circostanza che l'Inps ha successivamente recuperato il proprio credito nei confronti di una procedura concorsuale oggetto di imputazione fittizia di somme.

5. Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) avendo, la Corte di merito, rilevato la mancanza di motivo di appello circa la riqualificazione del licenziamento in tronco in licenziamento con preavviso a fronte della mancata trattazione di tale (tempestiva) domanda da parte del Tribunale e, pertanto, della sufficiente riproposizione in grado di appello.

6. Pregiudizialmente in rito deve essere esaminata la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dal controricorrente, il quale - deducendo che la sentenza impugnata non è stata notificata - rileva la tardiva proposizione del ricorso per cassazione (oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 1, comma 62, della legge 28.6.2012 n. 92) decorrente dalla data di comunicazione della sentenza da parte della Cancelleria della Corte di merito.

La disposizione citata stabilisce, al comma 62, che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo «deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore». Il successivo comma 64 aggiunge che «in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 del codice di procedura civile».

Come affermato da questa Corte (v. Cass. nn. 19177, 26344, 26345/2016, 794/2017), il disposto si pone come norma speciale rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione, dettata dagli artt. 325 e 326 c.p.c., poiché fa decorrere il termine perentorio dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, ma solo se anteriore alla prima, e consente l'applicazione del termine stabilito dall'art. 327 c.p.c. unicamente nel caso in cui risultino omesse sia la notificazione che la comunicazione della decisione.

Inoltre, l'art. 45, comma 2, disp. att. cod.proc.civ., come modificato dal d.l. 18.10.2012 n. 179, stabilisce che «il biglietto contiene in ogni caso .... il testo integrale del provvedimento comunicato»; necessità della comunicazione del testo integrale poi ribadita dal d.l. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114, che ha modificato l'art. 133 c.p.c., secondo cui, entro cinque giorni dal deposito della sentenza, il cancelliere, «mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti costituite» (cfr. Cass. n. 10017 del 2016).

In ordine alla previsione dell'art. 133 di inidoneità della comunicazione della Cancelleria a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod.proc.civ. questa Corte (v. Cass. n. 23526 del 2014, recentemente avallata da Cass. SS.UU. n. 25208 del 2015) ha statuito che la modifica dell'art. 133 c.p.c. in discussione attiene al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria, sicché non può investire, neppure indirettamente, le previsioni speciali che appunto in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini - anche perentori - dalla semplice comunicazione dei provvedimento, e tale è certamente il caso previsto dall'art. 1, comma 62 , L n. 92 del 2012.

Nel caso di specie, lo stesso ricorrente deduce che la sentenza impugnata, pubblicata il 19.6.2015, è stata «comunicata via pec in pari data, non notificata» (pag. 16 del ricorso); inoltre, in calce alla sentenza impugnata, il difensore ha apposto la formula «Copia di documento digitale proveniente ed estratto dai sistemi informatici di cancelleria. Se ne attesta la conformità, in ogni sua componente, all'originale munito di firma digitale e conservato sui sistemi informatici di cancelleria».

L'eccezione di proposizione del ricorso oltre il termine previsto dall'art. 1, comma 62, della legge 28.6.2012 n. 92 è, dunque, fondata, posto che il ricorrente dichiara di aver ricevuto la comunicazione della sentenza in data 19.6.2015 mentre ha notificato il ricorso per cassazione in data 16.12.2015.

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod. proc. civ.

8. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) inammissibile, deve provvedersi in conformità.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di lite a favore dell'ente controricorrente, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.