Diritto alla detrazione IVA: la nuova disciplina

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 17 gennaio 2018, n. 1/E, fornisce chiarimenti in materia di detrazione IVA e indicazioni operative per l’applicazione corretta della nuova disciplina, a seguito delle modifiche introdotte dal DL n. 50/2017.

Disciplina e novità

Le istruzioni dell’Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione IVA, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto.
L’art. 2, commi 1 e 2, D.L. n. 50/2017, ha ridotto il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l’IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati, modificando l’art. 19, co. 1, DPR n. 633/1972, e ha modificato la disciplina della registrazione delle fatture e, in particolare, il termine ultimo entro il quale annotare le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati e importati dal soggetto passivo, modificando l’art. 25, co. 1, DPR n. 633/1972.
Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017 (art. 2, co. 2-bis, D.L. n. 50/2017), purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.

Esercizio del diritto alla detrazione IVA

Per esercitare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’imposta può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo IVA della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.
L’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017.

Diritto alla detrazione IVA e split payment

Il Fisco, inoltre, fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd split payment) che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata, spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura.
Questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura e una volta fatta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla P.A. che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile, perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura.

Sanzioni

In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti - adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica - difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi.
Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.

 

Errori/omissioni

 

È possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.
Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini.
Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.