Modalità di recupero delle imposte 2016 per i lavoratori impatriati

L’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità per consentire ai "lavoratori impatriati" di recuperare le maggiori imposte versate per l’anno 2016, in ragione del regime fiscale di maggior favore confermato dal Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018. Due possibilità a disposizione, la dichiarazione integrativa o un’istanza di rimborso in carta libera con le modalità previste dalla normativa vigente (Provvedimento 20 aprile 2018, n. 85330)

Grazie al regime speciale previsto dal decreto internazionalizzazione (art. 16, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) per i "lavoratori impatriati", i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa prodotti in Italia da soggetti in possesso di specifici requisiti sono assoggettati a tassazione in misura ridotta.
Per l’anno 2016, in particolare, la misura di tale riduzione è stata oggetto di importanti oscillazioni, passando dalla previsione di un reddito imponibile del 20 per cento per le donne e del 30 per cento per gli uomini, al 70 per cento per entrambi.
Successivamente il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 (art. 8-bis, del D.L. n. 148 del 2017) ha confermato per l’anno 2016 la tassazione originaria nella misura del 20 per cento per le donne e del 30 per cento per gli uomini.
Si ricorda che possono beneficiare del regime i lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Ovviamente le condizioni di cui alle lettere b) e d) non interessano i lavoratori autonomi, essendo riferiti propriamente a profili di lavoro subordinato.
Considerato che la conferma per il regime fiscale di maggior favore è stata adottata oltre il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2016, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i soggetti in possesso dei requisiti per beneficiare della tassazione più favorevole, e che per tale annualità hanno esercitato l’opzione per il regime speciale dei "lavoratori impatriati", possono recuperare la maggiori imposte versate, alternativamente:
- presentando una dichiarazione integrativa (solo in presenza di una dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 validamente presentata) e conservando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio;
- presentando un’istanza di rimborso in carta libera (art. 38 del DPR n. 602 del 1973) all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.