Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16365

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Dichiarazione di fallimento - Convocazione udienza prefallimentare - Notifica tramite PEC - Indirizzo PEC dichiarato alla Camera di Commercio - Indirizzo errato - Validità della notifica

 

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

1. La curatela del fallimento di B. s.r.l ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380 - bis. 1 cod. proc. civ., contro la sentenza della Corte di appello di Bologna del 2 ottobre 2014, n. 2061, che, decidendo sul corrispondente reclamo ex art. 18 l.fall., revocò la dichiarazione di fallimento della menzionata società pronunciata dal Tribunale di Modena il 20 maggio 2014.

1.1. Quella corte, limitando il proprio esame al solo primo motivo di censura ivi prospettato, ritenne che: i) la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione per l'udienza prefallimentare, effettuata dalla cancelleria di detto tribunale nei confronti della B. s.r.l. ad un indirizzo PEC (B.@pec.it) da quest'ultima dichiarato alla Camera di Commercio, era nulla, anche se non inesistente, perché, pur apparentemente perfezionatasi, era stata eseguita ad un indirizzo errato; ii) era ininfluente la circostanza che quest'ultimo fosse stato attribuito ad una società collegata alla B. s.r.l., in quanto la sanatoria di una notificazione invalida può ricollegarsi esclusivamente alla costituzione in udienza della parte evocata in giudizio; iii) a nulla rilevava la incuria della società fallenda, che, evidentemente, non aveva verificato la effettiva funzionalità della PEC ufficialmente dichiarata alla Camera di Commercio, atteso che, nel nuovo rito fallimentare, la corretta instaurazione del contraddittorio si impone anche quando il debitore sia si reso volontariamente irreperibile.

2. I due formulati motivi sono rubricati, rispettivamente, «violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 68 del 2005, dell'art. 16 del d.l. 29/11/2008, n. 185, conv. in legge 28/01/2009, n. 2, dell'art. 16, comma 3, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, in relazione all'art. 15 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267», ed «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio». In estrema sintesi, essi contestano la decisione impugnata per aver considerato la ricevuta di avvenuta consegna inidonea a far ritenere perfezionata la notifica nei confronti di B. s.r.l., anche se poteva dirsi certo che la stessa era pervenuta a N.B.F. s.r.l., peraltro in stretti rapporti con la prima. La lettura delle norme indicate rendeva, invece, evidente la regolarità della descritta notifica effettuata dalla cancelleria, sebbene eseguita ad un soggetto diverso, atteso che la corte bolognese avrebbe dovuto valutare che la B. s.r.l., avendo dichiarato nel registro delle imprese quella casella di posta elettronica certificata, aveva confermato di accettare che tutte le notifiche venissero effettuate a quell'indirizzo, assumendone gli obblighi conseguenti. Essendo state rispettate le forme richieste, dunque, ne doveva conseguire una presunzione assoluta di conoscenza in capo alla B. s.r.l., indipendentemente dalla conoscenza effettiva. La legale conoscenza, inoltre, costituiva il parametro di valutazione del raggiungimento dello scopo della notifica, garanzia di imparzialità e composizione degli interessi contrapposti.

3. Il ricorso è, nel suo complesso, meritevole di accoglimento.

3.1. Costituiscono, invero, circostanze incontroverse che il ricorso ed il decreto di convocazione per la celebrazione dell'udienza prefallimentare furono notificati alla B. s.r.l. all'indirizzo di posta elettronica certificata denominato B.@pec.it comunicato dalla debitrice alla camera di commercio; che tale notificazione, eseguita dalla cancelleria del Tribunale di Modena attingendo le indicazioni funzionali alla individuazione della casella dal registro INIPEC, cui il sistema operativo del Ministero è collegato, generò una ricevuta attestante l'avvenuto recapito; che, solo a seguito della indagine condotta dalla corte bolognese, si è accertato che l'indirizzo di posta elettronica certificata impiegato dalla cancelleria, pur risultando attribuito, alla stregua delle risultanze del registro INIPEC alla fallenda, era stato prenotato a nome della B. s.r.l. ma attribuito esclusivamente alla N.B.F. s.r.l., unica società a poterne disporre in modo effettivo.

3.2. Va, poi, immediatamente esclusa, come condivisibilmente affermato dal P.G. nella sua requisitoria scritta, qualsivoglia efficacia sanante alla circostanza secondo cui la B. s.r.l. sarebbe società collegata alla N.B.F. s.r.l. e, dunque, alla società che sola aveva in uso la casella di posta elettronica certificata presso la quale venne eseguita la notificazione di cui si discute, posto che, ove ritenuta irrituale la notificazione in precedenza descritta, soltanto la costituzione della debitrice fallenda avrebbe consentito di ritenerla sanata.

3.3. Giova, altresì, ricordare che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), e che, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017).

3.4. E' noto, infine, che l'art. 15, comma 3, I.fall. (come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a], del già menzionato d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, qui applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andrà eseguita dall’Ufficiale Giudiziario che, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal registro predetto, oppure, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell’irreperibilità del destinatario, depositerà l'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

3.4.1. La norma, di cui la Corte costituzionale ha sancito la legittimità (cfr. C. Cost. n. 146 del 2016; C. Cost. n. 162 del 2017), ha, dunque, introdotto uno speciale procedimento per la notificazione dei ricorso di fallimento - che fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei già descritti obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di tenerlo operativo - così intendendo codificare e rafforzare il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico (cfr. Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 23728 del 2017; Cass. n. 6836 del 2018).

3.5. Da ultimo, va evidenziato che, in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli fallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo. E' vero che tale documento non assurge alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso (come sottolineato da Cass. n. 15035 del 2016), tuttavia la circostanza che, a seguito delle modifiche al processo civile apportate dall’art. 16, comma 4, del già citato d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si debbano effettuare tutte per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, suppone che la trasmissione del documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire giustappunto al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la semplice ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Ciò conferma che codesta ricevuta (la RAC) costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (cfr. Cass. n. 9368 del 2018; Cass. n. 26773 del 2016).

3.6. La questione di diritto posta oggi all'attenzione della Corte consiste, pertanto, nello stabilire se la notificazione eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dalla B. s.r.l., benché formalmente perfezionatasi in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna, potesse ritenersi invalida solo perché detta casella, pur riconducibile alla destinataria in base alle attestazioni del registro INIPEC, non fosse stata, invece, di fatto, abilitata all'uso da parte della menzionata società cui, tuttavia, era a tutti gli effetti riferibile. In altri termini, come giustamente rilevato dal P.G., occorre valutare se la attestazione di avvenuta consegna consenta di superare qualunque criticità connessa al funzionamento della PEC anche allorquando le problematiche siano da ascriversi addirittura alla abilitazione dell'indirizzo e, dunque, ad una causa originaria piuttosto che ad un difetto tecnico sopravvenuto.

3.7. Il Collegio ritiene che, alla stregua dei principi e della normativa fin qui riportati, siano integralmente condivisibili le conclusioni formulate dal P.G. nella sua requisitoria scritta, secondo cui è ragionevole affermare che, nel caso in esame, la notifica si sia ritualmente perfezionata e che, al più, avrebbe potuto attribuirsi rilievo, non alla circostanza che l'indirizzo di posta elettronica certificata fosse stato attribuito ad altra società, ma esclusivamente al fatto che tale accadimento potesse ritenersi non imputabile all'imprenditore fallendo.

3.7.1. Invero, l'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali debbono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicché può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società ovvero dall'imprenditore individuale alla Camera di Commercio si ascrive tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile.

3.7.2. Nella specie, però, è circostanza pacifica che l'indirizzo PEC (denominato B.@pec.it) cui la cancelleria del Tribunale di Modena ebbe a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione della istruttoria prefallimentare era proprio quello comunicato dalla B. s.r.l. al registro delle imprese, rivelandosi così irrilevante che lo stesso non fosse, in realtà, attivo perché reso in concreto disponibile solo a vantaggio di altra società, atteso che era, comunque, onere della debitrice verificare che il gestore dell'indirizzo avesse concretamente "attivato" la casella informatica a vantaggio dell'odierna controricorrente, che ne aveva fatto richiesta di prenotazione e risultava esserne formale assegnatala, ferma restando la facoltà per quest'ultima di provare la non imputabilità dell'evento.

3.7.3. La corte bolognese, quindi, nel ritenere che la B. s.r.l. non era venuta a conoscenza del procedimento prefallimentare, benché il ricorso ed il decreto di convocazione ex art. 15 I.fall, le fossero stati notificati all'indirizzo PEC che risultava dal proprio certificato camerale, ma che riguardava altra società, ha del tutto obliterato il meccanismo notificatorio previsto dalle norme sopra richiamate e non ha considerato che quello era l'indirizzo comunicato dalla fallenda all'ufficio camerale, nella piena responsabilità del legale rappresentante della società.

4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il nuovo esame del reclamo proposto dalla B. s.r.l. avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Modena il 20 maggio 2014, nonché per la statuizione relative alle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per il nuovo esame del reclamo proposto dalla B. s.r.l. avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Modena il 20 maggio 2014, nonché per la statuizione relative alle spese del giudizio di legittimità.