Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 aprile 2017, n. 10427

ENPALS - Esibizioni musicali - Contributi omessi

Fatti di causa

Con sentenza depositata il 20.12.2010, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della statuizione di primo grado, rigettava l'opposizione proposta dall'Associazione T.&M. avverso la cartella di pagamento con cui le era stato richiesto di pagare all'ENPALS somme per contributi omessi in danno dei suoi associati.

La Corte, in particolare, riteneva che le esibizioni musicali degli associati presso i locali della Versilia dovessero considerarsi, come attività aventi scopo di lucro, come tali estranee agli scopi istituzionali dell'Associazione, e conseguentemente giudicava dovuto il pagamento dei contributi richiesti dall'ENPALS.

Contro tale pronuncia ricorre l'Associazione T.&M. con un unico motivo, illustrato con memoria.

Resiste l'ENPALS con controricorso. La società concessionaria dei servizi di riscossione non ha svolto neanche in questa sede attività difensiva.

 

Ragioni della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso, l'Associazione ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 3, d.I.C.p.S. n. 708/1947, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che le attività svolte dagli associati (e di cui s'è detto supra, in narrativa) avessero scopo di lucro e dunque esulassero dagli scopi associativi.

Il motivo è inammissibile.

Circa la censura di falsa applicazione di legge, giova ricordare che il vizio in questione consiste in un'erronea ricognizione della norma recata da una disposizione di legge da parte del provvedimento impugnato, riconducibile all'erronea sussunzione del fatto così come accertato entro di essa, e non va confuso con l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura in sede di legittimità era possibile, ratione temporis, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 15499 del 2004, 18782 del 2005, 5076 e 22348 del 2007, 7394 del 2010, 8315 del 2013). Ed è evidente che, nella specie, le doglianze proposte da parte ricorrente incorrono nella confusione dianzi chiarita, dal momento che, pur essendo formulate con riferimento a una presunta falsa applicazione della disposizione citata nella rubrica del motivo, hanno in realtà di mira il giudizio (di fatto) compiuto dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.

Circa le doglianze di vizio di motivazione, è sufficiente invece rilevare che i documenti di cui parte ricorrente lamenta la mancata o corretta valutazione (e precisamente le fatture per le somme corrisposte all'Associazione nel periodo maggio-settembre 2001, i giustificativi di spesa relativi ai rimborsi a piè di lista effettuati in favore degli associati nel periodo gennaio-settembre 2001, le copie dei rimborsi chilometrici effettuati agli associati nel periodo maggio-settembre 2001 e la copia delle fatture emesse nello stesso periodo dalla società noleggiatrice degli strumenti musicali) non risultano trascritti nel corpo del ricorso, né è indicato dove gli stessi sarebbero attualmente rinvenibili, dichiarandosi in ricorso soltanto che sarebbero stati depositati in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado; e poiché la parte ricorrente che denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento ha l'onere di indicare specificamente il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo altresì alla trascrizione delle sue parti rilevanti e all'indicazione del luogo (fascicolo di ufficio o di parte) in cui esso è reperibile, la censura va ritenuta inammissibile per violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, siccome espresso dall'art. 366 n. 6 c.p.c.-

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere all'ENPALS le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in €. 4.200,00, di cui €. 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.