Negligenza del commercialista: il risarcimento al cliente è ridotto solo con concorso di colpa

Il Dottore commercialista che si è rivelato negligente nello svolgimento dell’incarico professionale, risponde dell’intera sanzione applicata al cliente, a patto che non dimostri che il comportamento di quest’ultimo ha aggravato la pretesa tributaria (Corte di cassazione - sentenza 14 novembre 2017, n. 26823).

Cosi si è espressa la Corte di cassazione in relazione ad una richiesta di risarcimento del danno subito da una società a causa dell’inadempimento del professionista nello svolgimento dell’incarico conferito.
Al riguardo, alla società era stato contestato il mancato pagamento di alcuni tributi con conseguente aggravio di una sanzione pari al 30% dei tributi non versati.
Di contro il professionista contestava la richiesta nei suoi confronti, evidenziando il contenimento della misura nei limiti del 10% dei suddetti importi, pagando entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario con la comunicazione di irregolarità.
In Corte d’Appello è però emerso che la società non aveva ricevuto l’avviso bonario e pertanto il commercialista è stato condannato al risarcimento della somma richiesta, in quanto non dimostrabile il ricevimento, da parte della cliente, dell’avviso bonario che avrebbe ridotto la misura della sanzione.
In ogni caso, la suddetta Corte aveva qualificato la difesa del professionista rientrante nella fattispecie di cui all’art. 1227, co. 2 c.c. che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
La Corte di Cassazione ha però poi rigettato il ricorso del professionista, confermando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "In tema di concorso del fatto colposo del creditore, previsto dall'art. 1227, co. 2, c.c., al giudice del merito è consentito svolgere l'indagine in ordine all'omesso uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore solo se sul punto vi sia stata espressa istanza del debitore, la cui richiesta integra gli estremi di una eccezione in senso proprio, dato che il dedotto comportamento che la legge esige dal creditore costituisce autonomo dovere giuridico, espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede; il debitore deve inoltre fornire la prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni, di cui chiede il risarcimento, usando l'ordinaria diligenza".
Inoltre, in tema di risarcimento dei danni, l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina prevista dal citato articolo del c.c., che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione, mentre, con riguardo all'ulteriore questione della possibile impugnazione della cartella per mancata ricezione dell'avviso bonario, è principio consolidato quello secondo il quale "l'onere di diligenza imposto al creditore, non si spinge fino al punto di obbligare quest'ultimo a compiere una attività gravosa o rischiosa, quale la introduzione di un processo.