Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 marzo 2017, n. 7683

Rapporti di lavoro agricoli - Assegni familiari - Riliquidazione delle spese del giudizio - Tariffa professionale

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza n. 568/2010, la Corte d'Appello di Salerno accoglieva in parte gli appelli proposti da D.R. ed altri sei litisconsorti contro la pronuncia del tribunale di Salerno che, disposta la riunione dei giudizi in sede di discussione, aveva accolto le loro domande affermando la sussistenza dei rapporti di lavoro agricoli intervenuti nel 2006 e 2007 con l'azienda agricola L.S. di M.C. e condannando l'INPS al rimborso delle globali spese di lite pari ad € 3000, di cui € 1690 per diritti.

La Corte d'Appello, in accoglimento parziale dei gravami, condannava l'INPS al pagamento degli assegni familiari in favore di D.R. spettanti per 151 giornate nel 2006 e di G.A. per 102 giornate per l'anno 2006; riliquidava le spese del giudizio di primo grado in complessivi € 11.516 di cui € 1100 per onorari e € 10.416,00 per complessivi diritti; disponeva la compensazione delle spese del giudizio di appello.

A fondamento della pronuncia la Corte osservava che il governo delle spese operato dal primo giudice fosse inesatto, che gli onorari andassero riconosciuti in € 1100 stante la sostanziale unicità della difesa nei procedimenti riuniti, ritenuto il valore delle controversie determinato ex legge n. 488/1999, art. 9. Per le spese del giudizio di secondo grado la Corte disponeva la compensazione non avendo l'INPS opposto motivi di doglianza sugli appelli proposti avverso la liquidazione delle spese operate in primo grado.

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli originari ricorrenti affidando le proprie censure a cinque motivi con i quali impugnano il capo della pronuncia di appello relativo alle spese. L'INPS ha depositato procura.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. unico della legge 7/11/1957, n. 1051, della tariffa adottata con delibera del Consiglio nazionale DM 8/4/2004, n. 127 (tabella A), nonché dell'art. 5, quarto comma della stessa tariffa in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Il secondo motivo ha ad oggetto l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed errore di giudizio e vizio di motivazione idonea a giustificare la decisione ed in ogni caso violazione dell'art. 9 l. 488/1999, art. 10 c.p.c.e art. 6 d.m. 27/04.

3. Il terzo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 794/1942 in combinato con l'art. 60 RDL 1578/1933, art. 91 c.p.c. e vizio di motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione dei minimi previsti dalla tariffa, nonché vizio di motivazione.

4. Il quarto motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 794/1942 in combinato con l'art. 60 RDL 1578/1933, art. 91 c.p.c., dell'art. unico della legge 7/11/1957, n. 1051, della tariffa adottata con delibera del Consiglio nazionale DM 8/4/2004, n. 127 (tabella A), nonché dell'art. 5, quarto comma della stessa tariffa, violazione dei minimi previsti dalla tariffa, nonché vizio di motivazione.

5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; vizio di motivazione, in relazione al capo della sentenza che ha compensato le spese del giudizio di appello.

6. Le censure, che si trattano unitariamente in quanto involgenti le medesime questioni, sono fondate. Con i primi quattro motivi i ricorrenti rilevano che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto di liquidare per onorario di avvocato la somma complessiva di euro 1100,00 senza rispettare i minimi di tariffa, ritenendo la causa di valore determinato, operando la liquidazione come se si trattasse di una causa unica e senza dare adeguata motivazione.

7. Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dall'Inps nel controricorso: il ricorso espone con sommarietà e sufficiente precisione lo svolgimento del processo, riassume l'iter motivazionale seguito dal giudice d'appello ed enuncia con chiarezza le censure che ad esso vengono mosse, correttamente inquadrate nella violazione di legge (art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.) e nel vizio di motivazione (art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c.).

I dati indicati anche con riferimento al valore della causa consentono un controllo autosufficiente, ossia fondato sul solo contenuto del ricorso, nel quale risultano inseriti, sia pure con la tecnica dell'assemblaggio, gli atti e i verbali dei giudizi di merito, la cui riproduzione risulta giustificata ai fini della valutazione dell'effettiva attività difensiva svolta e della reale posizione assunta nel giudizio anche d'appello dalle parti (cfr. sotto il profilo dell'ammissibilità del motivo di ricorso concernente l'errata liquidazione delle spese processuali, Cass., 10 ottobre 2003, n. 15172; Cass., 29 ottobre 2014 n. 22983).

8. Ciò detto, va affermato che la Corte territoriale ha errato nel liquidare gli onorari in € 1100 "stante la sostanziale unicità della difesa nei procedimenti riuniti"; mentre essi, in conformità al reale svolgimento del processo ed all'attività defensionale svolta, andavano prima determinati separatamente fino alla riunione disposta dal primo giudice in sede di discussione, e poi sottoposti ad aumento percentuale ai sensi del punto 4 dell'art. 5 della tariffa vigente (Cass. 17143/2003). Del rispetto di tale corretta procedura di liquidazione la sentenza impugnata non da invece contezza. Ed è pure errata laddove afferma in modo contraddittorio che il valore della causa fosse determinato, mentre ha operato una liquidazione dei diritti di avvocato per valore indeterminabile. Pure errato è affermare che si possano violare i minimi di tariffa per la facile trattazione avendo questa Corte ripetutamente affermato che l'applicazione della disposizione di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che prevede la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di "particolare semplicità", disponendo che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà, integra la previsione contenuta nel R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5. Quest'ultima norma esplicita che di tale riduzione il giudice dia "espressa e adeguata motivazione", non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta dell'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni (Cass., 4 agosto 2009, n. 17920; Cass., 20 gennaio 2010, n. 949; Cass., 21 novembre 2008, n. 27796; Cass. 7 settembre 2007 n. 18829).

9. Anche il quinto motivo, che si riferisce al capo della sentenza che ha compensato le spese del giudizio di appello, è fondato essendo stata la compensazione disposta contraddittoriamente ed in violazione dell'art. 92 c.p.c. Nel caso in esame la Corte territoriale ha infatti accertato il diritto di due appellanti ad un periodo di assegni familiari non riconosciuto in primo grado. Ha riconosciuto di dover procedere alla richiesta riliquidazione delle spese del giudizio di primo grado in quanto la sentenza impugnata non aveva osservato i parametri della tariffa professionale. Ed ha affermato che l'INPS non avesse opposto motivi di doglianza avverso le censure formulate dagli appellanti, mentre il contrario risulta dalle memorie riprodotte in ricorso avendo l'Istituto resistito anche in sede di gravame riproponendo tutte le eccezioni formulate in primo grado.

10. In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto. La causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione per una nuova liquidazione delle spese processuali in conformità ai motivi accolti. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione.