Legislazione - DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146

Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006

 

Art. 1

Finalità e oggetto

 

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:

a) individua le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3, terzo periodo, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;

b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;

c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;

d) individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008;

e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;

f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal presente decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;

g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;

h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;

i) disciplina l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni:

a) organismo nazionale di accreditamento: unico organismo autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b) accreditamento: attestazione con la quale l'organismo nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

c) organismo di valutazione della conformità: un organismo accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere determinate attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

d) valutazione della conformità: procedura con la quale un organismo di valutazione della conformità dimostra che sono rispettate le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona fisica o a un organismo, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;

e) organismo di certificazione: un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attività di certificazione delle persone fisiche di cui all'articolo 7, comma 1, e delle imprese di cui all'articolo 8, comma 2;

f) organismo di controllo indipendente: un organismo di valutazione della conformità accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attività di verifica delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

g) organismo di attestazione di formazione: organismi certificati dagli organismi di valutazione della conformità per rilasciare attestati di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008 in conformità all'Allegato C al presente decreto;

h) tariffario: documento che definisce le tariffe per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di cui alla lettera e);

i) camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;

l) Registro telematico nazionale: Registro telematico delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15;

m) Banca dati: Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'articolo 16;

n) operatore: il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;

2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;

3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

 

Art. 3

Autorità competenti

 

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, è l'autorità competente ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014.

2. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

 

Art. 4

Accreditamento

 

1. L'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione è rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento sulla base di schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'ambiente.

 

Capo II

Certificazione

 

Art. 5

 

Organismi di certificazione

 

1. Gli organismi di certificazione svolgono le attività per le quali sono stati accreditati, previa designazione da parte del Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di certificazione presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza corredata da copia del certificato di accreditamento e del tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati di conformità alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente conclude con provvedimento espresso il procedimento. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora siano richieste eventuali modifiche o l'acquisizione di ulteriori informazioni.

2. Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di designazione dell'organismo di certificazione delle persone fisiche o delle imprese, deve contenere, rispettivamente, le informazioni di cui agli allegati A 2.3 e B 2.2 del presente decreto.

3. Gli organismi di certificazione designati devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della designazione da parte del Ministero dell'ambiente.

4. Gli organismi di certificazione designati devono inserire per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni:

a) persone fisiche e imprese alle quali è stato rilasciato il pertinente certificato, con gli estremi identificativi del certificato stesso;

b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i quali hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati.

5. Gli organismi di certificazione possono provvedere anche all'organizzazione di prove d'esame o delegare lo svolgimento di detta attività ad organismi terzi sulla base dello schema di valutazione della conformità di cui all'Allegato A 2.1.

6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di certificazione designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente.

 

Art. 6

Organismi di attestazione di formazione e Organismi di valutazione della conformità

 

1. Ai fini del regolamento (CE) n. 307/2008, gli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche devono essere certificati dagli organismi di valutazione della conformità, previa verifica dei requisiti di cui all'Allegato C.

2. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformità che li ha certificati, i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro dieci giorni dalla data del rilascio del medesimo.

3. Gli organismi di valutazione della conformità che rilasciano i certificati agli organismi di attestazione di formazione devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento.

4. Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 3, inseriscono, per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni:

a) organismi di attestazione di formazione che hanno ottenuto la certificazione;

b) provvedimento di sospensione o revoca della certificazione dell'organismo di attestazione di formazione, sulla base delle condizioni ivi previste;

c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di valutazione della conformità di organismi di attestazione di formazione trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attività da loro svolte nel corso dell'anno precedente.

 

Art. 7

Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

 

1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le attività di cui alle seguenti lettere:

a) attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

b) attività su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

3) installazione;

4) riparazione, manutenzione o assistenza;

5) smantellamento;

c) attività su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:

1) installazione;

2) riparazione, manutenzione o assistenza;

3) smantellamento;

4) recupero;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.

2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

3. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:

a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell'articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);

c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).

4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.

5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 3, lettera c).

6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

 

Art. 8

Imprese soggette all'obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

 

1. Le imprese che svolgono le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B.

2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validità di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.

3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attività di cui al comma 1 devono:

a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell'articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);

c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).

4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione è condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.

5. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).

6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

 

Art. 9

Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione e iscrizione al Registro telematico nazionale

 

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, le persone fisiche che svolgono l'attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.

2. Le persone fisiche che intendono conseguire l'attestato per svolgere l'attività di cui al comma 1 devono:

a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;

b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all'articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);

c) completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).

3. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione è condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1.

4. L'attestato di cui al comma 1 è rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c).

5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

 

Art. 10

Persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al Registro telematico nazionale esenti dall'obbligo di certificazione e attestazione

 

1. Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione di cui agli articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all'articolo 9:

a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;

b) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;

c) le imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;

d) le imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;

e) le imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;

f) le imprese che svolgono attività di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.

2. Le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1 devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale.

3. All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

 

Art. 11

Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale

 

1. Sono escluse dagli obblighi di certificazione e iscrizione di cui all'articolo 7:

a) le persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), qualificate o approvate in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;

b) le persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 20, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato I al regolamento (UE) 2015/2067.

2. Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di cui al comma 1, presentano alla Camera di commercio competente apposita domanda ai sensi dell'articolo 15, comma 4. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.

 

Art. 12

Deroghe temporanee per le persone fisiche dagli obblighi di certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale

 

1. Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 304/2008, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 306/2008 o dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008, le persone fisiche interessate presentano, per via telematica, alla Camera di commercio competente, apposita domanda secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del requisito necessario per poter usufruire della pertinente deroga temporanea.

 

Art. 13

Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

 

1. I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riconosciuti per lo svolgimento delle relative attività in Italia con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4, senza obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale.

2. Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica, copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa ha la sede legale, per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.

3. Le persone fisiche trasmettono, per via telematica, copia dell'attestato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attività per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.

4. All'inserimento delle persone fisiche e delle imprese nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, provvedono le Camere di commercio competenti per territorio ai sensi dei commi 2 e 3, previo svolgimento delle necessarie verifiche.

 

Capo III

Trasparenza e informazione

 

Art. 14

Registrazioni

 

1. Sono istituiti presso il Ministero dell'ambiente il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 e la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, di cui all'articolo 16.

 

Art. 15

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

 

1. Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attività disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati di cui all'articolo 5, gli organismi di cui all'articolo 6 di valutazione della conformità degli organismi di attestazione della formazione, le persone fisiche e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10, si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.

2. Il Registro telematico nazionale è gestito dalle Camere di commercio competenti ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;

b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;

c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;

d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;

e) Sezione delle persone fisiche con deroghe temporanee o esenzioni all'obbligo di certificazione;

f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

3. Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1, versano alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e nel Registro telematico nazionale sono pubblicate le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al Registro telematico nazionale e le seguenti informazioni:

a) modello della richiesta di certificazione o attestazione;

b) modello di domanda di iscrizione al Registro telematico nazionale, da presentare ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

c) modello di dichiarazione relativa alle deroghe temporanee e alle esenzioni di cui agli articoli 11 e 12;

d) modello di richiesta di riconoscimento del certificato estero di cui all'articolo 13;

e) voci e importi dei diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

5. ISPRA, le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l'organismo nazionale di accreditamento, accedono al Registro telematico nazionale, per quanto di rispettiva competenza.

 

Art. 16

Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati

 

1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonché le attività di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.

2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;

b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

3. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:

a) tipologia di apparecchiatura;

b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;

c) anagrafica dell'acquirente;

d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

4. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell'installazione delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;

b) anagrafica dell'operatore;

c) data e luogo di installazione;

d) tipologia di apparecchiatura;

e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;

f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;

g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;

h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;

i) eventuali osservazioni.

5. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:

a) data, se disponibile, e luogo di installazione;

b) anagrafica dell'operatore;

c) tipologia di apparecchiatura;

d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;

e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;

f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;

g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;

h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;

i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;

l) eventuali osservazioni.

6. La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui al comma 5 non è responsabile dell'installazione.

7. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:

a) data e luogo di smantellamento;

b) anagrafica dell'operatore;

c) tipologia di apparecchiatura;

d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;

e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;

f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;

g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento;

h) eventuali osservazioni.

8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.

9. Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Gli operatori delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 201, comma 4, e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.

11. Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12. ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria competenza, accede all'area riservata della Banca dati, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18.

 

Art. 17

Verifica dell'accuratezza dei dati

 

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha immesso in commercio 10000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno precedente, provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, da un organismo di controllo indipendente.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi, qualora gli idrofluorocarburi non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente, l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (EU) n. 517/2014 e la dichiarazione di conformità di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879, per l'anno precedente.

 

Art. 18

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

 

1. Ai fini di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 nonché su quelle contenute nella Banca dati di cui all'articolo 16, ISPRA elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

 

Art. 19

Etichettatura

 

1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché le etichette dei gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

 

Art. 20

Adempimenti delle Camere di commercio

 

1. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro telematico nazionale, gli attestati di esenzione e deroghe di cui agli articoli 11 e 12, nonché gli attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro di cui all'articolo 13.

2. Le Camere di commercio competenti iscrivono nel Registro telematico nazionale i soggetti obbligati, sulla base delle domande presentate con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

3. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli operatori l'attestato di cui all'articolo 16, comma 10, previo pagamento di un diritto di segreteria come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'accesso al Registro telematico nazionale e alla Banca dati avviene tramite la Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identità digitale o credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale.

5. Le Camere di commercio possono rilasciare attestati e altri documenti, anche in formato digitale, estratti dal Registro telematico nazionale e dalla Banca dati.

 

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 21

Disposizioni transitorie

 

1. I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

2. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.

3. L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa.

4. I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attività di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 esclusivamente per detta attività.

5. L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 anche alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità per dette attività, rilasciando una apposita certificazione integrativa.

6. Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014.

7. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano già iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

 

Art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 23

Disposizioni finali e abrogazioni

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

2. Gli allegati A, B e C formano parte integrante del presente decreto.

 

Allegato A

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE

(di cui all'articolo 7, comma 1)

 

1. Accreditamento

1.1. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, delle persone fisiche che svolgono una o più delle seguenti attività relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero:

a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;

c) installazione;

d) riparazione, manutenzione o assistenza;

e) smantellamento.

In particolare, devono essere predisposti schemi di valutazione della conformità specifici per le quattro categorie di certificazione previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.

L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 7 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile).

1.2. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, delle persone fisiche che svolgono una o più delle seguenti attività relative alle apparecchiature di protezione antincendio:

a) controllo delle perdite dalle apparecchiature gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

c) installazione;

d) manutenzione o riparazione;

e) smantellamento.

L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 10 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile).

1.3. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, delle persone fisiche che svolgono una o più delle seguenti attività relative ai commutatori elettrici:

a) installazione;

b) assistenza, manutenzione o riparazione;

c) disattivazione;

d) recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi.

L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 4 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile).

1.4. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 306/2008 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 306/2008, delle persone fisiche addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 306/2008, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 4 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile).

 

2. Schema di valutazione della conformità e tariffario

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema di valutazione della conformità per la certificazione del personale che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze del personale richiedente la certificazione, consideri i requisiti specificatamente riportati negli allegati ai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme tecniche connesse.

Lo schema può, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, qualificare, previa valutazione, organismi terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale.

Tali organismi devono possedere una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura deve essere adeguata per competenze e per risorse all'entità dell'esercizio delle attività richieste.

2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, possono richiedere ad un organismo di cui al punto 1.3 e/o 1.4 di essere qualificati come organismi che provvedono all'organizzazione di prove d'esame, anche per il proprio personale, purché in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e dal regolamento (CE) n. 306/2008.

2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a:

- presentazione della domanda di certificazione;

- esame della documentazione;

- verifiche ispettive

- (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria,

- estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame);

- rilascio della certificazione;

- spese extra (vitto, alloggio, spese auto).

Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

 

 

Allegato B

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE

(di cui all'articolo 8, comma 1)

 

1. Accreditamento

1.1. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dei seguenti servizi: installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.

1.2. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti servizi: installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

 

2. Schema di valutazione della conformità e tariffario

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema di valutazione della conformità per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di procedure/istruzioni atte a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea:

a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto (1);

b) l'impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.

2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a:

- presentazione della domanda di certificazione;

- esame della documentazione;

- verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo);

- rilascio della certificazione;

- spese extra (vitto, alloggio, spese auto).

Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

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(1) Per volume di attività previsto si intende il fatturato specifico che non comprende quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata.

 

 

Allegato C

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI AGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE DI FORMAZIONE ALLE PERSONE FISICHE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 307/2008

(di cui all'articolo 6, comma 1)

 

1. L'organismo di attestazione di formazione delle persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008 deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile) dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 307/2008: all'erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la valutazione della conformità che preveda la predisposizione da parte dell'organismo che rilascia l'attestazione di un documento (Progettazione del Corso) che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione, consideri i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2019, n. 7.